Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10285 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. I, 29/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25597/2018 proposto da:

S.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Clementina Di Rosa, in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, S.A., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente, nato e vissuto in Senegal, di religione musulmana, etnia minoritaria sere, aveva raccontato di aver perso la madre all’età di due anni e di aver vissuto con il nonno; che il nonno era morto e sua moglie era tornata in seno alla sua famiglia; di essere quindi partito alla ricerca del padre, emigrato in Libia; di aver subito colà umiliazioni e vessazioni; di aver ritrovato il padre, morto poco dopo; di aver raggiunto l’Italia sconvolto e impaurito.

Con Decreto del 31/7/2018, il Tribunale di Campobasso Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso S.A., con atto notificato il 21/8/2018, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con memoria del 9/1/2019 al solo fine di prender eventualmente parte alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7, 8 e 14.

1.1. Il ricorrente dopo aver riepilogato il contenuto delle norme in tema di atti persecutori e protezione sussidiaria, sostiene che nella fattispecie esse erano state violate in ragione della vicenda personale riferita e del quadro socio politico emergente dalle COI depositate e richiamate, riferite al Senegal, che delineavano un quadro di decessi, torture e maltrattamenti in carcere e detenzioni arbitrarie.

1.2. Il motivo è totalmente generico e privo di concreti e precisi riferimenti alla vicenda personale del richiedente, che con motivazione non censurata, il Tribunale ha ritenuto non riconducibile alle fattispecie di protezione internazionale, poichè il S., rimasto solo dopo la morte del nonno e della madre, aveva lasciato il proprio Paese per andare alla ricerca del padre emigrato da tempo in Libia.

D’altro canto, il ricorrente sottolinea la gravità della situazione politica ed economica del Senegal, che tuttavia il Tribunale ha ritenuto non allarmante, senza tracciare un collegamento con un pericolo di danno grave alla sua persona, come sarebbe stato necessario ai fini delle fattispecie di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Neppure il ricorrente sostiene che in Senegal sia in atto un conflitto armato interno rilevante ai fini di cui dello stesso art. 14, lett. c), comunque specificamente esclusa dal Tribunale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria.

2.1. Stanti le condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva, comportante intollerabile compressione dei diritti umani fondamentali, era evidente secondo il ricorrente la falsa applicazione della norma richiamata.

2.2. La doglianza è espressa in termini assolutamente generici, senza prospettare alcun specifico e concreto fattore di vulnerabilità soggettiva, mentre l’integrazione nel contesto socio culturale Europeo è predicata dal ricorrente in modo del tutto astratto e non collegato a riferimenti alla sua situazione personale.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto storico e contraddittorietà e illogicità della decisione.

3.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva dato rilievo a mere incongruenze temporali e a irrilevanti imprecisioni, valutando negativamente la credibilità del richiedente, senza tener conto della sua precaria situazione psicologica, fonte di incomprensioni

Il Giudice si era cioè limitato a una valutazione superficiale, inadeguata e incoerente, omettendo il dovuto approfondimento della vicenda personale del ricorrente e la valutazione dell’effettiva situazione socio politica del Paese di origine e di quelli di transito.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè non pertinente rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, che non ha negato la credibilità del richiedente ma ha semplicemente escluso la rilevanza della vicenda da lui narrata ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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