Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10287 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 26/04/2017, (ud. 28/09/2016, dep.26/04/2017),  n. 10287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8938-2012 proposto da:

A.E. O E. (OMISSIS), A.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell’avvocato COSTANTINO ANTONIO

MONTESANTO;

– ricorrenti –

D.S.G. (OMISSIS), D.S.R. (OMISSIS),

D.C.N. COSTITUITA CON C/RIC INC IL 22.5.2012 (OMISSIS) nella

qualità di eredi di D.S.A. deceduto in corso di causa,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL CORSO 300, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE ANDREOTTA, rappresentati e difesi

dall’avvocato VITTORIO GIORGI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

A.E. O E. (OMISSIS), A.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell’avvocato COSTANTINO ANTONIO

MONTESANTO;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 20/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito l’Avvocato GIORGI Vittorio, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento delle difese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) R. ed A.E., qualificandosi proprietari per successione materna e per usucapione di beni in comunione indivisa con lo zio D.S.A., nel (OMISSIS) hanno agito contro il loro congiunto e i di lui figli G. e R. per far dichiarare nulla e inefficace la donazione, fatta dal convenuto ai figli nel 1985, dell’intera proprietà di due fabbricati ed un terreno siti in (OMISSIS).

Hanno esposto che l’atto non era legittimo quanto alla metà indivisa di tali beni, pervenuta agli attori per successione legittima dall’originario comune dante causa D.S.G..

Hanno chiesto che fosse accertato che i beni sono di proprietà anche degli istanti in comunione indivisa e la reintegra nel compossesso.

Con sentenza 23 maggio 2006 il tribunale di Salerno ha dichiarato inefficace nei confronti degli attori A. la donazione.

Ha accolto la domanda di rivendica avanzata dagli attori sui beni e le quote indicate.

Ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione di tutti gli immobili per cui è causa, proposta dai convenuti D.S..

Ha rigettato l’eccezione di difetto del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio di An., Ge. e D.S.G., comproprietari del terreno.

1.1) Adita dai D.S., la Corte di appello di Salerno con sentenza 5 gennaio 2011 ha annullato la sentenza di primo grado, perchè al giudizio avrebbero dovuto partecipare tutti i sopraindicati (o loro eredi) originari proprietari del terreno per il quale i convenuti avevano proposto domanda di usucapione.

La Corte ha inoltre ritenuto che la rimessione al primo giudice deve riguardare tutta la causa e quindi anche la domanda relativa ai fabbricati.

Per la cassazione di questa sentenza, R. ed A.E. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 27 marzo 2012, svolgendo due motivi.

G., R., D.S. e D.C.N., in proprio e nella qualità di eredi di A., oltre a resistere hanno svolto ricorso incidentale. Hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, che deriverebbe – secondo parte D.S. – dalla morte in corso di causa dell’originario convenuto A., che aveva donato i beni ai resistenti.

L’eccezione non ha pregio, posto che il fatto che, a seguito della morte del de cuius, i figli possano comunque essere divenuti titolari dei beni controversi, nulla toglie all’interesse degli attori a rimuovere ad ogni effetto la validità del titolo di acquisto (la donazione per l’intero).

3) Con il primo motivo i ricorrenti A. denunciano “errata applicazione degli artt. 1032 e 354 c.p.c.”.

Parte ricorrente sostiene che il donante aveva disposto della quota di comproprietà dei ricorrenti A. che l’avevano ereditata dalla madre M. (deceduta nel (OMISSIS) si apprende da pag. 5 della sentenza impugnata), sorella del defunto A..

Afferma che l’azione di rivendicazione non comporta il litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi estranei al giudizio (gli altri pretesi comproprietari D.S.) perchè la sentenza non sarebbe ad essi opponibile. Aggiunge che neppure la proposizione da parte dei D.S. della domanda riconvenzionale di usucapione “anche nei confronti di soggetti estranei al contraddittorio processuale” avrebbe esteso la necessità di litisconsorzio.

3.1) Il secondo motivo espone un secondo più ridotto profilo di nullità della sentenza di appello, per violazione delle stesse norme.

