Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10286 del 02/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10286 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 25020-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
LA VERDE UMBRIA SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 178/29/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 7.7.09, depositata il 24/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2013 dal Consigliere RelatoreDott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 02/05/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro la società La Verde Umbria srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la somme pretese nei confronti del contribuente a titolo di IVA 1974 (accertate con sentenza passata in giudicato della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 287 del 999) e a titolo di IVA 1982 (accertate con sentenza passata in giudicato della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 528 del 1998). Il ricorso si fonda su tre motivi relativi, il primo, alla violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 cc e 310 cpc, il secondo, al vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cpc e, il terzo, al vizio di insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso. La contribuente non è costituita in questa sede. Con il primo ed il terzo motivo - da trattare congiuntamente perché sono entrambi relativi alla pronuncia sulla esazione delle somme pretese nei confronti del contribuente a titolo di IVA 1982, in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 528 del 1998 - l'Agenzia delle entrate puntualizza in linea di fatto che: l'iscrizione a ruolo del credito accertato con il suddetto giudicato era stata erroneamente duplicata e, conseguentemente, per lo stesso credito erano state emesse due cartelle esattoriali, entrambe impugnate dal contribuente, una con il numero 2001 005937349 ed una (oggetto del presente giudizio) con il numero 2002 0019774976; nel corso del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa della cartella n. 2001 005937349, l'Ufficio, preso atto della duplicazione del ruolo, aveva disposto lo sgravio della cartella stessa; conseguentemente il giudizio era stato definito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 122 del 2005 con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Sulla scorta di tali premesse di fatto, la difesa erariale censura la sentenza gravata perché, in violazione di legge (artt. 2909 cc e 310 cpc) e con motivazione insufficiente sulle ragioni dello sgravio della cartella n. 2001 005937349, ha annullato la cartella n. 2002 0019774976, oggetto del presente giudizio, sull'erroneo presupposto che la stessa, costituendo duplicazione di un credito già posto in esecuzione con la cartella n. 2001 005937349, risulterebbe travolta dallo sgravio di quest'ultima. I motivi sono, nel loro complesso, fondati. La sentenza gravata, dopo aver riferito come pacifica la circostanza che nel giudizio di impugnativa della cartella n. 2001 005937349 il contribuente "aveva dimostrato di avere Ric. 2010 n. 25020 sez. MT - ud. 28-02-2013 -2- sentenza di primo grado, ha annullato una cartella esattoriale emessa per la riscossione di a suo tempo pagato gli importi IVA contestati" (oggetto di accertamento con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 528 del 1998), si fonda sull'affermazione che la suddetta cartella "risultava già pagata ed era stata oggetto di totale sgravio da parte dell'Ufficio in data 21.1.02, con conseguente estinzione del giudizio con successiva sentenza n. 122/65/05" (pag. 4, penultimo cpv, della sentenza); con la conseguenza che la cartella impugnata nel presente giudizio costituirebbe "inammissibile duplicazione della pretesa che era stata già oggetto di un primo tentativo e con il relativo sgravio" (pag. 4, ultimo cpv, della sentenza). Le affermazioni ora trascritte non danno conto del fatto che il provvedimento di sgravio della cartella n. 2001 005937349 (debitamente trascritto, in osservanza del principio di autosufficienza, a pag. 22 del ricorso per cassazione) non indica come causale alcun pagamento del contribuente, bensì la "duplicazione ruolo". La sentenza gravata è quindi viziata per insufficienza motivazionale, perché non esplica le ragioni dell'affermazione in fatto secondo cui lo sgravio della cartella del 2001 sarebbe stato causato dal pagamento del debito e non dalla duplicazione del ruolo, come invece indicato nel provvedimento di sgravio e rappresentato nell'appello dell'Ufficio (pur esso debitamente trascritto, in osservanza del principio di autosufficienza, a pag. 7 e segg. del ricorso per cassazione); ed è altresì viziata da violazione dei principi sul giudicato, perché valorizza il fatto che il contribuente "aveva dimostrato di avere a suo tempo pagato gli importi IVA contestati", senza accertare se tale pagamento fosse posteriore o anteriore alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 528 del 1998 (e quindi, in tale ultimo caso, non opponibile in sede di impugnativa della cartella: cfr., tra tante, Cass. 12911/12: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.") Inammissibile è invece il secondo mezzo di ricorso, con il quale l'Ufficio censura il vizio di ultrapetizione in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa annullando la cartella esattoriale n. 2002 0019774976 per intero, e quindi anche per la parte relativa all'esazione delle somme pretese a titolo di IVA 1974, ancorché il ricorso introduttivo del contribuente avesse impugnato tale cartella solo per la parte relativa all'esazione delle somme pretese a titolo di IVA 1982. L'annullamento della intera cartella, anche per la parte relativa all'esazione delle somme pretese nei confronti del contribuente a titolo di IVA 1974, era stato infatti disposto già dalla sentenza di primo grado e la ricorrente non dichiara che il vizio di ultrapetizione in cui era incorsa la Commissione Tributaria Provinciale avesse formato oggetto di appello; tale vizio, seppure riferito alla pronuncia di appello, non è dunque deducibile in questa sede, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito, con la sentenza n. 15277/01, che il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per cassazione, Ric. 2010 n. 25020 sez. MT - ud. 28-02-2013 -3- di esecuzione (cartella del 2001) conclusasi con l'accertamento dell'avvenuto pagamento neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di appello. Si propone l'accoglimento dei motivi primo e terzo, il rigetto del secondo e la cassazione con rinvio della sentenza gravata perché il giudice territoriale, per un verso, accerti le ragioni dello sgravio della cartella n. 2001 005937349 e, per altro verso, si attenga al principio della inopponibilità dei fatti estintivi del credito anteriori alla formazione del giudicato di accertamento del credito stesso.» che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto in relazione al primo ed al terzo mezzo e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, perché accerti le ragioni dello sgravio della cartella n. 2001 005937349 e, per altro verso, si attenga ai principi sopra enunciati in tema di opponibilità dei fatti estintivi di un credito accertato con sentenza passata in giudicato. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2013. che la contribuente non è costituita;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA