Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10285 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9335/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Pace;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 255/9/14 depositata L’11 febbraio 2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2017

dal Consigliere Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

udito l’Avv. Fabio Pace;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 30323 del 30/12/2011 questa Corte – pronunciando in controversia relativa alla impugnazione proposta da C.E. avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad istanza di rimborso delle ritenute operate dal fondo previdenziale denominato FONDENEL (in precedenza PIA) sulle somme corrisposte al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL in luogo del trattamento di pensione integrativa – ha accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana che, in conformità alla sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo il diniego.

Richiamando Cass. Sez. U. 22/06/2011, n. 13642, la Suprema Corte ha nell’occasione rilevato che, alla stregua del principio ivi affermato, il meccanismo impositivo di cui alla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) “si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale intendendosi – ha rimarcato – il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato””.

Ha conseguentemente affermato che la C.T.R., nel definire il regime fiscale applicabile, avrebbe “dovuto distinguere, nell’ambito della suddetta somma, la parte derivante dal rendimento maturato fino al 31/12/2000 generato dalla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato (quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati) e applicare a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo il meccanismo impositivo… dettato dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6”.

Nel cassare, quindi, con rinvio la sentenza impugnata, la Corte ha espressamente demandato al giudice del merito di accertare – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni – “se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali” e, quindi, all’esito, di quantificare “la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto maturato fino al 31/12/2000 derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro” e, correlativamente, di “calcolare l’imposta dovuta dal contribuente… applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,50%…, fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 t.u.i.r.”.

2. Pronunciando quindi in sede di rinvio la C.T.R. della Toscana, disposta c.t.u. per le indagini richieste dalla sentenza della cassazione, sulla scorta dei relativi esiti determinava il credito restitutorio dovuto dal ricorrente in Euro 174.178,20, del cui rimborso faceva carico all’Agenzia, oltre interessi secondo legge.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui resiste il contribuente depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63 nonchè degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che la C.T.R. ha deciso la controversia in difformità al principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio.

Rileva che le risultanze della disposta c.t.u., integralmente recepite nella sentenza impugnata, individuano come rendimento cui applicare l’aliquota del 12,5% somme che in realtà non sono o, comunque, non risultano essere frutto dell’investimento sul mercato delle somme accantonate ma piuttosto costituiscono, secondo quanto in vari passaggi rimarcato nella relazione dell’ausiliario, la quota parte proporzionalmente applicata al capitale accantonato della redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito).

Soggiunge che il c.t.u. – e conseguentemente anche la C.T.R. – ha omesso di verificare, secondo quanto espressamente richiesto dalla sentenza di rinvio, “se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario”. Osserva che una tale verifica, ove doverosamente riferita alle previsioni contrattuali poste a fondamento del rapporto previdenziale integrativo, avrebbe consentito di rilevare che l’Enel S.p.A. era vincolata contrattualmente a corrispondere al dipendente, al compimento del 65^ anno d’età, una prestazione commisurata sia alla retribuzione percepita all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, sia alla pensione erogabile dal sistema previdenziale obbligatorio, e che tale predeterminazione dell’importo della prestazione risultava incompatibile con l’investimento dei capitali affluiti nel fondo sul mercato finanziario, stante la intrinseca natura variabile dei relativi rendimenti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del principio di non contestazione e dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota del 12,5% sul rendimento che lo stesso contribuente, nel ricorso per cassazione, aveva ammesso essere costituito dalla mera differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, avendo egli precisato che, nella vigenza della P.I.A., l’Enel non aveva impiegato i contributi sul mercato finanziario ma si era limitata ad accantonare in bilancio, secondo le tecniche assicurative, la somma presumibilmente necessaria per far fronte agli obblighi derivanti dall’accordo Enel-Fndai 16 aprile 1986 istitutivo della PIA.

3. Le censure, congiuntamente esaminabili, sono fondate.

La C.T.R., invero, recependo le conclusioni del c.t.u., il cui contenuto è per ampi stralci testualmente trascritto in ricorso e risulta nella sua parte descrittiva incontestato, ha finito con l’identificare il rendimento tassabile secondo il regime dettato dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 con la “redditività degli accantonamenti effettuati per finanziare la prestazione P.I.A.”, sul rilievo che la stessa “è stata corrispondente alla redditività ottenuta da Enel sul mercato”.

