Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10285 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LOVERI srl, rappresentata e difesa dall’avv. Zacà Giovanni, presso

il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via Cola di Rienzo

n. 149;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 52/52/08, depositata il 12 marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 52/52/08, depositata il 12 marzo 2008, accogliendo parzialmente l’appello della srl Loveri, nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato il 16 dicembre 2005, con cui l’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), facendo applicazione degli studi di settore aveva contestato un maggior reddito imponibile ai fini dell’IRPEG e dell’IRAP ed una maggiore IVA, ha ritenuto la legittimità dell’atto impositivo, riducendo i valori accertati dei ricavi, del reddito, delle imposte, nonchè le sanzioni.

Nei confronti della decisione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

I motivi rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per aver ritenuto legittima la determinazione dei ricavi sulla base degli studi di settore benchè non fosse stato instaurato il contraddittorio nella fase pre contenziosa, probabilmente per avere l’Ufficio erroneamente notificato il 30 novembre 2005 l’invito a comparire per il precedente 13 ottobre; con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, si duole sia stata fatta applicazione degli studi di settore in un’ipotesi, il commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti svolto attraverso più’ punti vendita, per la quale sarebbe ricorsa una specifica causa di inapplicabilità; con il terzo motivo lamenta che talune spese siano state ritenute “non di competenza” dell’anno oggetto dell’accertamento; con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione.

In ordine alla mancata attivazione del contraddittorio nella fase amministrativa, denunciata con il primo motivo del ricorso, dallo svolgimento del processo della sentenza impugnata si rileva che la società ricorrente aveva eccepito in primo grado la nullità dell’avviso, tra le altre ragioni, “per la tardività dell’avviso al contraddittorio prima dell’emissione dell’accertamento (notificato il 30.11.2005 per il 13.10.2005)”, mentre l’Agenzia delle entrate aveva controdedotto sul punto “eccependo la insussistenza della richiesta di nullità, in quanto l’invito al contraddittorio sarebbe atto puramente facoltativo da parte dell’Amministrazione”.

In proposito si osserva che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata”. Tale procedura di accertamento “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass., sezioni unite, 18 dicembre 2009, n. 26635).

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo appare manifestamente fondato, assorbito l’esame degli ulteriori motivi”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio anzitutto rileva che per errore nella relazione l’Agenzia delle entrate viene considerata non costituita, laddove si è difesa depositando tempestivo controricorso;

che a seguito della discussione in camera di consiglio, la Corte condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame degli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese, essendo l’orientamento giurisprudenziale di riferimento successivo alla proposizione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA