Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10286 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7976-2005 proposto da:
A.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE ADRIATICO 23, presso lo studio dell’avvocato RICCI
RENATO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE MARINI MARCELLO;
– ricorrente –
contro
T.A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PROPERZIO 127 INT 15, presso lo studio dell’avvocato
TOCCI PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PICCINNI CARLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 537/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 01/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato il 24-7-1998 T.A.S., sulla base della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1615/1988, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 680/1991, intimava ad A.E. il ripristino della distanza minima di metri 3,00 dall’intercapedine creata nel pozzo luce mediante abbattimento di due vani da essa costruiti a distanza inferiore di metri 3,00 dalla sua casa di abitazione.
Con ricorso del 13-10-1998 l’ A. proponeva opposizione, deducendo che il T. non aveva interesse alla esecuzione del suddetto titolo giudiziale, posto che l’appartamento con ingresso da (OMISSIS) (porzione di fabbricato a lui assegnata in proprietà per successione al padre T.A.C.) non era frontista, e che invece tale qualità rivestiva l’appartamento con ingresso dal (OMISSIS) assegnato a T.M.T. e dalla stessa alienato con atto per notaio Silvestroni del (OMISSIS) a A.D.; pertanto il T. non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
Instauratosi il contraddittorio il T. eccepiva che la costruzione realizzata dalla controparte si trovava a distanza di metri 2,97, comunque inferiore a metri 3,00, dalla sua proprietà, e che inoltre l’art. 31 del Regolamento Edilizio di Gallipoli vietava il restringimento della colonna d’aria dei cavedi.
Il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Gallipoli, ritenuto che il T. non era “frontista” e che, conseguentemente, non aveva interesse al ripristino della distanza di 3,00 metri, accoglieva l’opposizione.
Proposto gravame da parte del T. cui resisteva l’ A. che formulava appello incidentale la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 1-10-2004 ha accolto l’impugnazione principale e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione proposta dall’ A. con il ricorso del 7-8-1998.
Per la cassazione di tale sentenza l’ A. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui il T. ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo formulato la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere da un lato non inteso il principio di diritto espresso dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 680 del 1991, e dall’altro riformato la sentenza del giudice di primo grado che invece aveva perfettamente interpretato lo spirito di quella decisione.
L’ A. afferma che la richiamata sentenza della Corte territoriale salentina, nell’accogliere l’eccezione sollevata dall’esponente in ordine alla inammissibilità della domanda di ripristino per violazione delle norme sul cavedio, non integrative delle norme civilistiche, aveva ritenuto comunque applicabile la norma codicistica che prevede il rispetto di tre metri tra edifici frontisti; in effetti l’ A. nell’atto di appello proposto aveva lamentato che il Tribunale aveva deciso “ultra petita”, posto che la controparte aveva dedotto solo il mancato rispetto dell’art. 31 del regolamento edilizio in tema di cavedi, mentre il giudice di primo grado aveva accolto la domanda sulla base della diversa questione inerente la distanza tra fabbricati prevista dal codice civile.
La ricorrente sulla base di tali premesse sostiene che la posizione frontistante dei fabbricati, che determina l’applicazione della norma sulle distanze, non riguardava la situazione in oggetto, poichè il fabbricato di T.A.S. e quello dell’esponente non erano frontisti e non avevano distanze ortogonali da rispettare.
La censura è infondata.
Il giudice di appello ha rilevato che la sentenza sopra richiamata della Corte di Appello di Lecce n. 680/1991, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva affermato che il regolamento edilizio del Comune di Gallipoli configurava il cavede posto a confine tra due proprietà – come si era verificato nella fattispecie – come una vera e propria intercapedine per la quale erano previste distanze minime da rispettare, ed ha aggiunto che detta sentenza aveva definitivamente accertato che la costruzione realizzata dalla A. si trovava a distanza di metri 2,97 dal confine est- ovest (attuale proprietà T.) e, quindi, a distanza inferiore a quella minima di metri 3,00; sulla base di tali premesse la Corte territoriale ha ritenuto che il T. – già parte in qualità di erede succeduto al padre nel giudizio definito con la menzionata sentenza n. 680/1991 – era certamente legittimato ad avvalersi del titolo giudiziale di condanna, posto che la costruzione dell’ A. risultava lesiva del suo diritto dominicale, cosicchè era indubbio il suo interesse a porre in esecuzione il titolo stesso.
Il convincimento espresso dal giudice di appello è immune dai profili di censura sollevati dalla ricorrente e deve quindi essere condiviso.
Invero l’accertamento passato in giudicato in ordine al fatto che il cavede realizzato dalla A. si trovava ad una distanza di metri 2,97 dalla proprietà del T. e, quindi, a distanza inferiore a quella minima di metri 3,00 prevista dal regolamento comunale di Gallipoli per i cavedi, comporta l’interesse evidente del T. – che al giudizio concluso con la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 680/1991 aveva partecipato in qualità di erede succeduto al padre – ad ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale idoneo al ripristino della suddetta distanza mediante l’abbattimento di due vani realizzati nel pozzo luce retrostante il fabbricato dell’ A..
Pertanto la censura formulata dalla ricorrente – incentrata su un preteso difetto di interesse del T. alla esecuzione del suddetto titolo giudiziale in quanto assegnatario in sede divisoria di un appartamento non frontistante quello di proprietà della A. – è inidonea in radice a scalfire il diverso assunto della sentenza impugnata fondato sull’oggetto del giudicato formatosi all’esito della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 680 del 1991.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1.500,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010