Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10284 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10284 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 26711-2011 proposto da:
ANTONACI SALVATORE NTNSVT47A02H757S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 11, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA RAFFAELLA
GIANNOTTI giusta procura speciale in calce al
2903

ricorso;
– ricorrente –

528
contro

GATTO TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA

1

Data pubblicazione: 20/05/2015

BERNARDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUIGI CORRADO giusta procura speciale a margine del
z

controricorso;
– controricorrente nonché contro

AQUILINO;
– intimati –

Nonché da:
VENNERI

VNNBRN56C151-1757T,

BRUNO

elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34,
presso lo studio dell’avvocato RODOLFO FRANCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati FULVIO SALERNO,
FRANCO MELISSANO giusta procura speciale in calce al
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentalecontro

ANTONACI SALVATORE, FILONI ANTONIO, ABATE AGATA,
GATTO TOMMASO, CORRADO AQUILINO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 666/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 30/08/2011, R.G.N. 820/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

26/02/2015

dal Consigliere

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE MARSI per delega;

Dott.

VENNERI BRUNO, FILONI ANTONIO, ABATE AGATA, CORRADO

udito l’Avvocato RODOLFO FRANCO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

4

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
, per l’accoglimento del 4 ° motivo di ricorso, rigetto
nel resto per il ricorso principale, accoglimento

p.q.r. del ricorso incidentale.

_I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

I coniugi Filoni-Abate citavano in giudizio, dinanzi al

Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, Bruno Venneri,
proprietario dell’immobile confinante con altro di cui erano
comproprietari, per sentirlo condannare al risarcimento dei

successiva ricostruzione, dell’edificio del Venneri, con la
direzione dei lavori dell’ing. Tommaso Gatto, e l’affidamento in
appalto al costruttore Salvatore Antonaci.
1.1.- Si costituiva il convenuto, resisteva alla domanda e
chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il direttore dei
lavori e l’appaltatore. Nei confronti di entrambi svolgeva
domanda per essere garantito e manlevato da ogni pretesa degli
attori.
Si costituivano entrambi i chiamati, contestando le rispettive
responsabilità.
L’Antonaci, in particolare, deduceva che i lavori di demolizione
erano stati subappaltati a tale Corrado Aquilino e chiedeva di
essere autorizzato alla chiamata in causa di quest’ultimo.
Espletato tale incombente, si costituiva in giudizio il terzo
chiamato e negava che i lavori di demolizione, eseguiti sotto le
direttive del Venneri e dell’Antonaci, fossero stati a lui
affidati in subappalto.
1.2.

Istruita la causa ed interrotto il giudizio per la morte

del procuratore di Corrado Aquilino, dopo la riassunzione da

4

danni, provocati a quest’ultimo, dalla demolizione, per la

parte degli attori, quest’ultimo restava contumace, mentre si
ricostituivano tutte le altre parti.
Il Tribunale, con sentenza del 18/19 settembre 2007, ritenuta la
responsabilità del convenuto Venneri, committente dei lavori di
demolizione che avevano provocato il dissesto della proprietà
confinante, lo condannava al pagamento, in favore degli attori,
della somma di

e

10.966,95, oltre accessori; accoglieva, per

quanto di ragione, la domanda del Venneri nei confronti
dell’Antonaci e condannava quest’ultimo a rivalere il primo
nella misura del 50% di quanto dovuto agli attori, oltre
accessori; rigettava una domanda riconvenzionale dell’Antonaci
nei confronti del Venneri (qui non più rilevante); rigettava le
domande proposte sia dal Venneri che dall’Antonaci nei confronti
del direttore dei lavori Gatto; rigettava la domanda proposta
dall’Antonaci nei confronti di Corrado Aquilino; compensava le
spese tra Venneri ed Antonaci; regolava secondo la soccombenza
il carico delle spese processuali tra le altre parti.
2.

Avverso la sentenza proponeva appello principale Bruno

Venneri.
All’appello resisteva Salvatore Antonaci, che proponeva appello
incidentale.
Si costituivano i coniugi Filoni-Abate, resistendo all’appello
del Venneri (e spiegando appello incidentale condizionato),
nonché il Gatto, resistendo sia all’appello principale del
Venneri che all’appello incidentale dell’Antonaci.
Corrado Aquilino restava contumace.

