Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10287 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 20/04/2021), n.10287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10299/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

V.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudia Cedola

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma,

via Cesare Pavese n. 160;

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 346/45/13, emessa il 26 settembre 2013, depositata il 17

ottobre 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

V.F. impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con riferimento all’anno 2005 in funzione del recupero di maggiori importi dovuti a titolo di Irpef, Irap e IVA, all’esito di accertamenti bancari svolti in base alle risultanze di un questionario e al conseguente contraddittorio, nel cui quadro una parte dei movimenti bancari era rimasta ingiustificata.

La CTP, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, si limitava a rideterminare la pretesa tributaria.

La CTR accoglieva l’appello di V.F., stigmatizzando la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del termine dilatorio di sessanta giorni ivi contemplato.

Il ricorso per cassazione erariale è affidato ad un solo motivo di ricorso.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, che si incentra su un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il motivo unico di ricorso principale, l’Agenzia contesta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto applicabile la richiamata norma del c.d. “statuto del contribuente” ancorchè nella specie non fossero stati effettuati accessi ai locali con annesse ispezioni e verifiche.

Il motivo di ricorso principale è fondato.

Questa Corte ha condivisibilmente precisato, infatti, che le garanzie procedimentali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6 e art. 12, comma 7, trovano applicazione solo in caso di redazione di un processo verbale di constatazione a chiusura di operazioni di verifica condotte dagli organi dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e non anche per le verifiche svolte “a tavolino”, ovvero senza accesso ai locali anzidetti” (Cass. n. 5502 del 2016).

La giurisprudenza di legittimità di recente (Cass. n. 701 del 2019) ha precisato che il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, testè richiamato, opera, sia per i tributi armonizzati che per quelli non armonizzati, solo nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, avendo, in questi casi, il legislatore operato una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio; per quanto concerne, quindi, i controlli c.d. “a tavolino”, quale quello di specie, non è previsto alcuno specifico obbligo di contraddittorio preventivo nella normativa interna relativamente ai tributi non armonizzati, mentre, per i tributi armonizzati, la necessità della “prova di resistenza”, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità.

In altri termini, improprio è il richiamo in sentenza al ridetto art. 12, comma 7 del c.d. “Statuto del contribuente”, tenuto conto che trattasi di accertamento effettuato “a tavolino” sulla base della documentazione bancaria e delle risposte ad un questionario, mentre le garanzie procedimentali previste dalla disposizione richiamata riguardano unicamente gli accertamenti effettuati presso la sede dell’impresa (v. anche Cass. sez. un. 24823 del 2015; Cass. n. 23636 del 2017).

Con il motivo unico di ricorso incidentale V.F. assume l’omessa pronuncia rispetto ai motivi di appello del contribuente in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dal contribuente nel corso del primo grado di giudizio e reiterate in appello.

Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il ricorso, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (v. fra le tante Cass. n. 22346 del 2006; Cass. n. 17631 del 2007; Cass. n. 11523 del 2008; Cass. n. 25821 del 2009). L’ammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato all’accoglimento del ricorso principale, postula, pur sempre, infatti, la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, determinato dalla soccombenza. Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevate dalla parte nel giudizio di appello e riproposte con il ricorso incidentale, invece di essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole, siano rimaste assorbite, per avere il giudice di merito fondato la ratio decidendi su altre questioni di carattere decisivo (v. anche Cass. n. 19503 del 2018; Cass. n. 3796 del 2008).

Il ricorso principale va, in ultima analisi, accolto; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. La sentenza va cassata e la causa rimessa per un nuovo esame alla CTR territorialmente competente, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa con rinvio la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Campania, in diversa composizione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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