Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10286 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 20/04/2021), n.10286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8488/2012 R.G. proposto da:

Aceto Auto s.r.l., in persona del suo rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Falcone, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio, in Roma, corso

Vittorio Emanuele II, n. 287;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria n. 11/02/12, depositata il 28 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con riferimento all’anno d’imposta 2004, veniva emesso avviso di accertamento nei confronti della contribuente in epigrafe, con il quale si procedeva ad un recupero a tassazione connesso a ricavi non contabilizzati pari ad Euro 96.495,29.

La CTP di Cosenza rigettava in parte qua il ricorso della contribuente, il cui successivo appello era del pari disatteso.

La contribuente avanza ricorso per cassazione incentrato su tre motivi. L’Agenzia resiste con controricorso, spiegando, altresì, ricorso incidentale condensato in un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia ha censurato la decisione impugnata deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle regole fondamentali del giusto processo, scorgendo in essa un vizio di ultrapetizione o extrapetizione e, in parallelo, una omessa pronuncia sul fatto che la somma ascritta a maggiori ricavi non contabilizzati derivanti dalla vendita di veicoli rappresentava l’ammontare dell’IVA sulle fatture di acquisto dei medesimi, che veniva esposto con riferimento alle rimanenze al lordo dell’IVA medesima.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente ha censurato la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, per avere la CTR computato come ricavi importi costituenti l’IVA pagata sugli acquisti di veicoli.

Con il terzo motivo, la contribuente censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione sul fatto che la somma riconosciuta come significativa di maggiori ricavi fosse in realtà l’importo dell’IVA sulle fatture d’acquisto, che veniva riesposto con riferimento alle rimanenze al lordo dell’imposta.

Il motivo unico di ricorso incidentale lamenta l’omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’ufficio in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente ritenuto la mancata costituzione nel gravame di merito da parte dell’Agenzia, che, viceversa, si era regolarmente costituita come documentato in atti.

I motivi del ricorso principale sono suscettibili di trattazione unitaria, che ne rivela l’infondatezza.

Loro tramite parte ricorrente ascrive alla pronuncia d’appello, rispettivamente: i) un vizio di ultra petizione, ravvisato nella circostanza per la quale la CTR valorizza in sentenza, in linea con quanto opinato dalla CTP, la mancata “presentazione di dichiarazione integrativa di adeguamento al valore delle giacenze finali”; ii) un vizio di violazione di legge correlato alla medesima circostanza dell’inclusione nella motivazione della decisione d’appello di un riferimento alla dichiarazione integrativa reputato eccentrico avuto riguardo all’atto impositivo; iii) un deficit di motivazione sul medesimo profilo della menzione in sentenza di una dichiarazione integrativa non accennata nell’avviso di accertamento e sul mancato esame del fatto che la discrasia fra contabilità e fatturato era riconducibile al calcolo delle rimanenze al lordo dell’IVA, anzichè al netto.

In buona sostanza, a fronte dell’assenza di un riferimento di analogo tenore alla dichiarazione integrativa nell’avviso di accertamento per cui è controversia, la contribuente adduce in convergenza: i) un’ipotesi di nullità della sentenza d’appello; ii) alternativamente, un tranciante vizio di violazione di legge, per ciò stesso che la pronuncia ha messo in rilievo un elemento diverso rispetto a quelli esposti nell’avviso di accertamento; ii) un vizio di omissione e insufficienza della motivazione.

Mette in conto evidenziare che la valorizzazione del riferimento alla mancanza di dichiarazione integrativa non costituisce, per vero, attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l’esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del quantum della pretesa tributaria (v. Cass. n. 1852 del 2008); nè essa comporta una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo chiaramente consentito al giudice tributario, in un giudizio che non è solo “sull’atto” da annullare, ma anche e principalmente sul rapporto sostanziale tra amministrazione finanziaria e contribuente, il vaglio sulla pretesa avanzata dalla prima con l’atto impositivo.

Giova considerare che in tema d’imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

Questa Corte ha, peraltro, affermato il principio secondo cui, in tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, in base al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d) o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solamente con le prove tassativamente indicate dal citato D.P.R., artt. 1 e 2 (Cass. n. 19957 del 2017; Cass. n. 13120 del 2012). Dette prove non sono state dalla contribuente nè dedotte, nè documentate.

E’ ben vero che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 e D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1 fanno riferimento ai beni che non si trovano nei luoghi dell’attività di impresa e, quindi, rapportano la presunzione di cessione ad una verifica in concreto. Tuttavia la presunzione di avvenuta cessione dei beni può fondarsi anche sulla sola verifica di natura contabile, purchè fatta sulla base di documenti dell’impresa previsti dalla legge (Cass. n. 12245 del 18/05/2018; Cass. n. 9628 del 13/06/2012), il che è accaduto nella misura in cui la CTR ha, per un verso, preso in esame il “Modello Unico 2005” (ossia una dichiarazione senz’altro prevista dalla normativa fiscale), per altro verso, stigmatizzato l’attendibilità di una “annotazione integrativa” che era stata “apposta a mano”, senza “indicazione del/a data di presentazione” del documento e senza “ricevuta di presentazione dello stesso”.

Come noto – e con specifico riferimento alla terza censura esposta in ricorso in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 8054 del 2014; Cass. n. 7402 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018).

Nella fattispecie concreta, la CTR, senza collocarsi al di sotto nella descritta soglia “minima costituzionale”, si è incaricata di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di computare come maggiori ricavi suscettibili di giustificare la ripresa fiscale la differenza fra le risultanze della documentazione contabile in punto di rimanenze e il quadro emergente con riferimento alle fatture.

I dati della contabilità aziendale costituiscono prova a carico del contribuente; ed è facoltà della Amministrazione attenersi a questa documentazione oppure ricercare elementi che contraddicano i dati forniti dal contribuente. Di certo, come evidenziato da questa Corte non è consentito al privato esigere una verifica fattuale postulando la non corrispondenza al vero di quanto detti dati esprimano (Cass. n. 21951 del 2007; Cass. n. 15615 del 2016).

Nel caso di specie, la contribuente ha, d’altronde, evidenziato essa stessa di aver omesso di contabilizzare l’IVA nelle fatture, violando gli obblighi di fatturazione, quindi di fatto escludendo l’imposta in parola dal relativo perimetro.

Dall’infondatezza del ricorso principale deriva la declaratoria di assorbimento del ricorso incidentale, il quale, essendo spiegato dalla parte vittoriosa in appello, rivelava natura di impugnazione implicitamente condizionata all’accoglimento di quella principale. La reiezione di quest’ultima implica, infatti, che l’interesse sotteso al ricorso incidentale debba ritenersi venuto meno.

Le spese sono regolate dalla soccombenza sul ricorso principale nella misura espressa in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente in via principale al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA