Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10289 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10289
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURE’ (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI BRUNO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CIERI FIORENZO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-
tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 87/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del 28.2.08, depositata il
14/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Agenzia delle Entrate di Vasto a seguito di PVC della Guardia di Finanza notificava nel 2005 avviso di accertamento alla Associazione Culturale Nature, sul presupposto della natura commerciale della medesima, con cui contestava la omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2001 ed applicava imposte e sanzioni.
La Associazione impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Chieti, che rigettava il ricorso.
La sentenza era appellata dalla Associazione.
La CTR degli Abruzzi con sentenza n. 87/9/08 in data 28-2-2008 rigettava il gravame.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Associazione, con due motivi.
Con il primo deduce violazione di diritto in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza di motivazione e comunque carenza assoluta di motivazione su tutti i punti decisivi della controversia, in quanto le apodittiche affermazioni in fatto e le sintetiche affermazioni in diritto non consentivano la individuazione del thema decidendum nè l’iter logico-motivazionale alla base della decisione.
Con il secondo, deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di appello preso in esame alcuno dei cinque motivi di gravame, testualmente riportati in ricorso.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso in cui sostiene la infondatezza delle argomentazioni della ricorrente.
Il primo motivo è palesemente fondato sotto il profilo del difetto di motivazione.
Testualmente la motivazione della sentenza impugnata (non preceduta da una congrua illustrazione del fatto) è in questi termini:
“La mancanza di contabilità e la omissione delle denuncie legittimano pienamente l’operato del Fisco; quindi bene hanno fatto i primi giudici perchè l’avviso di accertamento sembra adeguatamente motivato in quanto la Agenzia delle Entrate di Vasto ha fatto riferimento al verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva indicato la partita IVA della Associazione. Conseguentemente cadono le doglianze in ordine alla scarsa chiarezza tra intestazione del PVC ed avviso di accertamento.”.
Da tale esposizione si evince che la motivazione è meramente apparente, in quanto consiste in affermazioni non collegate tra loro da cui non si evincono nè i motivi di doglianza delle parti, nè il contenuto e significato degli atti e documenti citati dai quali dovrebbe rilevarsi la infondatezza dei medesimi, nè il contenuto concreto (non consentendo quindi di comprendere l’oggetto del giudizio nè l’iter logico-giuridico alla base della decisione (v.
Cass. n. 871 del 2009). Nè può ritenersi sussistente una motivazione ” per relationem” in quanto non si evincono le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti. Il secondo motivo rimane assorbito.” La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza e rinvio della causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR degli Abruzzi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011