Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10286 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. I, 29/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28228/2018 proposto da:

S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Paolo Sassi, che lo rappresenta e difende in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, S.M., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente, nato e vissuto in Senegal, di religione musulmana, etnia mandingo, aveva raccontato di essersi innamorato di una donna cristiana, da cui aveva avuto un figlio; che il padre si era opposto al matrimonio perchè voleva che sposasse una musulmana e aveva quindi organizzato un matrimonio combinato con una cugina; che il padre, dopo varie discussioni, aveva minacciato di cacciarlo di casa e di aver lasciato quindi il Paese per sottrarsi al matrimonio combinato.

Con Decreto del 10/8/2018, il Tribunale di Campobasso Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso S.M., con atto notificato il 21/8/2018, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14, art. 27, comma 1 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio per mancanza di valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Senegal, e difetto assoluto di motivazione.

1.1. Il ricorrente osserva che la motivazione addotta era del tutto apparente; il Tribunale ben avrebbe potuto disporre l’audizione del ricorrente per superare le asserite contraddizioni e genericità; i motivi di ricorso non erano stati considerati, neppure sommariamente; era stato completamente violato il dovere di cooperazione istruttoria.

Il richiedente era stato costretto a lasciare il proprio Paese, la sua compagna e suo figlio perchè il padre voleva obbligarlo a un matrimonio combinato con una cugina musulmana per evitare il matrimonio con una cristiana.

Il timore di subire gravi danni era fondato e la minaccia ben poteva provenire anche da un soggetto non statuale se contro di essa il richiedente asilo non riceveva protezione dalle autorità del suo Paese.

1.2. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente asilo fosse totalmente inverosimile, articolato in dichiarazioni generiche e incoerenti, lacunoso e contraddittorio, specie in riferimento al comportamento del padre, ritenuto inesplicabile soprattutto per i mancati ostacoli per lungo periodo di tempo alla relazione del figlio con la ragazza cristiana, sfociata nella nascita di un bambino e poi pesantemente avversata.

La Corte pone in disparte le evidenti incongruenze che affliggono il ricorso, che, nell’ambito di lunghe digressioni teoriche, interpola a pagina 7 ripetuti riferimenti a una vicenda del tutto estranea (relativa all’uccisione del padre ad opera di terroristi).

1.3. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6-1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571-01).

1.4. Nella specie, lungi dall’introdurre una censura motivazionale conforme all’attuale canone dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in termini di omesso esame di fatto decisivo controverso fra le parti, il ricorrente denuncia una insussistente violazione di legge per sollecitare inammissibilmente questa Corte ad una rivalutazione del materiale probatorio difforme da quella effettuata dal Giudice di merito sulla base di una motivazione che non può dirsi meramente apparente.

1.5. Quanto alla doglianza, comunque proposta in modo assai generico, circa la mancata audizione personale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale in tema di protezione internazionale, e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Sez. 1, n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982-01; Sez. 6, n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445-01; Sez. 6, n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198-01; Sez. 1, n. 10786 del 17/04/2019,Rv. 653473-01).

Non rileva in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Sez. 1, n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815-01).

Viceversa, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente anche quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Sez. 1, n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410-01; Sez. 6, n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; Sez. 6, n. 32073 del 12/12/2018, Rv. 652088-01).

Il ricorrente lamenta la mancata audizione e non già la mancata fissazione dell’udienza di comparizione; nè il ricorrente può dolersi della mancata opportunità per l’introduzione di elementi correttivi, di precisazione e di completamento del proprio racconto proprio tramite la rinnovata audizione: il ricorso introduttivo è destinato ad articolare la domanda giudiziale del richiedente asilo e in esso, come in qualsiasi altro giudizio di ordinaria cognizione, il ricorrente è libero di introdurre, con l’assistenza e il ministero di un legale, tutti gli ulteriori elementi, principali e secondari, che cristallizzano il thema decidendum, opportunamente completando, correggendo e integrando le dichiarazioni rese in sede amministrativa.

Non può quindi dolersi della mancata audizione il ricorrente sol perchè aveva rilasciato in sede amministrativa dichiarazioni ritenute incomplete, generiche e implausibili, in difetto di specifiche allegazioni integrative contenute nel ricorso che il Tribunale si sia rifiutato di esplorare.

1.6. In secondo luogo il ricorrente sostiene che la motivazione in ordine al diniego della protezione sussidiaria era del tutto apparente, in violazione del dovere di indagine officiosa sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; ciò avrebbe condotto il Tribunale a ritenere in carenza di qualsiasi istruttoria il Senegal un paese sicuro.

1.7. La censura è infondata.

Il Tribunale ha comunque considerato la situazione sociopolitica della zona di provenienza del ricorrente, evidentemente ai fini di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), escludendo l’attuale sussistenza di un conflitto armato interno al livello di guerra civile, con il rischio di violenza indiscriminata per i civili.

La doglianza del ricorrente è del tutto generica e sconfina evidentemente nel merito delle valutazioni delle acquisizioni istruttorie, insindacabile in sede di legittimità.

Il Tribunale non si è sottratto al c.d. “dovere di collaborazione istruttoria”, sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo cui ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, richiamato dall’art. 35 bis, comma 9, dello stesso decreto, secondo il quale per la decisione il giudice si avvale anche delle predette informazioni aggiornate sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza.

Il provvedimento impugnato indica infatti quale fonte informativa un rapporto di Amnesty International del 2018.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio per mancanza di valutazione della situazione esistente in Senegal e difetto di attività istruttoria.

2.1. Secondo il ricorrente, era del tutto mancata la necessaria valutazione comparativa per verificare gli effetti del provvedimento di rimpatrio sotto il profilo della compressione dei diritti umani sotto la soglia dell’intollerabilità.

Era pure mancata la valutazione della situazione di vulnerabilità soggettiva del richiedente che non poteva essere circoscritta al solo profilo sanitario.

2.2. La censura ripropone nella diversa prospettiva della protezione umanitaria il tema della situazione generale del Senegal, la cui pericolosità è stata in concreto esclusa dal Tribunale e sotto il necessario profilo della personalizzazione soggettiva della vulnerabilità richiama solo l’allegata vicenda personale, giudicata peraltro inverosimile e non credibile dal Tribunale.

3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 155 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136 e l’illegittimità della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

3.1. Il Tribunale si era basato solo sul provvedimento della Commissione, senza considerare i motivi di ricorso, che erano fra l’altro fondati. In ogni caso sussisteva il diritto del richiedente asilo a un ricorso effettivo, comprensivo della difesa gratuita in caso di indigenza.

3.2. La censura è inammissibile.

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941-01; Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597-01; Sez. 1, n. 32028 del 11/12/2018, Rv. 651900-01).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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