Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10282 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10282 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

ha pronunciato la seguente

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SENTENZA

sul ricorso 23219-2011 proposto da:
MAZZONI & BIZZAGLIA SRL ITALIA 06302590580 in persona
del suo legale rappresentante Amministratore Unico
ENNIO BIZZAGLIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato DIEGO
RESTIVO, che la rappresenta e difende giusta procura
2015

speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

512

contro

CLEZIO SRL in liquidazione già CSD SRL in persona del
suo

liquidatore

pro

tempore

1

LUIGI

MARRI,

Data pubblicazione: 20/05/2015

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE RAPPAZZO giusta delega a margine del
controricorso;

qualità di cessionari del credito della CLEZIO SRL,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE RAPPAZZO giusta procura speciale a margine
del controricorso;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 990/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/05/2011, R.G.N. 4705/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato DIEGO RESTIVO;
udito l’Avvocato FABRIZIO CIPOLLARO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto;

2

MASSIMO SCARPARO e VITTORIO GENTILI nella loro

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’il maggio 2011 la Corte di appello di Roma, a modifica della
decisione di primo grado, ha rigettato le opposizioni proposte dalla Mazzoni e Bizzaglia
Italia s.r.1 avverso due decreti ingiuntivi emessi su richiesta della società C.S.D s.r.1
per il pagamento di canoni per la locazione di un immobile sito in Roma, adibito ad
uso deposito e lavorazione, in virtù di un contratto con decorrenza dal 1 dicembre
2003.
Il giudice di primo grado, sul rilievo che l’inadempimento della società locatrice C.S.D
doveva ritenersi grave, ha dichiarato la risoluzione del contratto perché l’immobile
concesso in locazione era affetto da vizi che lo rendevano inidoneo all’uso pattuito ,
revocando i decreti ingiuntivi emessi.
La Corte d’appello, rigettato il motivo di impugnazione sulla validità della procura ,
sul rilievo che la procura in primo grado era stata conferita anche per la eventuale
successiva fase impugnazione, ha ritenuto che le infiltrazioni di acqua piovana
provenienti dalla copertura dell’immobile, nonché l’inefficienza dell’impianto idrico,
erano vizi riconoscibili utilizzando la normale diligenza al momento in cui l’immobile
era stato visionato, e che pertanto dovevano ritenersi accettati dal conduttore.
Inoltre, la società conduttrice non poteva già il primo giorno della locazione chiedere
la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno,
avendo dichiarato, al punto sette del contratto, di accettare l’immobile nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovava .
Avverso detta sentenza propone ricorso la società Mazzoni e Bizzaglia Italia s.r.I con
cinque motivi illustrati da successiva memoria ex art.378 c.p.c.
Resistono la Clezio s.r.I in liquidazione,già C.S.D, e Massimo Scarparo e Vittorio
Gentili nella loro qualità di cessionari del credito della società C.S.D.
La Clezio s.r,1 presenta anche memoria ex art.378 c.p.c
Motivi della decisione
Preliminare è l’esame del terzo e quarto motivo di ricorso la cui trattazione può
avvenire congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega .
1.Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 100,
75 e 85 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c.
Sostiene la società ricorrente che in data 23 aprile 2007, con atto di cessione di
partecipazione in S.r.l. ,gli unici soci della C.S.D, titolari del 100% del capitale sociale,
3

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Scarparo e Gentili, avevano ceduto le rispettive quote alla S.r.l. Clezio, mentre essi
rimanevano titolari di alcuni crediti, fra cui quello nei confronti della società Mazzoni
e Bizzaglia
Di conseguenza il 7-9-2007 , data di deposito del ricorso , la società C.S.D non era
legittimata a proporre l’appello in quanto non aveva più interesse ad agire e
contraddire nel giudizio ed aveva perso la capacità processuale.
2.Con il quarto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione degli articoli 75 e 83

