Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10283 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 19/04/2021), n.10283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 18854-2020 proposto da:

MAGNAGHI AERONAUTICA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO CORVINO;

– ricorrente –

contro

GALVANICA PACIOTTI ORESTE SRL, G.I. 2000 DI M.T. & C.

SNC;

– intimate –

avverso l’ordinanza N. 2765/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con la ordinanza della Sezione Sesta – 2 del 4 febbraio 2020 n. 2765, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso, con conferma della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4227/2017, e

condannata la GALVANICA PACIOTTI ORESTE s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente MAGNAGHI AERONAUTICA s.p.a., quest’ultima ha avanzato, con ricorso notificato a mezzo pec il 6 luglio 2020, istanza di correzione nella parte in cui, per mero errore materiale di trascrizione del calcolo, sono stati liquidati Euro 1.200,00 per le spese del giudi7io di legittimità anzichè Euro 12.000,00.

L’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso della inammissibilità/rigetto dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta è stata notificata all’avvocato della ricorrente. Osserva il Collegio che sebbene secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. ex multis: Cass. Sez. Un. 16037 del 2010; Cass. Sez. Un. 16415 del 2018), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale, si tratta di ipotesi che non possono trovare applicazione nel caso in esame.

L’istanza, infatti, mira non già alla semplice correzione di un mero errore di calcolo, ma alla rideterminazione delle spese, dal momento che oltre a non trattarsi di dimenticanza di trascrizione di uno zero, come dedotto dalla ricorrente, perchè tra l’importo preteso e quello liquidato non vi è la sola differenza di una cifra (lo zero, appunto), la somma indicata non tiene conto dei valori minimi comunque previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le controversie di valore indeterminato basso, e della riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), oltre a potersi riconosce due sole voci, per la fase di studio e per quella introduttiva, mentre nulla era dovuto per la fase decisoria in assenza di relativa attività.

L’esperito ricorso si palesa, dunque, inammissibile.

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, nel quale peraltro l’intimata non ha svolto attività difensiva. Al procedimento de quo non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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