Parte ricorrente A. si duole della circostanza che l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al primo giudice sia stato disposto non limitatamente al terreno, ma sia stato pronunciato anche quanto ai fabbricati, che non erano investiti dalla domanda di usucapione dei D.S..

Sostiene che la eventuale violazione del contraddittorio quanto alla domanda riguardante i fabbricati non “comunica i suoi effetti” alla domanda che riguarda altro oggetto.

4) Le censure sono infondate.

Come ha rilevato il giudice di appello, la domanda riconvenzionale di usucapione di tutti i beni formulata da parte convenuta D.S. impone la chiamata in causa di tutti coloro che possono vantare diritti sui beni contesi. La domanda, come si coglie anche dalle conclusioni di “comparsa di costituzione” del 23 ottobre 1989 (punto 4 pag. 2), prescindeva dalla distinzione dei titoli di proprietà tra fabbricati e terreni, giacchè era esposta prescindendo dalla distinzione posta nel paragrafo precedente. Il paragrafo 4 iniziava infatti con la seguente espressione: “Nel merito, comunque, i beni rivendicati dagli attori sono stati usucapiti dal D.S.A.”. Inoltre la citazione si concludeva richiamando un precedente atto di costituzione (del 1987) in cui era stata già spiegata richiesta di declaratoria di acquisto per usucapione degli immobili per cui è causa.

Ora, la domanda riconvenzionale volta a rivendicare la proprietà dei beni con effetto di giudicato e, quindi, con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, pone in discussione la comproprietà degli altri soggetti comproprietari del bene indiviso, che devono partecipare al giudizio (cfr Cass SU n. 25454/13; cfr anche Cass 6163/06, richiamata dalla Corte di appello).

Non v’è quindi dubbio circa la infondatezza del primo motivo.

Il secondo motivo si riferisce a quella parte della sentenza in cui la Corte di appello ha ritenuto la necessità del rinvio complessivo della causa al primo giudice pur avendo rilevato che la unitaria domanda, nella parte concernente i fabbricati di proprietà esclusiva, non poneva l’esigenza di litisconsorzio negli stessi termini. Di tali beni erano infatti comproprietari, secondo gli accertamenti svolti, i restanti signori D.S. ( An., Ge., Gi. o loro eredi).

La Corte di appello ha ritenuto tuttavia l’esistenza di un rapporto di interdipendenza tra tutte le domande svolte dagli attori e dai convenuti, tale da imporre l’unitaria sorte.

La decisione regge alle censure di parte ricorrente.

Va infatti rilevato che la domanda principale A. (citazione del 1989) non si è limitata a distinguere (capo 1) declaratoria di inefficacia del trasferimento dei fabbricati e usucapione del terreno, ma contiene due altri capi in cui i beni sono stati accomunati: ai punti 3 e 4 è stato chiesto infatti che sia dichiarato che “i beni in narrativa” sono in proprietà degli istanti con richiesta di reintegrazione nel possesso.

Con ciò è stata formulata pretesa di rivendica fondata evidentemente sul possesso esercitato medio tempore.

Anche parte D.S. ha agito per l’usucapione di tutti i beni contesi, enunciando indistintamente (paragrafo 4 della già citata comparsa di costituzione) gli atti dimostrativi del possesso esclusivo.

Si è verificata complessivamente un’ipotesi di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) e di instaurazione prospettata secondo canoni di accessorietà (art 31 c.p.c.), lasciando cioè intravedere una posizione di subordinazione-coordinazione della unitaria pretesa fondata sulla usucapione in forza del possesso (o del compossesso) a lungo esercitato su tutti i beni.

Sussiste pertanto un’ipotesi di connessione forte, scaturito sia dal legame sostanzialmente inscindibile tra domanda principale e riconvenzionale, sia da tutti i profili del possesso che sta alla base delle pretese, tale da involgere, come ha rilevato la Corte di appello, la necessità di unitaria trattazione.

Ne discende la correttezza della sentenza impugnata.

5) Resta assorbito il ricorso incidentale, relativo a profili che, dovendo la causa riprendere il corso iniziale, devono colà trovare sfogo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 2^ sezione civile tenuta, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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