Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10288 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA TOSCANA s.p.a. Filiale Capogruppo di Livorno, in persona dei

signori B.A. e I.L. nelle loro rispettive

qualità di Direttore e Procuratore, congiuntamente investiti della

firma sociale in forza dei poteri loro attribuiti a norma dell’art.

27 dello Statuto con Delib. Consiglio di Amministrazione in data 14

marzo 2003, depositata agli atti del notaio Cudia il 4 aprile 2003,

elettivamente domiciliata in Roma, via Sestio Calvino 33, presso

l’avv. Luciana Cannas, rappresentata e difesa dall’avv. Batini

Giuseppe, del Foro di Livorno, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

F.M. e P.R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 799 del 21

maggio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

gennaio 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per la ricorrente, l’avv. Luciana Cannas per delega;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 23 gennaio 2001 il Tribunale di Pisa dichiarava inammissibile l’opposizione di terzo proposta dalla Banca Toscana s.p.a., ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in favore di F. M. nei confronti di P.R. e in forza del quale era stata dal primo iscritta ipoteca giudiziale su di un immobile di proprietà pro quota della seconda, debitrice a sua volta della Banca Toscana, che sul medesimo bene aveva iscritto, in data successiva, altra ipoteca giudiziale in forza di un diverso decreto ingiuntivo.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Banca Toscana, deducendo che il Tribunale si era limitato ad una rigida e illogica applicazione degli artt. 656 e 404 c.p.c,, comma 2, senza considerare che, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., i termini per l’opposizione di terzo in revocazione decorrono dalla scoperta del dolo o della collusione, con la conseguenza che la banca medesima, se avesse atteso che il decreto fosse diventato definitivo, non avrebbe potuto proporre in termini l’opposizione di terzo, in quanto già al momento dell’iscrizione dell’ipoteca si era acquisita la conoscenza dell’esistenza del decreto ingiuntivo. L’appellante chiedeva pertanto che la Corte di merito dichiarasse simulato o nullo il negozio di assegni posto in essere tra il F. e la P., sul quale era fondato il decreto ingiuntivo, e quindi dichiarasse la nullità del decreto ingiuntivo stesso, in quanto frutto di collusione tra le parti, e la conseguente nullità, o inefficacia, della ipoteca iscritta in favore del F., previa ammissione delle prove già richieste nel giudizio di primo grado.

2. Nel contraddicono del F., che contestava le censure mosse dalla Banca Toscana,e nella contumacia della P., la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 799 del 21 maggio 2004, respingeva l’appello, confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante alle spese del grado.

A fondamento della decisione la Corte di merito così motivava:

2.a. correttamente il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo revocatoria, proposta dalla Banca Toscana avverso il decreto ingiuntivo concesso in favore del F. nei confronti della P., ma non ancora divenuto esecutivo al momento di proposizione dell’opposizione; infatti l’opposizione di terzo prevista dall’art. 404 c.p.c., comma 2, era configurabile, come previsto dall’art. 656 c.p.c., solo nei confronti del decreto ingiuntivo definitivo e passato in giudicato, trattandosi di un rimedio straordinario, che in tanto aveva ragione di essere, in quanto si fosse esaurita la possibilità dei rimedi ordinali; di conseguenza, concretandosi nel caso di specie il dolo o la collusione nella fraudolenta astensione dall’opposizione da parte dell’intimata, in quanto solo allora poteva ritenersi esaurita la condotta in danno del terzo, doveva ritenersi che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 326 c.p.c., per proporre l’opposizione di terzo revocatoria decorresse dalla scoperta del dolo o della collusione quando tali eventi fossero posteriori alla data in cui il decreto era divenuto definitivo, mentre, nel caso che fossero stati anteriori, il termine non poteva iniziare a decorrere prima del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, essendo la definitività del decreto stesso il presupposto legale del rimedio in questione; diversamente ragionando, il creditore, venuto a conoscenza dell’iscrizione dell’ipoteca in forza del decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo nei confronti del proprio debitore, si sarebbe trovato nella necessità di proporre l’opposizione entro trenta giorni da tale data, sebbene non fossero ancora decorsi i termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo prevista dall’art. 645 c.p.c.;

