Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10289 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 20/04/2021), n.10289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24693-2014 proposto da:

RISTORANTE ALBERGO S. DI S. G.A. & C SNC

S.G.A., S.U., S.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1374/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Società Ristorante Albergo S. SNC di S. G.A. & c., nonchè i soci S.D., G.A., U. (di seguito, i contribuenti) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 5 marzo 2014, di rigetto degli appelli riuniti da essi proposti avverso la sentenza di primo grado per l’annullamento degli avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2004 per Iva, Irpeg, Irap e altro;

– dall’esame della sentenza di appello si evince che i maggiori imponibili erano stati determinati dall’ufficio sulla base delle movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti intestati alla società, ai soci e ai loro familiari, dei quali non era stata fornita giustificazione: in conseguenza l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa e recuperato a tassazione per trasparenza il reddito di partecipazione dei soci;

– il ricorso è affidato a tre motivi; l’agenzia si è costituita con controricorso;

– con memoria del 16 marzo 2020, i contribuenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso avendo presentato, in data 21/04/2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6 conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 – accolta da Equitalia servizi di riscossione s.p.a -, e hanno chiesto, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

– in conseguenza della rinuncia il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– le spese vanno compensate: “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. (Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01)” non sussistono i presupposti per l’applicazione del cd. doppio contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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