5

t

2.1.e

,

La Corte d’Appello di Lecce, con la decisione ora

impugnata, pubblicata il 30 agosto 2011, ha accolto parzialmente
l’appello del Venneri ed, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, ha condannato l’Antonaci a rivalere il Venneri
dell’intera somma da questi dovuta agli attori Filoni-Abate,

rivalutazione ed interessi; ha confermato nel resto la sentenza
impugnata. Quanto al regolamento delle spese, ha condannato il
Venneri al loro integrale pagamento in favore dei coniugi
Filoni-Abate; ha condannato l’Antonaci al pagamento delle spese
sostenute dal Venneri e da Corrado Aquilino; ha condannato il
Venneri e l’Antonaci in solido al pagamento delle spese
sostenute dal Gatto.
3.-

Avverso la sentenza Salvatore Antonaci propone ricorso

principale affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Bruno Venneri resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale con due motivi.
L’ing. Tommaso Gatto resiste con controricorso al ricorso
principale.
Gli altri intimati non si difendono.
moTrvI DELLA DECISIONE

A

1.

Col primo motivo del ricorso principale Salvatore Antonaci

deduce violazione del disposto di cui agli artt. 228-229 cod.
proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero
valutato e tenuto in considerazione la confessione giudiziale

6

quindi al pagamento della somma di E 10.966,96, oltre

resa da Corrado Aquilino all’udienza del 22 settembre 2001
dinanzi al Tribunale, nel corso della quale avrebbe dichiarato
* di avere ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di
demolire il fabbricato di sua proprietà, con ciò dimostrando che
a Salvatore Antonaci sarebbero stati appaltati i lavori di

soltanto, causa dei danni risarciti agli originari attori).
Pertanto, i giudici avrebbero errato nel ritenere sussistente un
contratto di subappalto tra l’Antonaci e Corrado Aquilino e nel
non considerare che quest’ultimo era stato l’effettivo esecutore
delle opere di demolizione e di scavo, quindi diretto
responsabile dei danni provocati all’immobile confinante.
Precisa il ricorrente che i lavori di demolizione, trasporto del
materiale di risulta e scavo sarebbero stati stralciati
dall’originario contratto di appalto tra il Venneri e l’Antonaci
ed affidati dal primo a Corrado Aquilino, che perciò avrebbe
lavorato in completa autonomia e su incarico del committente
Venneri.
1.1.- Col secondo motivo, l’Antonaci deduce violazione del
disposto degli artt. 1655 o 1656 cod. civ., in relazione
all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sempre con riferimento alla
e

posizione di Corrado Aquilino, così come ricostruita dai giudici
di merito. Secondo il ricorrente, questi ultimi avrebbero
ritenuto l’esistenza di un contratto di subappalto, mentre vi
sarebbe stato un rapporto diretto tra il Venneri e Corrado
Aquilino, tanto è vero che, in luogo della somma pattuita per

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ricostruzione, e non quelli di demolizione (questi ultimi,

l’appalto di lire 29.000.000, l’Antonaci avrebbe ricevuto la
minor somma di lire 26.000.000, essendo stati stralciati i
lavori di demolizione direttamente affidati dal committente ad
un soggetto diverso dall’appaltatore, ed anzi “imposto” a
quest’ultimo. Il giudice di merito avrebbe ritenuto diversamente
perché avrebbe mal interpretato le risposte fornite da Corrado
Aquilino nel corso del suo interrogatorio formale.
1.2.-

Col terzo motivo, il ricorrente principale deduce

violazione e falsa applicazione della norma di cui agli artt.
115 e 166 cod. proc. civ., perché i giudici di merito non
avrebbero posto a fondamento, come avrebbero dovuto, le prove
documentali ed orali e i fatti non contestati (conferimento
dell’incarico di demolizione a Corrado Aquilino, non da parte
dell’Antonaci, ma da parte del Venneri, che pure l’avrebbe
direttamente retribuito; la circostanza che il lavoro di scavo
non sarebbe stato compreso nel contratto di appalto) ed inoltre
non avrebbero saputo desumere validi argomenti di prova dalle
risposte fornite in sede di interrogatorio e dal contegno delle
parti.
2.- I

motivi, che, per evidenti ragioni di connessione, vanno

trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili ed in parte
infondati.
L’inammissibilità consegue, in primo luogo, alla mancata
riproduzione in ricorso ed alla mancata indicazione del luogo di
reperimento, nei fascicoli di parte e/o di ufficio, dei
documenti (tra cui il contratto di appalto e la ricevuta di

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pagamento dei lavori appaltati) e delle dichiarazioni rese
nell’interrogatorio formale di Corrado Aquilino, su cui il
ricorso si fonda.
2.1.-

Inoltre, va evidenziato che la Corte d’Appello ha

ricostruito i fatti ed ha deciso, ritenendo che

«le istruzioni

dall’Antonaci (v.