2.b. non poteva comunque assumere rilievo, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione di terzo, la circostanza che effettivamente il decreto non era stato oggetto di opposizione da parte della P., divenendo così definitivo nel corso del giudizio di opposizione; infatti, al momento della proposizione dell’opposizione di terzo difettava la condizione dell’interesse attuale all’impugnazione e dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento, condizioni che dovevano sussistere al momento dell’impugnazione e il cui difetto comportava la insanabile inammissibilità del gravame.

3. Per la cassazione di tale sentenza la Banca Toscana ricorre con due motivi, illustrati da memoria. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 656, 647 c.p.c., e art. 404 c.p.c., comma 2, e deducendo erronea applicazione e/o interpretazione di norme in tema di opposizione nei confronti dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi – afferma di essere venuta a conoscenza del dolo e della collusione tra il F. e la P., tra di loro cognati, prima che il decreto ingiuntivo concesso in favore del primo nei confronti della seconda fosse divenuto esecutivo e precisamente l’11 marzo 1998, nel momento in cui, nell’iscrivere ipoteca su di un immobile della P., aveva constatato che sul medesimo bene era stata iscritta altra ipoteca in favore del F. a garanzia di un suo credito conseguente al menzionato decreto ingiuntivo; soggiunge che i giudici di merito hanno completamento trascurato di considerare che, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., l’opposizione di terzo revocatoli a può essere proposta nel termine, ritenuto dalla giurisprudenza perentorio, di trenta giorni a decorrere dalla data di scoperta del dolo o della collusione e che di conseguenza essi – dichiarando inammissibile nella specie l’opposizione per non essere il decreto ingiuntivo ancora munito di esecutività e non potendo detta opposizione esser proposta una volta che il decreto fosse divenuto esecutivo per essere a quel punto scaduti i termini tassativi per l’impugnazione stessa – hanno praticamente vanificato il diritto della banca creditrice di far valere la denunciata collusione processuale e la simulazione del negozio contratto a suo danno;

1.1. in ogni caso, quando il giudice di primo grado (e “a fortiori” il collegio d’appello), ha emesso la decisione, il decreto ingiuntivo in questione era ormai diventato definitivo, essendo scaduti i termini per l’opposizione e pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’azione ex art. 404 c.p.c., comma 2.

2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per non avere i giudici di appello esaminato il merito della causa e non essersi pronunciati sull’ammissione delle prove richieste.

3. Il primo motivo è privo di fondamento.

Secondo il disposto dell’art. 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo può essere impugnato con l’opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, quando sia divenuto esecutivo a norma dell’art. 647 c.p.c., per difetto di tempestiva opposizione. Tale disposizione è coerente con le regole di diritto che disciplinano l’opposizione di terzo revocatoria, che, alla stregua di quanto previsto dall’art. 404 c.p.c., comma 2, si configura come impugnazione straordinaria, la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario che risulti frutto di dolo di una delle parti o di collusione fra le stesse e che sia inoltre pregiudizievole per i creditori o gli aventi causa di una di loro (cfr. Cass. 2006/12144, in motivazione).

Pertanto legittimamente e in piena conformità alla citata disposizione normativa, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del giudice di primo grado – che, nella specie, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione della Banca Toscana in quanto proposta, secondo le pacifiche risultanze di causa, avverso un decreto ingiuntivo non ancora divenuto esecutivo tenendo altresì conto della circostanza, valutata come decisiva dai giudici di appello sulla base di congrua e idonea motivazione, che il dolo o la collusione tra la P. e il F. si era concretizzato non già, come sostenuto dalla ricorrente, nel momento in cui la banca creditrice, nell’iscrivere ipoteca su di un immobile della P., aveva constatato che sul medesimo bene era stata iscritta altra ipoteca in favore del F., ma in quello successivo in cui si era verificata la fraudolenta astensione dall’opposizione al decreto ingiuntivo da parte della debitrice, in quanto soltanto con la definitività del provvedimento si era realizzala condotta fraudolenta e si era acquisita la consapevolezza della riconducibilità causale del decreto al raggiro delle parti e quindi la prova che la decisione era stata frutto della collusione in danno del terzo per ottenere un titolo idoneo a consentire l’iscrizione di ipoteca in danno della Banca Toscana, creditrice della P..