Sostiene la società ricorrente che la procura in calce all’atto di appello era stata
rilasciata da Massimo Scarparo e Vittorio Gentili, qualificatisi legali rappresentanti
della società C.S.D, mentre a quella data non avevano più tale qualifica, essendo la
società rappresentata dall’amministratore unico Luigi Marra. Secondo la ricorrente si è
in presenza di una procura falsa che non può essere superata dalla circostanza che
agli stessi avvocati era stato rilasciata procura dalla società C.S.D per tutti gradi del
giudizio fin dalla richiesta del decreto ingiuntivo.
3.1 due motivi sono infondati
Infatti nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo,
in virtù del principio stabilito dall’art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti
originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva
(“ad causam”), conservando tale posizione anche nei caso di intervento, ai sensi del
medesimo articolo 111, terzo comma, cod. proc. civ., del successore a titolo
particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma Cass.
Sentenza n. 1200 del 22/01/2015
La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata
all’art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell’azione, e non già
la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir
meno né l’interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la
legittimazione dell’originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha
portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti
sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell’effettivo nuovo titolare,
sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio. Sez. 3, Sentenza n. 22503 del
23/10/2014

4

c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.

Di conseguenza la società C.S.D., indipendentemente dalle vicende relative alla
cessione delle quote sociali o dei singoli crediti , è legittimata processuale a proporre
l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
4.Fin dalla richiesta di decreto ingiuntivo Vittorio Gentili, legale rapp.nte della C.S.D,
ha conferito procura agli avv.ti Antonio e Giuseppe Rappazzo , anche per la fase di
:

impugnazione in appello.
Si applica nella specie il principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale la procura

“per ogni stato e grado della causa” è valida anche per il giudizio di appello e resta
tale anche se l’amministratore dopo il rilascio della procura e prima della proposizione
dell’impugnazione, è cessato dalla carica (così cass. n. 11536 del 23/05/2014Cass. n.
11635/01, nonché Cass. n. 21563/08, in motivazione; cfr. anche Cass. n. 13434/02,
n. 8281/06, n. 5319/07, n. 11847/07, che esprimono il principio, più generale,
secondo cui la sostituzione della persona titolare dell’organo avente il potere di
rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia
della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal
nuovo rappresentante legale).
Poiché

la procura alle liti apposta a margine dei ricorsi per decreto ingiuntivo

proposto C.S.D s.r.l. è stata rilasciata dall’allora legale rappresentante della società ed
è estesa anche al secondo grado del giudizio, la sopravvenuta cessazione dalia carica
in capo alla persona fisica che rappresentava la società, non ha alcuna conseguenza
sull’atto, che va invece imputato direttamente a quest’ultima ed ha mantenuto intatta
la sua validità.
5. Con il primo motivo di ricorso si denunzia vizio di insufficiente contraddittoria
motivazione ex articolo 360 numero 5 c.p.c. in relazione a un fatto controverso e
decisivo per il giudizio costituito dalla ritenuta esistenza , di macchie sul soffitto( o
2

tracce di chiazze d’acqua sul pavimento).
La società ricorrente sostiene che non erano presenti macchie d’acqua prima della
stipula del contratto ed a tal fine si riporta alle risultanze dell’interrogatorio libero di
Ettore Bizzaglia ,di Vittorio Gentili e di Scarparo Massimo.
6.. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione
dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3.