deposizioni testi

Torna e Creti, concordanti e

precise sul punto) e che, in particolare, l’ordine di proseguire
con la ruspa

(dop0

lavori) era stato

la sospensione disposta dal direttore

del

dato all’Aquilino solo dall’Antonaci (v.

interrogatorio formale Aquilino)>>.
E ciò malgrado abbia escluso -contrariamente a quanto si
sostiene in ricorso- che vi fosse un contratto di subappalto tra
l’Antonaci e Corrado Aquilino ed abbia ritenuto -così come
invece si sostiene in ricorso- che in effetti fosse stato il
Venneri a pagare direttamente quest’ultimo, incaricato di
eseguire, con la propria ruspa, i lavori di demolizione.
Così ricostruiti i fatti ed i rapporti tra le parti
(specificamente, tra committente, appaltatore ed esecutore dei
lavori di demolizione), è chiaro il ragionamento logicogiuridico del giudice d’appello: la responsabilità esclusiva
• dell’Antonaci è stata affermata non in ragione soltanto della
sua qualità di appaltatore dei lavori, quanto piuttosto in
ragione dell’autonomia che, secondo la Corte, gli venne
conferita dal committente nel dirigere, nel loro concreto
svolgimento, anche i lavori di demolizione, essendo perciò

9

sulle modalità di esecuzione e di demolizione venivano date solo

irrilevante che questi fossero stati affidati ad un soggetto
scelto e/o pagato dal committente, dato che era stato diretto
dall’appaltatore (che ne aveva fatto un mero esecutore materiale
delle direttive da lui impartite).
Sono, perciò, inammissibili tutti e tre i motivi per la parte in

rendono manifesto l’intento del ricorrente di sostituire alla
ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove
effettuate dai giudici di merito la propria personale versione
dei rapporti tra le dette parti. A questo scopo, peraltro, il
ricorrente non pone in evidenza elementi di prova atti a
dimostrare la sua estraneità, in concreto, ai lavori di
demolizione ovvero ad escludere che abbia, in concreto, diretto
l’operato del soggetto incaricato della demolizione, così come
ritenuto dal giudice d’appello; piuttosto, ripropone la lettura
delle risultanze istruttorie, secondo un percorso argomentativo
già scartato dallo stesso giudice.
Orbene, un nuovo apprezzamento degli stessi fatti e delle stesse
prove non è mai consentito in sede di legittimità ed, a maggior
ragione, in mancanza di censure volte a denunciare il vizio di
P

.

motivazione, come è per il ricorso dell’Antonaci.
2.2.- Né sussiste la violazione degli artt. 228 e 229 cod. proc.

civ., relativi alla valenza probatoria delle risposte fornite da
Corrado Aquilino all’interrogatorio formale, così come
denunciata, per un aspetto, col primo motivo, e, per altri
aspetti, col secondo e col terzo.

lo

cui, pur con la denuncia del vizio di violazione di legge,

Quanto al primo, non è affatto vero che la Corte territoriale
abbia deciso prescindendo dalle dichiarazioni rese circa il
fatto che fosse stato il Venneri ad incaricare il predetto dei
lavori di demolizione ed a corrispondergli per questi la somma
di lire 1.950.000. Piuttosto, il giudice d’appello ha dato per
provati questi fatti, ma ne ha ritenuto l’irrilevanza per le
ragioni già ampiamente esposte sopra.
Quanto alle doglianze di cui al secondo ed al terzo motivo, è da
escludere che la Corte territoriale abbia attribuito valore
confessorio al fatto, favorevole al dichiarante Corrado
Aquilino, di avere ricevuto dall’Antonaci la direttiva di
proseguire nella demolizione del fabbricato con la pala
meccanica. Piuttosto, ha valutato questa dichiarazione,
unitamente ad altre risultanze processuali. L’inammissibilità
dei motivi, per questo aspetto, è dovuta al fatto che il
ricorrente non fa menzione alcuna delle deposizioni testimoniali
che la Corte d’Appello ha utilizzato per supportare
l’apprezzamento delle dichiarazioni rese da Corrado Aquilino in
sede di interrogatorio formale.
Trattasi di decisione coerente col principio di diritto per il
quale, il risultato negativo dell’ interrogatorio costituisce un
elemento acquisito al processo che può essere utilizzato come
indizio ai fini della valutazione della prova delle stesse
circostanze di fatto indicate nei capitoli dell’interrogatorio,
in concorso con altri elementi istruttori che devono essere
specificamente indicati (cfr. Cass.

