Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10286 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA (OMISSIS), presso la sig.ra
D.C.A., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCENTE
UMBERTO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA (OMISSIS) (prov. di (OMISSIS)) in
persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI
STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta delibera della Giunta
Comunale n. 76 del 27.5.09 e giusta mandato in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 198/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del 6.12.07,
depositata il 06/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“la Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi, con la sentenza n. 198/10/07 in data 6-12-2007, decidendo sugli appelli proposti sia dal Comune di Tocco di Casauria sia da T.L. avverso la sentenza della CTR di Pescara che, pronunciando sui ricorsi riuniti proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune in relazione all’ICI degli anni 1999, 2000 e 2001, aveva ritenuto nulli quelli relativi al 2000 ed al 2001, laddove aveva ritenuto fondato quello relativo al 1990, accoglieva il gravame del Comune e respingeva quello del contribuente, confermando integralmente la pretesa dell’ente impositore per tutte le annualità citate. La sentenza è impugnata per cassazione dal T. con un motivo, in cui deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 330 c.p.c., per non avere il giudice di merito rilevato che la notifica dell’appello del Comune al contribuente era stata fatta alla parte personalmente e non al procuratore costituito, nè disposto la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., non essendo condivisibile in fatto l’assunto della sentenza che l’appellato si era costituito sanando la eventuale nullità, in quanto il difensore era presente alla udienza ove si discutevano gli appelli riuniti solo in quanto appellante, nè, contrariamente a quanto esposto in sentenza, aveva accettato il contraddittorio. Formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se nell’ambito della notificazione della impugnazione deve ritenersi applicabile al contenzioso tributario la disciplina dell’art. 330 c.p.c., con conseguente validità della notificazione eseguita presso il domicilio eletto presso il difensore costituito;
dica la Corte se nell’ambito del processo tributario la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato eletto produce la nullità della notifica della quale il giudice deve disporre di Ufficio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.
Il comune resiste con controricorso. Il motivo è inammissibile,alla luce del consolidato principio (v. Cass. 24339 del 2008, ord. 19769 del 2008) secondo cui” il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge.” Nella specie, come di evince dalla trasposizione letterale del quesito, il ricorrente si limita a chiedere la conferma della correttezza di determinati assunti di diritto in via del tutto astratta, prescindendo da ogni riferimento alla fattispecie concreta ed alla “regula iuris” adottata dal giudice del merito, senza che la risposta al quesito diventa irrilevante ai fini della definizione della controversia.
Può peraltro incidentalmente notarsi che il mezzo sarebbe ugualmente inammissibile, non avendo espressamente censurato la affermazione in fatto del giudice di merito secondo cui il contribuente in primo grado non aveva eletto domicilio presso il difensore, indicando invece il proprio, ove la notificazione era stata effettuata, pertanto correttamente.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato; che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Comune di Tocco di Casauria che liquida in Euro 2.500= di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011