Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10289 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10289 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: BENINI STEFANO

SENTENZA

Cron.)0

sul ricorso 27943-2007 proposto da:
MEZZASALMA

(c.f.

ANGELO

2, gq

Rep./1‘44

MZZNGL33B01H163F),Ud.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’ARGILLApu
4, presso l’avvocato NAPOLITANO PASQUALE, che lo

05/03/2014

Data pubblicazione: 12/05/2014

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
NAPOLITANO PASQUALE, LAZZARO ALDO, giusta procura
2014

in calce al ricorso;
– ricorrente

556

contro

C.O.I.M.

(COSTRUZIONI

INDUSTRIALI

MEZZASALMA)

1

S.R.L., in persona dell’Amministratore unico pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI CALAMATTA 16, presso lo STUDIO NAPOLITANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BORROMETI
FABIO, giusta procura in calce al controricorso;

DELLA PROVINCIA DI RAGUSA, in persona del legale
rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso
l’avvocato PROVENZANI ELENA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAMPANELLA SALVATORE, giusta procura
a margine del controricorso;
– controricorrenti
contro

SCHININA’ RITA, SCHININA’ CLARA;

intimate

sul ricorso 276-2008 proposto da:
SCHININA’

RITA

(C.F.

SCHRTI23M53H163Y),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO

A.S.I. CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

FILANGIERI 4, presso l’avvocato VETERE ANNA MARIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SCHININA’
GIAMBATTISTA, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

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MEZZASALMA ANGELO, CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA, C.O.I.M.
S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1067/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 05/03/2014 dal Consigliere
Dott. STEFANO BENINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato LAZZARO ALDO
che ha chiesto il rinvio per produrre cartolina di
ricevimento all’avv. Campanella ex art.140;
udito,

per

il

controricorrente

Consorzio,

l’Avvocato PROVENZANI ELENA, con delega, che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del motivo secondo, assorbito il
motivo primo, inammissibile il ricorso incidentale

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/10/2006;

condizionato.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.10.1996, Mezzasalma
Angelo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ragusa
il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della
Provincia di Ragusa, Schininà Rita e Schininà Clara

chiedendo la condanna del primo al risarcimento del danno
pari all’importo dell’indennità di esproprio a lui dovuta e
indebitamente corrisposta alle Schininà in esecuzione di
sentenza della Corte d’appello di Catania del 16.1.1989,
avendo il medesimo acquistato il terreno il 26.8.1980, e in
subordine la condanna delle Schininà al pagamento a suo
favore di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva in giudizio il Consorzio per l’area di
sviluppo industriale della Provincia di Ragusa, eccependo
la prescrizione, contestando il fondamento della domanda,
di cui chiedeva il rigetto, e in subordine chiedendo la
condanna delle Schininà e dei tecnici incaricati del
frazionamento a tenerlo indenne per quanto fosse tenuto a
pagare a favore dell’attore. Le stesse Schininà si
costituivano, eccepivano la prescrizione, chiedendo il
rigetto della domanda.
Veniva chiamato in causa Leocata Pietro, ingegnere
incaricato dei frazionamenti, che chiedeva dichiararsi
l’improcedibilità della domanda nei propri confronti,
eccepiva la prescrizione, e chiedeva il rigetto.
Interveniva volontariamente la Co.i.m. s.r.1., che faceva

4

propria la domanda del Mezzasalma, dal quale aveva
acquistato la proprietà il 24.4.1984.
Il Tribunale,

con sentenza non definitiva 13.7.2000

rigettava le eccezioni preliminari di merito dei convenuti
e dichiarava improcedibile la chiamata in causa del

Leocata. Con sentenza definitiva 11.7.2002, accoglieva la
domanda del Mezzasalma, condannando il Consorzio al
pagamento della somma di euro 43.596,71 oltre interessi
legali; rigettava la domanda del Consorzio nei confronti
delle Schininà.
Avverso dette sentenze proponevano appello il Consorzio per
l’area di sviluppo industriale della Provincia di Ragusa, e
appello incidentale il Mezzasalma e le Schininà.
Con sentenza depositata il 26.10.2006, la Corte d’appello
di Catania, premesso che la legittimazione attiva
corrisponde alla titolarità del potere di promuovere un
giudizio secondo l’astratta prospettazione del rapporto, e
che da essa si distingue la titolarità del rapporto
sostanziale dedotto in giudizio, escludeva l’interesse ad
agire dell’attore in giudizio, non avendo egli subito alcun
danno concreto ed effettivo, poiché alla data di notifica
dell’atto di citazione egli non era più proprietario
dell’immobile, né titolare del diritto all’indennità di
espropriazione, per aver ceduto l’immobile ad un terzo, da
cui ottenne controprestazione, senza dover affrontare
azioni ad iniziativa dello stesso. Restava irrilevante la
questione di nullità del contratto di vendita alla Co.i.m.
5

s.r.1., avendo il Mezzasalma prospettato unicamente una
responsabilità da fatto illecito. Per l’effetto accoglieva
l’appello del Consorzio, rigettando le domande del
Mezzasalma nei confronti del Consorzio e delle Schininà;
rigettava l’appello incidentale di Mezzasalma; dichiarava

inammissibile l’appello incidentale Schininà.
Ricorre per cassazione il Mezzasalma, affidandosi a tre
motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso
Co.i.m. s.r.1., Schininà Rita e Schininà Clara (che
svolgono anche ricorso incidentale condizionato) ed il
Consorzio per l’area di sviluppo industriale della
Provincia di Ragusa (quest’ultimo tardivamente notificato).
Hanno depositato memorie Mezzasalma, Co.i.m., Schininà.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti
ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto
ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, Mezzasalma Angelo,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 360
nn. 3, 4, 5 c.p.c., in relazione al combinato disposto
degli artt. 99 e 100 c.p.c. nonché vizio di motivazione su
punti decisivi della controversia, censura la sentenza
impugnata per aver negato la propria legittimazione attiva
ed il proprio interesse ad agire, errando in primo luogo
nella data di acquisto del bene da parte sua (che risale al
26.8.1980 e non al 26.8.1990), e non tenendo conto che alla
data dell’esproprio (22.12.1982) egli era proprietario del
6

bene,

che successivamente,

in data 24.4.1984,

aveva

trasferito a terzi in base a contratto privo di oggetto, e
quindi nullo, e che conservava il diritto a percepire
l’indennità, che illegittimamente era stata corrisposta a
chi catastalmente risultava ancora proprietario.

Con il secondo motivo di ricorso, Mezzasalma Angelo,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 360
n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1418, 1421, 1346 c.c.
nonché vizio di motivazione su punti decisivi della
controversia, censura la sentenza impugnata per aver
ritenuto che il Tribunale, nel rilevare d’ufficio la
nullità del trasferimento del bene a Co.i.m., era incorso
in ultrapetizione.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, Schininà Rita e
Schininà Clara, condizionatamente all’accoglimento
dell’impugnativa principale, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 339, 342, 343 c.p.c.; difetto ed
insufficiente motivazione in relazione al’art. 360 nn. 3 e
5 c.p.c., censurano la sentenza per non aver esaminato la
propria preliminare eccezione di inammissibilità
dell’appello del Mezzasalma, siccome non rispondente al
requisito di specificità dei motivi di gravame.
Il primo motivo è fondato.
La sentenza ha affermato, impropriamente, non esservi stato
danno, per avere il Mezzasalma, proprietario al momento
dell’espropriazione, alienato il bene, ricevendo il
corrispettivo dall’acquirente. In realtà, il momento del
7

fatto lesivo, non va spostato alla notifica dell’atto di
citazione con cui l’attore ha chiesto il risarcimento (in
cui aveva già alienato il bene ricevendone il prezzo),
bensì al momento in cui, con il decreto di esproprio, è
stato privato del bene, senza riceverne l’indennizzo dovuto

per legge.
E’ noto che Af con la pronuncia del decreto di esproprio si
opera la conversione dei diritti reali relativi agli
immobili, che possono, pertanto, solo da tale momento
essere fatti valere sulla indennità, con la conseguenza che
l’ammontare della stessa deve essere determinato con
riferimento alla data del trasferimento coattivo della
proprietà (Cass. 6.4.2001 n. 5125), e dal quel momento
decorrono gli interessi (Cass. 14.3.2006, n. 5520). Essa
spetta al proprietario al momento dell’espropriazione, a
meno che, avendo lo stesso alienato il bene, non sia
provato in causa che lo stesso abbia ceduto il diritto di
credito relativo al ristoro del danno (Cass. 29.11.1999, n.
13334).
La notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo
proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri
catastali, se non incide sulla validità ed efficacia del
provvedimento ablativo, impedisce tuttavia il decorso del
termine di decadenza per l’opposizione alla stima nei
confronti del proprietario effettivo ed abilita
quest’ultimo,

ove

l’omissione

o

il

ritardo

della

notificazione nei suoi confronti sia ascrivibile ad un
8

difetto di diligenza dell’espropriante nell’accertamento
del titolare del bene sottoposto ad espropriazione, a
chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata
riscossione dell’indennità (Cass. 27.5.1999, n. 311/SU).
Nella specie non può ipotizzarsi una tardiva iniziativa del

(evidentemente

proprietari

catastali),

giacché

proprietario per la percezione del compenso da altri
la

determinazione dell’indennità, e la percezione da parte di
altri, è avvenuta con sentenza ormai passata in giudicato.
Non restava dunque che l’azione risarcitoria.
La Corte d’appello di Catania, nel negare l’interesse ad
agire per avere l’espropriato,

a posteriori,

ricevuto il

prezzo per la vendita dell’immobile, ha operato una sorta
di compensatio lucri cum damno.
Tale principio, tuttavia, trova applicazione solo quando il
lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso
fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il
lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da
titolo diverso (Cass. 2.3.2010, n. 4950; 20.5.2013, n.
12248).
Per non parlare del fatto che la sentenza impugnata dà per
scontata una circostanza, quella della mancata iniziativa
dell’acquirente del bene a non domino,

che non può essere

esclusa, e che comunque corrisponde ad una valutazione
sulle iniziative dell’ulteriore danneggiato nei confronti
del venditore, che sono puramente ipotetiche.

9

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del
secondo: la sentenza va dunque cassata, con rinvio ad altra

sezione della Corte d’appello di Catania, cui è rimessa,
oltre che la regolamentazione delle spese di questo
giudizio, una nuova valutazione della responsabilità del

presente sentenza, si intende semplicemente escludere che
il ricorrente non abbia interesse a farla valere (occorrerà
stabilire, tra l’altro, se il fatto ingiusto sia colposo),
e, ove si escluda in concreto la responsabilità del
Consorzio, se sia fondata la domanda di restituzione della
somma indebitamente percepita dalle Schininà, sulla quale
il giudice di rinvio si pronuncerà anche in relazione
all’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale
formulato dalle medesime, e ritenuto assorbito dalla Corte
d’appello nella

sentenza

impugnata.

Questione

che,

riproponibile in sede di rinvio, rende assorbito il ricorso
incidentale proposto in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del
ricorso principale, assorbito il secondo, ed il ricorso
incidentale. In relazione alla censura accolta, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo
giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di
Catania.

Così deciso in Roma il 5.3.2014

Consorzio danneggiante, riguardo alla quale, con la

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