Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10288 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 20/04/2021), n.10288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15055/2014 R.G. proposto da:

R.S.L. e A.P., rappresentati e difesi dall’Avv.

Amedeo Pomponio e dall’Avv. Danilo Ghia, elettivamente domiciliati

presso lo studio del primo, in Roma, via Cicerone, n. 44;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Cimetti e

dall’Avv. Sante Ricci con domicilio eletto presso quest’ultima in

Roma, via delle Quattro Fontane 161;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 210/36/13, depositata il 17 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con avviso di accertamento notificato il 20 dicembre 2001 veniva determinato nei confronti di R.S.L. un maggior ricavo con riferimento al periodo di imposta 1996. Il predetto, quale debitore principale, e A.P., quale coobbligata, proponevano ricorso, che la CTP di Torino accoglieva, dichiarando nullo l’atto impositivo.

La CTR del Piemonte disattendeva l’appello erariale, confermando la sentenza di primo grado.

In seguito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7012 depositata il 24 marzo 2010 cassava la sentenza d’appello e rinviava la causa per un nuovo esame alla CTR del Piemonte.

Nessuna delle parti riassumeva tempestivamente il giudizio.

In data 25 agosto 2011 il debitore principale e la coobbligata anzidetti venivano resi destinatari di cartella esattoriale correlata alla pretesa fiscale. I medesimi proponevano ricorso.

La CTP di Torino dichiarava la prescrizione del diritto azionato dall’Agenzia delle entrate.

La CTR del Piemonte accoglieva l’appello erariale e dichiarava la legittimità della cartella esattoriale in parola.

Il ricorso per cassazione di R.S.L. e di A.P. è affidato a cinque motivi. Resistono con controricorsi l’Agenzia delle entrate ed Equitalia nord.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 149 c.p.c., L. n. 890 del 1992, artt. 1 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello trascurato l’irritualità della notifica della cartella.

Con il secondo motivo di ricorso di contesta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 393 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 1, per avere la CTR incongruamente considerato che dall’estinzione del giudizio conseguisse la definitività dell’avviso di accertamento originariamente impugnato.

Con il terzo motivo di ricorso, la parte ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR trascurato le conseguenze della mancata, regolare comunicazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio tributario.

Con il quarto motivo, si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR del Piemonte erroneamente applicato il regime di prescrizione decennale, anzichè quinquennale.

Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’art. 2934 c.c., art. 2948 c.c., n. 4, art. 2945 c.c., comma 3, e art. 393 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente calcolato il decorso del termine di prescrizione applicabile.

Il primo motivo è infondato.

Suo tramite la parte ricorrente adombra l’irritualità della notifica sotto due distinti profili. In primo luogo, contesta che il concessionario potesse “direttamente” procedere all’invio della lettera raccomandata correlata alla cartella di pagamento; in secondo luogo, lamenta la mancata compilazione della relata di notifica nell’avviso di ricevimento da parte dell’agente del servizio postale.

Va riaffermato l’orientamento già plurime volte espresso da questa Corte, secondo cui nel contesto della riscossione “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la seconda parte comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, comma penultimo, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 19270 del 2018; Cass. n. 17248 del 2017; Cass. n. 12351 del 2016).

Il secondo motivo è infondato.

Con esso i ricorrenti lamentano che la CTR abbia ritenuto non travolto dall’estinzione del giudizio anche l’avviso di accertamento.

Il giudice a quo si è, in realtà, allineato al principio condivisibilmente già espresso da questa Corte secondo cui: “Nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3, e art. 63 e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento” (Cass. n. 32276 del 2018; Cass. n. 23922 del 2016). In effetti, poichè l’opposizione avverso l’imposizione fiscale integra una mera azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa tributaria, l’eventuale estinzione di tale processo di opposizione (nella specie, per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio) non può implicare l’estinzione dell’obbligazione tributaria, la quale rinviene alla propria base l’atto impositivo stesso, trovando in questo il titolo costitutivo (Cass. 119 del 1980). In tal senso, la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c., il venir meno dell’intero processo ed in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali. Infatti, la pretesta tributaria vive di forza propria proprio in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata e l’estinzione del processo travolge la sentenza di primo grado, ma non l’atto amministrativo che – come noto – non è un atto processuale bensì l’oggetto dell’impugnazione (Cass. n. 22548 del 2012; Cass. n. 9521 del 2017; Cass. n. 15589 del 2013).

Il terzo motivo è anch’esso infondato.

I contribuenti insistono sulla asserita violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 per non essere stata comunicata loro l’ordinanza di estinzione del processo tributario avente ad oggetto la debenza del tributo, per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio.

