Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10283 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10283 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 21967-2008 proposto da:
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso lo STUDIO LEGALE
GRAZIADEI GIANFRANCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ALOIA ANTONIO, giusta procura in
2014

calce al ricorso;
– ricorrente –

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contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

Data pubblicazione: 12/05/2014

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 297, presso l’avvocato MONACO
ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI
DONATO NICOLA, giusta procura a margine del

– controricorrente contro

DE BLASIO PASQUALE, DE BLASIO MARISA, DE BLASIO
MARIA, DE BLASIO CLAUDIO, DE BLASIO LIA, DE LIBERO
VERA, DE LIBERO GENNARO FU GIUSEPPE, DE LIBERO
GIUSEPPINA, DONNARUMMO ERMELINDA, DE LIBERO GENNARO
FU MARIO, DE LIBERO MARIA PIA FU MARIO, DE LIBERO
ROSSANA, DE LIBERO TIZIANA;

intimati

avverso la sentenza n. 3388/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/02/2014 dal Consigliere

controricorso;

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. D’ALOIA che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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Svolgimento del processo
I proprietari, menzionati in epigrafe, convennero in
giudizio lo Iacp e ne chiesero la condanna per
l’occupazione, ritenuta illegittima, di terreni (in catasto

da esso occupati in base a un decreto di occupazione
d’urgenza emesso dal sindaco del suddetto comune il 19
luglio 1982. Lo Iacp si costituì in giudizio deducendo di
non essere responsabile, avendo agito per conto del comune
per la costruzione di case popolari di cui lo stesso comune
era divenuto proprietario per effetto dell’occupazione
acquisitiva. Il comune, chiamato in causa, eccepì a sua
volta la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Benevento condannò il comune a pagare

E

22.740,00 per l’occupazione di un terreno e lo Iacp a
pagare E 30.770,00 per l’occupazione di un altro di mq.
1758.
La sentenza fu impugnata con appello principale dai
proprietari (limitatamente al quantum debeatur e alle spese
processuali) e con appello incidentale tardivo dallo Iacp,
il quale dedusse la propria carenza di legittimazione
passiva: aveva occupato i terreni temporaneamente e in via
d’urgenza in nome e per conto del comune per la
realizzazione di un programma di costruzione di alloggi di
edilizia popolare; li aveva realizzati (il l agosto 1985)

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del Comune di Guardia Sanframondi al f. 6, p.11e 187 e 194)

nel rispetto del termine di occupazione legittima ed era
stato il comune a rendere illegittima l’occupazione,

provocando l’accessione invertita; non aveva ricevuto una
e

delega al compimento dell’espropriazione, sicché il comune

subiti dai privati.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza 6 novembre
2007, ha rigettato l’eccezione proposta dal comune di
inammissibilità dell’appello incidentale tardivo dello
Iacp; ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione
passiva dello Iacp, osservando che non risultava che questo
istituto fosse stato delegato dal comune anche per lo
svolgimento delle procedure espropriative, mentre risultava
che l’irreversibile trasformazione dei beni era avvenuta
durante il periodo di occupazione legittima, con la
i

.

conseguenza che l’unico soggetto che doveva risponderne era
il comune; ha quindi condannato il comune a pagare entrambi
gli importi determinati dal tribunale (pari a complessivi C
53.510,00) e ha compensato le spese di entrambi i gradi nei
confronti dello Iacp e posto quelle dei proprietari
(appellanti principali) a carico del comune.
Avverso questa sentenza il Comune di Guardia Sanframondi
ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati
da memoria, cui resiste lo Iacp. Le parti private, cui il

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era legittimato passivo e doveva rispondere dei danni

ricorso è stato notificato, non hanno svolto attività
difensiva.
Motivi della decisione
Nel primo motivo il comune ricorrente censura la sentenza

