Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10284 del 29/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15224/2019 R.G. proposto da:
C.C.A. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso
dall’Avv. RAFFAELE DE STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Postumia, 1
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, n. 5392/2018 depositata il 12 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 1998, notificatagli quale coobbligato, il cui importo è stato iscritto a ruolo a seguito della definitività dell’avviso di accertamento conseguente all’estinzione del giudizio di impugnazione per mancata riassunzione del giudizio di rinvio – notificato al terzo PDM SRL, società successivamente dichiarata fallita e poi cancellata, nonchè al contribuente in quanto legale rappresentante e socio della medesima;
che la CTP di Milano ha rigettato il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 12 dicembre 2018, ha rigettato l’appello, osservando che la cartella di pagamento, notificata a mezzo PEC ancorchè senza sottoscrizione digitale, non costituisce un mero file o una mera fotocopia, ma costituisce unico originale dell’atto;
che nel merito il giudice di appello ha osservato che la cartella di pagamento è stata indirizzata al contribuente in qualità di autore della violazione, nonchè avendo questi resistito all’avviso di accertamento in qualità di socio della società PDM SRL, accertamento consolidatosi per effetto della mancata riassunzione del procedimento;
che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020