11

n. 19964/05, che ha cassato

b

la sentenza di merito che, a fronte delle dichiarazioni rese dal
terzo, chiamato in causa dal convenuto quale responsabile del
fatto, che confermavano sostanzialmente la tesi difensiva del
chiamato, aveva ritenuto sussistente la responsabilità del
convenuto sulla base di tali dichiarazioni e di altre risultanze

indicate, a differenza di quanto invece risulta dalla sentenza
qui impugnata).

In conclusione,

i primi tre motivi del ricorso principale vanno

rigettati.

3.

Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., al fine di censurare
la condanna dell’Antonaci al pagamento delle spese del grado
d’appello in favore di Corrado Aquilino, rimasto contumace in
quel grado, ed in favore dell’ing. Tommaso Gatto.
Il motivo è infondato per tale seconda parte poiché risulta
dalla sentenza impugnata, oltre che dal controricorso del
resistente Gatto, che l’Antonaci propose un apposito motivo di
appello incidentale per contestare la condanna alle spese
imposta a suo carico ed a favore del Gatto nel primo grado di
giudizio. Poiché questo motivo è stato rigettato dalla Corte
• d’Appello, è conforme all’art. 91 cod. proc. civ. la sentenza
che ha condannato l’appellante incidentale soccombente al
rimborso delle spese del grado in favore dell’appellato ing.
Tommaso Gatto.

12

processuali, ma perché queste ultime erano solo genericamente

3.1.- Il motivo è invece fondato per la parte in cui lamenta la
e,
,.

condanna alle spese in favore della parte rimasta contumace.
Va qui ribadito che la condanna alle spese processuali, a norma
dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza
di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto

di un suo diritto e, pertanto, non può essere pronunciata in
favore del contumace vittorioso, poiché questi non avendo
espletato alcuna attività processuale non ha sopportato spese al
cui rimborso abbia diritto (così Cass. n. 9419197, n. 17432/11).
La sentenza va cassata limitatamente a tale capo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, non
essendovi contestazione sulla contumacia di Corrado Aquilino,
questa Corte può decidere nel merito, escludendo appunto
relativa la condanna alle spese del grado di appello a carico di
Salvatore Antonaci.
4.-

Col primo motivo del ricorso incidentale Bruno Venneri

denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc.
civ.,

«con riferimento alla regolazione delle spese processuali

nel giudizio di II grado»,

al fine di censurare la mancata

condanna di Antonaci a rivalere il ricorrente Venneri anche
e

delle spese processuali liquidate in favore dei coniugi FiloniAbate e poste a carico dello stesso Venneri. In particolare,
secondo il ricorrente, non sarebbe stata esplicitata dal giudice
d’appello la ragione per la quale «sia

stata accolta la

domanda di malleva solo con riferimento ai danni materiali e non

13

svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento

anche con riferimento alle spese di lite sopportate dagli
.

attori».
Il ricorrente aggiunge che la Corte, nel liquidare le spese
processuali dovute dall’Antonaci nei confronti del Venneri non
avrebbe incluso le spese esenti, essendosi limitata a liquidare

4.1.- Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.

Quanto al primo, non è pertinente la denuncia della violazione
della norma che regola il riparto del carico delle spese
processuali. Ed invero, la Corte d’Appello non ha errato nel
ripartire le spese del giudizio di secondo grado secondo il
criterio della soccombenza: ha infatti condannato Bruno Venneri
a rimborsare le spese sostenute dai danneggiati Filoni-Abate, in
quanto responsabile nei loro confronti, e, nei rapporti tra il
Venneri e l’Antonaci, ha condannato l’appaltatore, tenuto a
manlevare il committente dei lavori, al pagamento delle spese da
questi sostenute per la propria difesa.
la Corte d’Appello si è

Con quest’ultima statuizione

perfettamente uniformata ai principi impropriamente richiamati
dal ricorrente incidentale, ed in specie al principio per il
quale, in tema di chiamata del terzo in garanzia, in caso di
w. soccombenza del garante, questi è tenuto a sopportare anche le
spese sostenute dal garantito per resistere alla domanda
proposta contro di lui dall’attore in via principale (cfr. Cass.
n. 8166/97, nonché, di recente, Cass. n. 19176/14 ). Ed infatti,
il terzo chiamato, Salvatore Antonaci, è stato condannato a

14

soltanto quanto spettante per diritti ed onorari.

rimborsare le spese sostenute dal chiamante, Bruno Venneri, per
,
i
i r resistere alla domanda proposta contro di lui dagli originari
attori, poi appellanti incidentali, Filoni-Abate.
4