327, 333 e 334 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile
l’appello incidentale tardivo proposto dallo Iacp avverso
un capo della sentenza del tribunale (relativo alla
legittimazione passiva) diverso da quelli (relativi al
quantum del danno e alle spese processuali) che erano stati
oggetto dell’appello principale dei privati.
Il motivo è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. Un.
n. 4640/1989, v. n. 15483/2008) è costante l’affermazione
del principio secondo cui l’art. 334 c.p.c., che consente
alla parte contro cui è proposta impugnazione di esperire
impugnazione incidentale tardiva (da proporsi, in grado di
appello, con l’atto di costituzione dell’appellato), ha lo
scopo di rendere possibile alla parte parzialmente
soccombente di accettare la sentenza a condizione che venga
accettata anche dall’altra parte, senza dover subire gli
effetti dello spirare del termine ordinario o della propria
acquiescenza, e trova applicazione con riguardo a qualsiasi
capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a
quello investito dall’impugnazione principale, non

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impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt.

rilevando che l’interesse ad impugnare fosse preesistente,
dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli
artt. 334, 343 e 371 c.p.c. Né sarebbe pertinente o
condivisibile l’obiezione secondo cui l’appello incidentale

nei confronti dei privati appellanti principali e non di un
terzo (il Comune di Guardia Sanframondi). Infatti lo Iacp,
deducendo (con l’appello incidentale) la propria totale
estraneità al fatto illecito lamentato dai privati e
l’esclusiva legittimazione passiva del comune, mirava in
sostanza a rimettere in discussione l’assetto di interessi
derivante dalla sentenza, con conseguente ripercussione
diretta e immediata nei confronti dei medesimi appellanti
principali. Inoltre, l’impugnazione incidentale tardiva ben
può essere rivolta anche contro una parte diversa da quella
che ha introdotto l’impugnazione principale (v. Cass. n.
12714/2010) e ciò vale certamente quando le cause siano
legate tra loro da un nesso di inscindibilità o dipendenza
tale da determinare la necessità di una trattazione
congiunta anche in fase di impugnazione (v., tra le tante,
Cass. n. 1315/2006), il che avviene, in particolare,
proprio nel caso (che è quello in esame) in cui sia ancora
discussa l’individuazione del soggetto obbligato al
risarcimento del danno, stante la obiettiva interrelazione
sul piano del diritto sostanziale tra le posizioni dello

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dello Iacp per essere ammissibile avrebbe dovuto rivolgersi

Iacp e del comune (cfr. Cass. n. 1771/2012, n. 24372/2006,
n. 1294/2000).
..

Nel secondo motivo il comune deduce la violazione e falsa
,

applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e 35 e 60 della

affermato la propria responsabilità esclusiva, rigettando
ogni domanda contro lo Iacp che erroneamente ha ritenuto
privo di legittimazione passiva, quantomeno concorrente. Il
predetto Istituto era invece, a suo avviso, beneficiario
sostanziale dell’espropriazione, in quanto assegnatario
dell’area indicata per la realizzazione e gestione degli
alloggi di edilizia popolare e delegato a procedere
all’espropriazione in nome e per conto del comune, secondo
lo schema dell’art. 35 della legge n. 865/1971. Esso
inoltre non si era attivato tempestivamente ed
efficacemente affinché la procedura si svolgesse
correttamente, come risultava anche dal fatto che aveva
chiesto tardivamente al comune il rinnovo del decreto di
occupazione legittima e aveva continuato ad occupare e
trasformare l’area dopo la sopravvenuta illegittimità
dell’occupazione accertata dal tribunale.
Il motivo è fondato.
Nella

giurisprudenza

di

questa

corte

è

costante

l’affermazione del principio secondo cui dell’illecita
occupazione appropriativa risponde sempre anche il soggetto

