Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10283 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10283 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 23679-2011 proposto da:
RAGOZZINO GIUSEPPE RGZGPP29A140708V, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CLINO POMPEI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2015
513

contro

DE SANTIS PASQUALINA DSNPQL60H43C235N, DE SANTIS
MARIA GIUSEPPA DSNMGS57B68C235C, DE SANTIS MARIA
ROSARIA DSNMRS58T60C235S quali eredi di DE LAURENTIS

1

Data pubblicazione: 20/05/2015

ANGIOLINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.
DE SUPP2, 24, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
D’ALESSANDRO, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso;

controricorrente

D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2011, R.G.N.
3457/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
raccoglimento;

,

2

avverso la sentenza n. 2025/2011 della CORTE

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da
Ragozzino Giuseppe avverso la sentenza di primo grado, in materia di locazione, per
violazione dell’art.435 2 comma c.p.c, essendo stato notificato ail’appeliato il decreto
presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione oltre dieci giorni dalla
comunicazione del decreto stesso all’appellante , in applicazione dei principi espressi
dalla sentenza Cass. Sezioni Unite sent. N.20604/2008

Resistono con controricorso De Santis Maria Giuseppa,Maria Rosaria e Pasqualina
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso motivo si denunzia vizio di motivazione
Assume il ricorrente che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione era stato
depositato il 25-6-10 ed era stato notificato alla controparte in data 2-2-2011 per
l’udienza del 5-5-2011;che era stato rispettato il termine libero a comparire durante il
quale l’appellato avrebbe potuto apprestare le proprie difese per l’udienza di
discussione che si era regolarmente tenuta; che la Corte di appello aveva
erroneamente applicato i principi di cui alla sentenza della sezioni Unite N 20604/2008
che riguardavano la diversa ipotesi di omessa notifica del decreto di fissazione
dell’udienza di discussione.
2. Il motivo è fondato.
Il decreto di fissazione dell’udienza di discussione del ricorso in appello del Ragozzino
è stato depositato il 25-6-10 ed è stato notificato alla controparte in data 2-2-2011
per l’udienza del 5-5-2011; la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta circa tre
mesi prima dell’udienza di discussione, a fronte di una previsione di soli venticinque
giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma .
3.Costituisce giurisprudenza acquisita che il termine di dieci giorni assegnato
all’appellante dal rito del lavoro, art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non è perentorio e la sua
inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempreché resti garantito
all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore a quello legale prima dell’udienza di
discussione affinché questi possa apprestare le sue difese (v., ex multis, da ultimo,
Cass. 14874/2011; 26489/2010).

Il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con -la citata sentenza n.
20604 del 2008 – secondo cui: “nel rito dei lavoro l’appello, pur tempestivamente
proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del
3

Propone ricorso Di Piero Giuseppe con tre articolati imitativi.

ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta non
essendo consentito, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 111 Cost., comma 2), al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante,
previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per
provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.” – riguarda una
fattispecie in cui la notificazione era inesistente o addirittura neppure tentata, mentre
nella fattispecie in oggetto la notificazione è comunque materialmente avvenuta e il

all’art.435 3 comma c.p.c, senza spostamento dell’udienza di discussione fissata .
Anche il Giudice delle leggi, con ordinanza n. 60 del 2010, ha ritenuto manifestamente
infondata, per

erroneo

presupposto interpretativo, la questione di legittimità

costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in
fattispecie, simiie a quella in esame, in cui malgrado l’inosservanza del termine di cui
all’art. 435 c.p.c., comma

2,

la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel

rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente astratta
possibiiità dello svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto
di difesa dell’appellato.
Come già affermato da questa Corte l’inosservanza del predetto termine non produce
alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse
di ordine pubblico processuale, ne’ su di un interesse dell’appellato, sempre che sia
rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve
intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.
Conseguenze pregiudizievoli, in violazione del principio di ragionevole durata del
processo, potrebbero riverberarsi solo dallo spostamento dell’udienza di discussione a
cagione del ritardo della notificazione del ricorso, causando un irragionevole
2.

allungamento dei tempi del processo. Cass., Sent n.

8685 del 31/05/2012; Cass.

Sent. N. 26489 del 30/12/2010 . Gli altri motivi assorbiti.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di
Roma che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
Corte d’appello di Roma che provvederà anche sulle spese dei giudizio di cassazione.

4

rapporto processuale si è costituito nel rispetto per l’appellato del termine di cui

Roma 25 febbraio 2015

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