Del resto che effettivamente le somme accantonate nel fondo denominato P.I.A. non fossero state investite nel mercato e piuttosto il rendimento da esso assicurato rispondesse a criteri di matematica attuariale, in funzione dei vincoli contrattuali assunti, risulta esplicitamente ammesso anche dal contribuente nel controricorso.

La tesi ivi sostenuta – secondo cui il principio affermato dalle Sezioni Unite andrebbe sezionato distinguendo, da un lato, il fondo P.I.A. (il cui rendimento di polizza sarebbe da ritenere comunque sottoposto al regime fiscale di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 ancorchè non ottenuto attraverso la gestione del capitale accantonato sul mercato) e, dall’altro, il fondo denominato FONDENEL (al quale soltanto andrebbe correlato il riferimento al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato) – oltre a non trovare fondamento nel richiamato arresto delle Sezioni Unite (come appresso sarà ulteriormente precisato), esprime al riguardo una posizione difensiva da considerarsi, comunque, nel caso di specie ormai preclusa dal chiaro e univoco tenore del principio di diritto affermato nella sentenza di rinvio che, sia pur esso stesso richiamando a fondamento quello enunciato dalle Sezioni Unite, ne ha fornito una lettura opposta a quella prospettata dalla parte: lettura che costituisce irretrattabile regola del caso concreto.

Al riguardo, infatti, la sentenza di rinvio ha affermato, senza possibilità di equivoci e senza alcuna distinzione tra accantonamenti nel fondo P.I.A. e accantonamenti nel fondo denominato FONDENEL, che il meccanismo impositivo di cui alla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) “si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale intendendosi – ha rimarcato – il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato””.

4. Devesi peraltro soggiungere che, come anticipato, i limiti fissati nel caso di specie dalla sentenza di cassazione con rinvio risultano coerenti al principio affermato dalle Sezioni Unite con la più volte richiamata sentenza n. 13642 del 2011, per un migliore intendimento del quale converrà qui brevemente ritornare sui termini della complessa questione in relazione alla quale esso è stato affermato.

4.1. Occorre dunque anzitutto rammentare che – come pacificamente riferito in causa – a decorrere dal 1 gennaio 1986 (in base all’art. 12, comma 4 del CCNL del 16 maggio 1985, recepito dall’Enel) venne prevista a favore dei dirigenti Enel la stipula di un’assicurazione sulla vita con la previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo.

Successivamente, sempre nel 1986, a seguito di apposita richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale previsione venne modificata con l’accordo tra l’Enel e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai), in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica integrativa (c.d. P.I.A., ovvero Previdenza Integrativa Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento periodico (ciò peraltro con efficacia retroattiva al 1 gennaio 1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata).

Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i fondi accumulati trasferiti a Fondenel, Fondo di Previdenza integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale.

Essa dava diritto, ai dirigenti Enel che vi avevano aderito e che ne facevano richiesta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla liquidazione dell’intero capitale accumulato in luogo della rendita vitalizia.

Quanto al regime fiscale di tale prestazione, alla tesi dei contribuenti, secondo cui il capitale richiesto, in quanto originato da un contratto assicurativo, deve essere assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 (e ciò quantomeno sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 42, comma 4 t.u.i.r.), si contrapponeva quella dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui, invece, l’erogazione in oggetto non può considerarsi come reddito di capitale in dipendenza di un contratto assicurativo sulla vita, ma come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 t.u.i.r..

4.2. Intervenendo dunque sul tema, anche per dirimere il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, la citata sentenza delle Sezioni Unite ha anzitutto evidenziato l’esistenza di un fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione dei soggetti che fossero già iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (28 aprile 1993) e quella dei soggetti che si siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo (il quale all’art. 13, comma 9, assoggetta le prestazioni in forma di capitale “comunque” a tassazione separata): discrimine discendente dalla norma interpretativa di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30), il quale prevede che “la disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e quella contenuta nell’art. 42, comma 4, ultimo periodo t.u.i.r…. introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3,… devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993”.

Ha quindi evidenziato (la sentenza delle Sezioni Unite) che “a questa situazione “binaria”, che distingue tra “vecchi iscritti” e “nuovi iscritti” a forme pensionistiche complementari, pose fine il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)), a norma del quale “per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’art. 10… (relativamente al “trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124″)… si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente””.