3.1. Tale decisione resiste alle infondate censure sollevate dalla banca ricorrente, le quali si fondano, secondo un iter logico- giuridico non consentito nel giudizio di legittimità (Cass. 2007/7972), su di un apprezzamento dei fatti e delle risultanze di causa (relativamente alla circostanza che il dolo o la collusione tra la P. e il F. si era concretizzato e reso manifesto nel momento in cui la banca creditrice, nell’iscrivere ipoteca su di un immobile della P., aveva constatato che sul medesimo bene era stata iscritta altra ipoteca in favore del F.), difforme da quello posto dalla Corte di merito a base della decisione (secondo cui, invece, il dolo o la collusione si erano realizzati e comunque resi manifesti solo nel momento successivo in cui si era verificata la fraudolenta astensione dall’opposizione al decreto ingiuntivo da parte della debitrice).

3.2. Alla stregua di tali considerazioni, è priva di rilevanza, ai fini della decisione nel caso di specie, l’argomentazione svolta dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., secondo la quale il terzo non sarebbe in grado di sapere se il decreto ingiuntivo che intende impugnare sia divenuto o meno definitivo per mancata opposizione, in quanto nel caso concreto, avendo la Corte di merito ritenuto che il dolo o la collusione si sono concretizzati solo nel momento in cui si è verificata la fraudolenta astensione dall’opposizione al decreto ingiuntivo da parte della debitrice, il termine per proporre l’opposizione di terzo non poteva decorrere che dalla data di conoscenza da parte del terzo della definitività del decreto ingiuntivo, restando a carico del terzo soltanto l’onere di provare la data di tale effettiva conoscenza.

Per la stessa ragione è priva di rilevanza, ai fini della decisione della presente controversia, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 656 c.p.c., sollevata in memoria dalla ricorrente per violazione del diritto di difesa con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Alla stregua di quanto ritenuto in fatto dalla Corte di merito, agevolmente la ricorrente avrebbe potuto proporre l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 2, nel termine di legge decorrente dalla data di conoscenza della definitività, per mancata opposizione, del decreto ingiuntivo che avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione e nel rispetto, quindi, del suo diritto di difesa.

3.3. Neppure può condividersi l’assunto della ricorrente secondo la quale, quando il giudice di primo grado (e “a fortiori” il collegio d’appello) ha emesso la decisione, il decreto ingiuntivo in questione era ormai diventato definitivo, essendo scaduti i termini per l’opposizione, e pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’azione ex art. 404 c.p.c., comma 2. Infatti, secondo la previsione normativa di cui all’art. 656 c.p.c., la definitività e la esecutività del decreto ingiuntivo costituiscono presupposti per l’ammissibilità dell’opposizione di terzo revocatoria – nel senso che la mancanza di tali presupposti impedisce di configurare il provvedimento gravato da opposizione di terzo come provvedimento impugnabile con tale straordinario mezzo di gravame, alla stregua delle disposizioni processuali che regolano la fattispecie – e devono pertanto sussistere al momento della proposizione della domanda, restando irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, la successiva venuta ad esistenza di detti presupposti nel corso del giudizio.

4. Disattese le censure sollevate con il primo motivo di ricorso, resta assorbito il secondo motivo, con il quale si muovono doglianze attinenti esclusivamente al merito della proposta opposizione di terzo, neppure esaminato dai giudici di primo e secondo grado, in conseguenza della rilevata inammissibilità dell’opposizione stessa.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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