7

legge n. 865/1971, per avere la sentenza impugnata

(delegato, concessionario od appaltatore) che ha posto in
essere le attività materiali di apprensione del bene e di
esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento
del regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare
la responsabilità concorrente dell’ente delegante, il quale
non si spoglia dei poteri di controllo e stimolo
dell’attività del delegato, il cui mancato o insufficiente
esercizio lo rende corresponsabile dell’illecito (v. Cass.,
sez. un., n. 24397/2007, n. 14959/2007, n. 13087/2010). E,
proprio con riferimento allo Iacp, si è precisato che non
rileva il fatto che l’opera sia stata ultimata nel periodo
di occupazione legittima al fine di esonerarlo da
responsabilità, ricadendo su detto istituto l’onere di
armonizzare l’attività amministrativa con l’attività
materiale, facendo sì che il decreto di espropriazione
intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si
mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità,
altrimenti essa degrada ad illecito ed il soggetto delegato
deve risponderne per il suo colpevole comportamento
omissivo (v., tra le tante, Cass. n. 14959/2007).
Non varrebbe obiettare che lo Iacp, nella specie, non aveva
ricevuto una specifica delega al compimento delle
procedure amministrative preordinate all’esproprio: il
predetto istituto, infatti, in base al decreto di
occupazione temporanea, ha conseguito il possesso delle

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aree

assegnategli

per

la

realizzazione

dell’opera

affidatagli e il diritto di superficie, a norma dell’art.
art. 35 della legge n. 865/1971; le ha irreversibilmente

trasformate e non le ha restituite ai proprietari alla

n. 8692/2013). Né è consentito a detto ente di invocare la
non imputabilità della mancata o ritardata pronuncia del
decreto di esproprio, anche quando sia dipesa da omissione
o inerzia di altro soggetto, in quanto nel comportamento di
chi continui ad occupare un bene altrui senza titolo o
perseveri nell’esecuzione dell’opera,

pur essendo a

conoscenza della illegittimità dell’occupazione,

sono

ravvisabili gli estremi della responsabilità aquiliana.
Il secondo motivo è quindi accolto, avendo la sentenza

.impugnata erroneamente ritenuto che solo il comune fosse
•.

legittimato passivo sulla domanda risarcitoria proposta dai
privati e, quindi, per non avere affermato la
responsabilità solidale dei due enti per l’occupazione
della superficie di terreno di mq. 1748.
La sentenza impugnata è quindi cassata e, non essendovi
ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere
decisa nel merito, con condanna dello Iacp a pagare alle
parti private, in solido con il comune, l’importo (già
liquidato dal tribunale) di C 30.770,00, oltre interessi e
rivalutazione monetaria secondo i criteri enunciati dalla

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naturale scadenza dell’occupazione (v. Cass. n. 7198/2011,

corte di appello (al p. 2 del dispositivo), rimanendo ferma
(perché estranea all’impugnazione in fase di appello) la
a

statuizione di condanna del comune al pagamento del
9

restante importo (di C 22.740,00) stabilito nella sentenza

Il terzo motivo (riguardante il profilo della contestata
localizzazione temporale della irreversibile trasformazione
dei terreni rispetto ai termini dell’occupazione legittima)
è assorbito.
Lo Iacp è condannato, in solido con il Comune di Guardia
Sanframondi, anche alle spese dei giudizi di merito, in
favore dei privati, nella stessa misura in cui le ha
liquidate la corte di appello.
Il comune ha diritto alla refusione delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in dispositivo nei
confronti dello Iacp; sussistono giusti motivi per
compensare le spese del giudizio di merito nel medesimo
rapporto processuale.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese nei confronti
delle parti private non costituite in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il
terzo e, in accoglimento del secondo motivo, cassa la
sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e,
..

decidendo nel merito, condanna lo Iacp, in solido con il

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impugnata in relazione a un diverso terreno.

Comune di Guardia Sanframondi, a corrispondere E 30.770,00,
oltre accessori come da sentenza impugnata; condanna lo
Iacp, in solido con il comune, alle spese dei giudizi di
merito in favore dei privati come liquidate dalla corte di

relativamente al rapporto tra il comune e lo Iacp e
condanna quest’ultimo alle spese del presente giudizio in
favore del medesimo comune, liquidate in E 5200,00, di cui
5000,00 per compensi.
Roma, 18 febbraio 2014.
co s. rel.

g2

Il res i dente

appello; compensa le spese dei giudizi di merito

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