Da qui un primo dato certo rappresentato dal fatto che sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 t.u.i.r., senza alcuna distinzione circa la loro interna composizione, sia i capitali (tutti) maturati dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sia i capitali maturati successivamente al 1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento.

4.3. Con riferimento invece ai capitali maturati anteriormente alla predetta data dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 – in relazione ai quali occorre applicare, come detto, “le disposizioni vigenti anteriormente” – le Sezioni Unite hanno evidenziato che “il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse”, le quali “nel caso concreto, trattandosi di un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato”. “Sicchè” – ha soggiunto la Corte -“possono essere tassate in modo analogo al t.f.r. esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie Pia), si applica la tassazione nella misura del 12,50 per cento ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6”.

Le esposte considerazioni sono state quindi condensate nel conclusivo principio di diritto che, come noto, afferma: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;

b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 t.u.i.r.”.

4.4. Tale principio non è risultato, di fatto, interamente risolutivo delle controversie pendenti, essendo emerse tra le parti in lite – nella presente come in altre controversie, ancora nei giudizi di rinvio dalla cassazione – contrapposte interpretazioni circa il concetto di “rendimento netto”, cui applicare la detta ritenuta del 12,5%.

Si è infatti prospettata, da parte dei contribuenti, la tesi secondo cui, con riferimento almeno alla parte del capitale corrisposto riferibile agli accantonamenti in P.I.A. (anteriori dunque al 1998), il criterio impositivo previsto dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 andrebbe comunque applicato alla differenza tra detto capitale e il complessivo ammontare dei premi, essendo stati questi ultimi versati in funzione di un programma avente origine assicurativa e in coerenza, pertanto, con quanto previsto dalla citata disposizione che riferisce il detto criterio, espressamente, ai “capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato”.

Sostiene di contro l’amministrazione che, avendo avuto il piano (P.I.A.) natura e scopo previdenziali e avendo esso operato attraverso l’accantonamento, secondo tecniche attuariali, di somme in assoluta prevalenza versate dall’ente datore di lavoro, idonee a costituire riserva matematica sufficiente a coprire sin da subito le prestazioni erogande (a loro volta commisurate su base retributiva, e non contributiva), queste ultime, a fini fiscali, in nulla si differenziavano dal TFR e andavano pertanto soggette, quale retribuzione differita, a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 t.u.i.r..

4.5. Sul punto la successiva giurisprudenza di questa Corte si è già attestata, con numerosissimi arresti, di gran lunga prevalenti su quelli di segno diverso, su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo la quale il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (v. ex aliis Cass. 29/12/2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 280; Cass. 04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/2012, n. 8320; 27/03/2013, nn. 7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn. 1249112496; Cass. 02/10/2013, n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; Cass. 12/02/2014, n. 3132; Cass. 12/02/2014, n. 3136; Cass. 19/03/2014, n. 6380; Cass. 09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; Cass. 22/05/2015, n. 10604; Cass. 13/01/2017, n. 720).

4.6. Reputa questo Collegio che questo orientamento, del tutto prevalente, meriti sostanziale condivisione, con la sola precisazione che appresso sarà fatta.

Giova al riguardo anzitutto rimarcare che l’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo L. n. 482 del 1985, ex art. 6 si giustifica in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dall’art. 41 (ora 44), comma 1, lett. g-quater), e art. 42 (ora 45), comma 4, t.u.i.r..

Non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione della fattispecie alla previsione di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (invero espressamente riferita solo ai capitali corrisposti da “imprese di assicurazione” in dipendenza di “contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato”), ma solo in via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione delle due fattispecie nel t.u.i.r., quali ipotesi omogenee di redditi di capitale.

Non si è mai dubitato, dunque, che la ragione della eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali corrisposti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza integrativa, non vada ricercata – neppure con riferimento a quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di P.I.A. prima del 1998 – in una non predicabile natura assicurativa della prestazione, nè tanto meno del soggetto erogante, quanto piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione (e nei limiti in cui tale possibilità sussista).

