Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10284 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M. (OMISSIS), L.A.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI GIANFRANCO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RANDO GIAMBATTISTA;
– ricorrenti –
contro
B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato IERADI
ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIZIER
AUGUSTO;
– controricorrente –
e contro
M.P. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1789/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato Angelo COLUCCI, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato RANDO Giambattista, difensore dei ricorrenti che ha
chiesto di riportarsi agli scritti;
udito l’Avvocato IERADI Antonio, difensore del resistente che ha
chiesto di riportarsi anch’egli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per inammissibilità del
ricorso M.M.; per L. rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3/6.11.92 B.F. citò al giudizio del Tribunale di Venezia I. e L.A., quali eredi di C.A., al fine di ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con quest’ultima in data 1.2.91, ad oggetto di un appartamento in Venezia, del cui pattuito prezzo di L. 90.000.000 dichiarava di aver versato acconti per L. 30.000.000 e di offrire il saldo alla stipula. Si costituirono distintamente le L., delle quali I. (e successivamente al suo sopravvenuto decesso il figlio ed erede M.P.) aderiva alla domanda, chiedendo tuttavia che la sorella, avendo incassato tutti gli acconti, fosse condannata a versarle la metà, mentre A. eccepiva il difetto di legittimazione passiva della sorella, in quanto accettante l’eredità con beneficio d’inventario, nonchè l’inadempimento del l’attore, per che moroso nel pagamento del saldo, per cui, pur non opponendosi al trasferimento dell’immobile, chiedeva la condanna del B. al pagamento di L. 20.000.000, a risarcimento del maggior danno, oltre al prezzo residuo. Pervenuta al collegio, la causa ne veniva rimessa in istruttoria con ordinanza del 27.2.97, al fine della verifica delle prescrizioni nei cui alla L. n. 47 del 1985 ed, a seguito di tale provvedimento, la difesa attrice produceva dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la risalenza della costruzione ad epoca anteriore al 1967. Infine, con sentenza in data 5.9.01 del G.O.A. della sezione stralcio de tribunale adito, veniva pronunziato ai sensi del l’art. 2932 c.c., il trasferimento dell’immobile in proprietà del B., subordinandosi la trascrizione alla prova del pagamento del residuo prezzo.
Tale sentenza fu appellata da L.A., per assunta nullità della vendita ai sensi della legge n. 47/85;al gravame re si stettero, per quanto di rispettivo interesse, il B. e M.P.; intervenne, ex art. 344 c.p.c., la terza M.M., che assumendosi anch’ella erede legittimaria pretermessa della convenuta L.I., chiese la rimessione del giudizio in primo grado, per violazione del contraddittorio in proprio danno, intervento la cui ammissibilità venne contestata dagli appellati.
Con sentenza dei 20.9-25.10.04 la Corte di Venezia respingeva l’appello, dichiarava inammissibile 1″intervento e condannava l’appellante e l’intervenuta al pagamento delle spese del giudizio agli appellali.
Tali, in sintesi, le ragioni della suddetta decisione: a) correttamente il primo giudice aveva ritenuto che la sanzione di nullità di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40, non è applicabile ai contratti preliminari, ben potendo gli adempimenti prescritti, relativi alla regolarità urbanistico – edilizia dell’immobile, compiersi all’atto della stipula del definitivo; b) nel caso di specie, essendo stata prodotta in giudizio l’idonea dichiarazione di anteriorità della costruzione rispetto all’anno 1967, nessun ostacolo poteva sussistere alla pronunzia della sentenza ex art. 2932 c.c.; c) l’intervenuta non era legittimata a partecipare al giudizio, non essendo ancora stata accertata la sua qualità di chiamata all’eredità con la sentenza emessa nella causa da lei promossa per far rimuovere l’efficacia preclusiva del testamento che l’avrebbe pretermessa.
Avverso tale sentenza hanno proposto congiunto ricorso M. M. ed L.A.; ha resistito B.F. con controricorso; non ha svolto attività difensiva M. P..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto d’interesse, del ricorso, relativamente alla posizione di M. M., la quale, senza proporre alcuna specifica censura avverso il capo della sentenza di secondo grado e relativa motivazione, che ne ha dichiarato inammissibile l’intervento, si è limitata ad associarsi ai motivi d’impugnazione proposti dall’altra ricorrente, attinenti alla validità del trasferimento, del cui eventuale accoglimento ella comunque non potrebbe giovarsi, atteso il passaggio in giudicato della decisione nella parte in cui la medesima è stata ritenuta priva di legittimazione alla causa.
Quanto alla posizione di L.A., il ricorso, deducente due motivi per “falsa applicazione delle norme di diritto”, non merita accoglimento.
Con la prima censura si premette che l’immobile, oggetto dell’invocato trasferimento, sarebbe stato oggetto di “interventi edilizi in assenza della prevista licenza o concessione “..
desumendone la conseguenza che, “legittima” sarebbe stata la “eccezione sollevata dalla odierna ricorrente in ragione della nullità … anche della sentenza costitutiva ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40″, a superare la quale i giudici di merito non avrebbero potuto prendere in considerazione l'”autocertificazione”, di risalenza di tali interventi a prima del 1967, prodotta dal B., non potendo siffatto atto unilaterale spiegare alcuna rilevanza probatoria.
Il rigetto della censura è agevole, non solo perchè la natura abusiva, totale o parziale, dell’immobile costituisce una circostanza di fatto asserita dalla sola odierna ricorrente, che non trova alcun riscontro nelle sentenze di merito, nè in eventuali pacifiche posizioni delle parti, che avrebbero dovuto essere specificamente segnalate dalla deducente, ma anche e soprattutto tenendo conto del contenuto della norma di riferimento, la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, che per quanto attiene alle “opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967”, senza distinguere se legittimamente o abusivamente, consente che in luogo della menzione del titolo edificatorio, possa essere allegata all’atto di trasferimento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la suddetta risalenza. Sicchè è la stessa disposizione di legge ad attribuire, agli specifici fini in considerazione, efficacia probatoria a siffatte dichiarazioni; e queste, secondo la più recente e convincente giurisprudenza di legittimità, dalla quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, ben possono essere rese, ai fini dell’art. 2932 c.c., dal promissario acquirente (v. Cass. Sez. Unite 11.11.2009 n. 23825).
Non miglior sorte merita l’altro motivo, con il quale si sostiene che anche per gli interventi edilizi abusivi anteriori al 1.9.1967, la disposizione di cui alla citata L. n. 47 del 1985, art. 40, non opererebbe, allorquando, come nella specie, gli stessi fossero avvenuti in Comuni muniti di strumento urbanistico, in cui, come in quello di Venezia fin dal 1952, fosse necessario chiedere ed ottenere la licenza edilizia, oltre ad una specifico nulla – osta della competente autorità di tutela dei beni ambientali.
La censura, sostanzialmente ripetitiva di quella precedente, si basa anch’essa su una indimostrata, nè pacifica, circostanza di fatto, secondo la quale l’immobile sarebbe in tutto o in parte abusivo, per effetto d’interventi realizzati dopo il 1952, e comunque propone un’accezione restrittiva della citata norma di riferimento, che non trova riscontro nel chiaro tenore della stessa.
La soccombenza delle ricorrenti, infine, ne comporta la solidale condanna alle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, quanto a M. M., lo rigetta, quanto ad L.A., e condanna le ricorrenti in solido al rimborso in favore del resistente B.F. delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700.00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010