In verità, la pronuncia di estinzione dell’intero processo comporta il riconoscimento della legittimità della pretesa erariale per intervenuta definitività dell’avviso di accertamento. Ne consegue che la cartella esattoriale di pagamento che faccia seguito all’avviso come ad ogni altro atto impositivo o a qualsiasi altra pretesa divenuti definitivi, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente, in base a quell’atto o a quella pretesa. La definitività può conseguire anche ad una pronuncia di estinzione del procedimento tributario, ma perchè questa estinzione si possa ritenere perfezionata, in generale, sono necessari, in ipotesi di pendenza del giudizio, una pronuncia del giudice e la comunicazione della relativa ordinanza al contribuente, al fine di consentirgli di proporre eventualmente reclamo. In mancanza di ciò, il procedimento tributario non può ritenersi definito (Cass. n. 3843 del 1993; Cass. n. 8765 del 2008).

Tuttavia, nelle ipotesi, come quella in esame, di estinzione del processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, questa Corte ha già incisivamente osservato che “la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull’ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, ne comporta l’implicita richiesta di accertamento incidentale, senza che sia necessaria – in mancanza di apposita prescrizione normativa – la specifica proposizione della eccezione di estinzione” (v. Cass. n. 825 del 2006; Cass. n. 6903 del 1993; Cass. n. 122 del 1998; da ultimo nei medesimi termini Cass. n. 5223 del 2019). E’ pacifico che una implicita richiesta incidentale, anche, di accertamento della estinzione del precedente giudizio era contenuta nella stessa impugnazione della cartella esattoriale, emessa proprio in forza dell’acquisita definitività della pretesa tributaria, già oggetto di pregresso contenzioso tributario tra le parti. Nè può affermarsi che fosse inibito al Giudice di questo secondo giudizio tributario pronunziare la estinzione del precedente. Infatti, in conformità a una giurisprudenza assolutamente consolidata, deve ribadirsi ulteriormente che ai sensi dell’307 c.p.c., u.c., l’estinzione del processo opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa e tuttavia la stessa può essere anche accertata incidentalmente in un diverso giudizio (v. Cass. n. 19397 del 2011; Cass. n. 17121 del 2004).

Il quarto motivo e il quinto motivo sono suscettibili di trattazione unitaria, investendo ambedue il profilo della prescrizione; entrambi sono infondati.

La sentenza della CTP aveva ravvisato l’intervenuto decorso della prescrizione decennale misurando il segmento temporale intercorrente fra la notifica dell’avviso di accertamento e la data d’estinzione del processo.

Nulla la CTP aveva asserito in ordine all’applicabilità nella specie del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, ancorchè la ricorrente scorga ab implicito una statuizione siffatta, in difetto di addentellati testuali che in tal senso depongano. Dalla lettera della sentenza è d’uopo evincere, di contro, l’incongruenza del calcolo effettuato dal giudice di primo grado che ha ritenuto “trascorsi 10 anni, 3 mesi e quattro giorni”, anzichè un anno in meno rispetto a quanto erroneamente computato. La CTR ha rilevato l’errore di calcolo in cui era incorsa la CTP, riquantificando il tempo intercorrente fra la data di notifica dell’avviso di accertamento (20 dicembre 2001) e quella di estinzione del processo (25 marzo 2011).

L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 15631 del 2016).

Non è astrattamente ipotizzabile una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), spettando al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941,2942,2943 e 2944 c.c..

Nella statuizione sulla decennalità della prescrizione è ravvisabile una pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale adombrata dalla parte contribuente in costanza di giudizio.

Il contribuente contesta la tesi della CTP sull’avvenuto decorso del termine decennale, adombrando l’incongruenza del riferimento alla data di estinzione del processo ai fini del decorso della prescrizione, l’applicabilità della norma dell’art. 2945 c.c., comma 3, e della prescrizione quinquennale nel caso di specie.

La ricostruzione dei ricorrenti cozza con l’avviso di questa Corte, secondo cui “In caso di estinzione del processo tributario dovuta ad omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, non trova applicazione la regola generale dettata dall’art. 2945 c.c., comma 3, ed il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione, giacchè solo da tale momento l’atto impositivo diviene definitivo, mentre, ove venisse meno l’effetto sospensivo previsto dall’art. 2945 c.c., comma 2, la prescrizione maturerebbe anteriormente a tale definitività in favore dell’unica parte processuale (il contribuente) interessata alla riassunzione, proprio al fine di evitare che l’atto impugnato diventi definitivo” (Cass. n. 23502 del 2016). Questa Corte ha anche evidenziato che “Nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicchè il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione” (Cass. n. 556 del 2016).

Il ricorso va in ultima analisi rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza, nella misura espressa in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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