Piuttosto, per come è reso evidente dal tenore della doglianza
del ricorrente incidentale, sopra testualmente riportata,

condanna del terzo garante (chiamato in giudizio in forza di
garanzia impropria, fondata su un titolo -contrattualeulteriore rispetto a quello posto a base della domanda
risarcitoria degli attori) a manlevare per intero il chiamante,
garantito, vale a dire all’erronea esclusione dell’importo
corrispondente alle spese rimborsate ai danneggiati dal totale
del credito di rivalsa.
Non vi è dubbio che le spese che, essendo state sostenute dal
danneggiato vittorioso, debbano essergli rimborsate dal
responsabile, vadano tenute distinte dalle spese sostenute dal
responsabile per resistere all’azione del danneggiato. Trattasi
infatti di obbligazioni oggettivamente diverse, in quanto le
prime costituiscono un accessorio dell’obbligazione
risarcitoria, al cui rimborso è tenuto il chiamato quando sia
f

..

condannato a manlevare il chiamante per l’intero ammontare di
quanto quest’ultimo abbia corrisposto al danneggiato; mentre le
altre attengono alle vicende del processo nel quale si è avuta
la chiamata in garanzia (impropria) e si regolano in base al
principio della soccombenza nei rapporti tra il chiamato ed il
chiamante.

15

l’errore che questi ha inteso denunciare attiene alla mancata

La doglianza del ricorrente incidentale attiene all’obbligazione
E di manleva, e non al regolamento delle spese processuali: il
motivo è inammissibile perché, come detto, non è pertinente il
richiamo dell’art. 91 cod. proc. civ. come norma della quale è
denunciata la violazione.
Il secondo profilo, relativo alla mancata liquidazione

delle spese vive sopportate dal Venneri, è inammissibile perché
il ricorrente incidentale non riporta in ricorso il contenuto
della notula depositata dinanzi alla Corte d’Appello né indica
in quale luogo del fascicolo di parte la stessa sia reperibile.
5.-

Col secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia

violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.
civ.

«quanto alla regolazione delle spese processuali del

giudizio di primo grado»,

al fine di censurare la conferma, da

parte della Corte d’Appello, della decisione sulle spese del
primo grado di giudizio. In particolare, il ricorrente Venneri
sostiene che avrebbero dovuto essere riformate la compensazione
delle spese del primo grado di giudizio nei rapporti tra lo
stesso ricorrente e l’Antonaci, nonché la mancata condanna di
quest’ultimo a rivalere il Venneri di quanto pagato, a titolo di
spese processuali, in favore degli attori Filoni-Abate.
5.1.-

Il motivo è inammissibile sia perché il ricorso non

riproduce il motivo d’appello col quale il Venneri avrebbe
espressamente censurato la statuizione di compensazione delle
spese nei rapporti con l’Antonaci e la mancata condanna di
quest’ultimo al rimborso delle spese da lui corrisposte ai

16

4.2.-

proprietari danneggiati, sia per le stesse ragioni -riferite,
I

questa volta, al giudizio di primo grado, piuttosto che al

• giudizio di appello- per le quali si è ritenuta
l’inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale (per
avere denunciato la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

sulla domanda di manleva).
conclusione,

In

il

ricorso

incidentale

va

dichiarato

inammissibile.
6.

Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra

ricorrente principale e ricorrente incidentale. Sussistono
giusti motivi per lasciare a carico del primo le spese
anticipate, anche nei rapporti con Corrado Aquilino (che non ha
svolto attività difensiva dinanzi a questa Corte),

in

considerazione del fatto che l’accoglimento del quarto motivo è
dovuto alla contumacia di quest’ultimo già nel grado d’appello.
Atteso il rigetto del quarto motivo del ricorso principale nei
confronti dell’ing. Tommaso Gatto, Salvatore Antonaci va invece
condannato al pagamento in suo favore delle spese del giudizio
di cassazione, liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, per
quanto di ragione, rigettati i restanti; cassa la sentenza
impugnata nei limiti di questo accoglimento e, decidendo nel
merito, esclude la condanna di Salvatore Antonaci al pagamento,
in favore di Corrado Aquilino, delle spese del grado di appello.

17

piuttosto che l’erronea pronuncia, anche da parte del Tribunale,

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese
del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e
ricorrente incidentale.
Condanna il ricorrente principale, Salvatore Antonaci, al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del
resistente Tommaso Gatto, complessivamente liquidate
nell’importo di E 1.600,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.

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