Che non si tratti di (redditi derivanti da) contratti di assicurazione sulla vita lo si desume del resto dal contenuto – del tutto pacifico tra le parti e sopra sinteticamente descritto (par. 4.1) – degli accordi succedutisi nel tempo tra Enel e organizzazioni sindacali di categoria ed è sostanzialmente ammesso, nel presente giudizio, anche dal contribuente che affida invero la tesi della natura assicurativa delle prestazioni di che trattasi, ai fini predetti, alla considerazione che il fondo di previdenza integrativa denominato P.I.A. era destinato a garantire, sin da subito, una prestazione previdenziale complementare pari al 70% della differenza intercorrente tra la retribuzione individuale e il valore annuo massimo della pensione erogabile dal sistema previdenziale obbligatorio, e ciò attraverso la necessaria adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione “tipici delle imprese assicurative”.

Contrariamente all’assunto della parte, che individua proprio in tale meccanismo il “minimo comune denominatore” che consentirebbe di considerare i rendimenti in questione di natura assicurativa, è evidente però che si tratta piuttosto di un mero criterio matematico funzionale alla quantificazione delle risorse necessarie per garantire la copertura richiesta dalle prestazioni concordate, come tale neutro e privo di significato ai fini della qualificazione di queste ultime, che resta legata ad altri elementi, quali la causa del contratto e la provenienza delle risorse medesime.

Solo se e in quanto, dunque, nei capitali corrisposti possano identificarsi “redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 dovendosi al riguardo pertanto escludere la possibilità di distinguere tra P.I.A. e Fondenel – ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato Pia e rendimenti riferibili invece alla gestione Fondenel del periodo successivo – e considerare i primi comunque assoggettabili al detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come detto insussistente, natura assicurativa delle prestazioni.

Tale distinta considerazione non può in particolare ricavarsi dal ripetuto arresto delle Sezioni Unite, il quale invero descrive il fondo de quo in termini chiari e univoci, e senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni succedutesi nel tempo, quale “fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente” le cui prestazioni sono composte “da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato”.

Data tale premessa non può dubitarsi – anche per la congiunzione “sicchè” che lega i due periodi da nesso logico di conseguenzialità – che il successivo riferimento testuale al “rendimento di polizza (nella fattispecie Pia)” abbia solo un valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali corrisposti eventualmente tassabile nella misura del 12,5 per cento ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 fermo restando il requisito poco prima indicato perchè un tale rendimento possa effettivamente identificarsi, rappresentato dall’essere lo stesso discendente dalla “gestione sul mercato del capitale accantonato”.

4.7. Resta dunque confermato, anche alla luce della superiore analisi, che sono tassabili con l’aliquota del 12,5% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 i capitali maturati anteriormente al 1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa di che trattasi (P.I.A., poi Fondenel) prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato.

Se da un lato, per quanto detto, tale requisito andrà ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A. a Fondenel, dall’altro, però, non v’è ragione di ulteriormente circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario, secondo indicazione contenuta nella Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle entrate e avallata da diverse sentenze successive alla pronuncia delle Sezioni Unite (v. ex aliis Cass. nn. 7724-7728, 12491-12496, 22950 del 2013; nn. 3136, 6380 e 8310 del 2014; n. 1977 del 2015), ma invece non contenuta in quest’ultima che, del tutto condivisibilmente, parla soltanto di “gestione sul mercato”, senza alcuna aggettivazione.

Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla “gestione sul mercato” del capitale accantonato identifica invero la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito rappresentata dall’essere questo il risultato dagli investimenti effettuati dall’ente di gestione della somma versata, investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari, etc.), nulla esclude possano esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato immobiliare).

4.8. E’ però certo da escludere che tale requisito possa considerarsi soddisfatto – come ritenuto dalla sentenza impugnata -dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito).

Tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell’Enel) costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perchè abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale.

4.9. Può in conclusione enunciarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato – non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”.

5. In ragione delle considerazioni che precedono deve, nel caso che occupa, pervenirsi all’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.

Alla stregua di quanto dedotto dalle parti e in relazione anche agli esiti degli accertamenti condotti, appare invero pacifico che si controverta solo su capitali rivenienti dall’accantonamento in P.I.A..

Dai detti esiti può poi desumersi che, come detto, in nessuna misura il rendimento ottenuto dalle somme accantonate nei descritti fondi di previdenza integrativa sia stato ricavato dall’investimento delle stesse nel mercato, con la conseguenza che non risulta per esso applicabile, in concreto, il regime fiscale dettato dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo).

Donde la piena legittimità del rifiuto opposto all’istanza di rimborso del contribuente.

6. Avuto riguardo alla complessità della questione trattata si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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