Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10287 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. I, 29/04/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10287
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso l’avvocato VITALE
SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il
04/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, G.F. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Genova 13-7-2007, che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione del danno morale, per irragionevole durata di procedimenti, perchè il ricorso era privo di ogni specificazione volta ad individuare le controversie presupposte.
La ricorrente censura il decreto impugnato, per violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., sostenendo che petitum e causa pretendi erano esposti in modo chiaro ed esaustivo, e la Corte poteva comunque richiedere l’acquisizione d’ufficio dei fascicoli dei provvedimenti presupposti.
Resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, precisa che la domanda si propone con ricorso contenente gli elementi di cui all’art. 125 c.p.c.: dunque non solo l’oggetto, ma anche le ragioni della domanda (esposizione dei fatti ed elementi di diritto).
Nel ricorso proposto davanti alla Corte di Merito manca del tutto il riferimento alle ragioni della domanda, non sono indicate le autorità giudiziarie che hanno deciso la causa, nè le date di rinvio e della conclusione del giudizio.
D’altra parte, nessuna richiesta era stata effettuata dalla parte interessata di acquisire atti e documenti del procedimento presupposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5.
In relazione alla grave ed insanabile indeterminatezza della domanda (il giudizio presupposto era indicato dalla parte con il solo anno di riferimento e neppure con il numero di ruolo), correttamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e parimenti inammissibile va dichiarato il presente ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 700,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010