Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10287 del 18/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10287 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

• L) •

ORDINANZA
sul ricorso 9357-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585), in persona del Presidente
del Consiglio di AmministraziAme e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio
dell’avvocato ROSSANA CLAY I 1 Ai, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANNALUISA MONACO giusta procura a margine del
ncorso;

tiCOIrefite

Contro
CERASUOLO SALVATORE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6233/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI dell’8/10/2013, depositata il 21/11/2013;

A B31-

Data pubblicazione: 18/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/3/2016 dal Consigliere Relatore Dott. C.ATERINA NIAROITA;
udito l’Avvocato ROBERTA AIAZZI (delega verbale avvocato
ANNALUISA MONACO) difensore della ricorrente che si riporta agli
scritti.

contenuto:
<>.
2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis cod. proc. civ..
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.

Ric, 2014 n. 09357 sei. ML – ud, 10-03-2016
-4-

questione da oggetto di un’obbligazione in elargizione graziosa; inoltre,

4 – Conseguentemente il ricorso va rigettato.
5 – Nulla va disposto per le spese non avendo la parte intimata
svolto attività difensiva.
6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità

introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero,
in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore
contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo – cd altrettanto oggettivamente insuscertibile di diversa
valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per
l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n.
22035/2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Cosi deciso in Roma, il 10 marzo 2016

Funzianafo

.7.,

r” 5

LT7 51, L

dell’art. 13, coniala 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo

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