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conferita al difensore dall’amministratore in rappresentanza di una società di capitali

Sostiene la società ricorrente che i giudici di merito hanno posto a fondamento della
decisione non le prove proposte dalle parti bensì un fatto che non è neanche
qualificabile come nozione di comune esperienza.
7.Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli
1575,1578,1579 e 1460 ex. art. 360n.3 c.p.c.
La società ricorrente sostiene che la corte di appello ha erroneamente interpretato il

conduttore, in presenza di vizi ancorché gravi della cosa locata, non può mai chiedere
la risoluzione del contratto o la riduzione del canone o il risarcimento del danno e
l’esatto adempimento.
8.1 tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logica che li
lega e sono infondati.
E necessario riportare lo svolgimento dei fatti quali risultano dalla sentenza
impugnata.
La società conduttrice, dopo aver visionato l’immobile e stipulato il contratto di
locazione con decorrenza 1 dicembre 2003, il primo giorno della locazione ha
denunciato una serie di carenze che impedivano lo svolgimento dell’attività produttiva,
quali la presenza di una serie di infiltrazioni d’acqua piovana che interessava li
capannone destinato a deposito di merci alimentari, nonché la totale inefficienza degli
impianti idrici.
Sospeso il pagamento dei canoni, la conduttrice ha comunicato alla società C.S.D
l’avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento, offrendo in consegna
l’immobile in data 7 febbraio 2004.Poiché la locatrice non si è presentata ritirare l’immobile, la conduttrice ha attivato la
procedura di consegna per offerta formale che si è conclusa con l’intervento
dell’ufficiale giudiziario il 27 febbraio 2004.
9.La Corte d’appello ha ritenuto che i vizi denunziati dalla società conduttrice erano
vizi facilmente riconoscibili al momento in cui era stato visionato l’immobile utilizzando
la normale diligenza. Infatti la il buon funzionamento dell’impianto idrico poteva
essere sperimentato con la semplice messa in funzione dell’impianto ,mentre le
infiltrazioni potevano verosimilmente individuarsi dalla presenza di eventuali macchie
sul soffitto.

6

contenuto dell’articolo sette dei contratto di locazione, ritenendo che in ogni caso il

..
Inoitre

nell’articolo sette del contratto di locazione il conduttore riconosceva

espressamente che i locali ed impianti erano in buono stato idonee aii’uso convenuto e
che l’immobile che doveva essere esclusivamente usata uso deposito e lavorazione era
idoneo a tale scopo.
10.Da tale motivazione appare evidente che la Corte d’appello non ha affermato
come dato certo la presenza di macchie da infiltrazioni sul soffitto e chiazze d’acqua
per terra, che è il fatto

investito dalla censura vizio di motivazione

col primo

motivo di ricorso.
Bensì il ragionamento si è incentrato sul concetto giuridico di vizio facilmente
riconoscibile.
Infatti è indubbio, come affermato dalla Corte d’appello, che i vizi denunziati, se
realmente esistenti ,avevano una natura tale da poter essere facilmente riconoscibili al
momento in cui è stato visionato l’immobile, tant’è vero che la società conduttrice li
ha potuti denunziare già il primo giorno di inizio della locazione.
La riconoscibilità

del vizio della cosa locata , valutata dalla Corte di merito come

giuridica accettazione del vizio stesso, è un accertamento in fatto non più rivalutabile
in sede di legittimità se, come nella specie, è sorretto da motivazione logica e non
contraddittoria. Inoltre la società resistente

non censura adeguatamente la

motivazione di cui non coglie la ratio decidendi, incentrando il motivo di impugnazione
sulla prova della presenza o meno delle macchie di infiltrazioni sul soffitto
11.1 giudici di merito sul punto hanno applicato la costante giurisprudenza di questa
corte secondo cui “Allorquando il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di
locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente
riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere,
accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può,
pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il
risarcimento del danno o l’esatto adempimento, né avvalersi dell’eccezione di cui
all’art. 1460 cod. civ., dal momento che non si può escludere che il conduttore ritenga
di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell’eventuale riduzione
dell’uso pattuito ovvero accollandosi l’onere delle spese necessarie per adeguare
l’immobile locato all’uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello
richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso. Cass. Sentenza
n. 25278 del 01/12/2009 .
7

.

12 Anche nella valutazione della clausola numero 7del contratto di locazione la corte
di merito è stata rispettosa della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Infatti in tema di locazione di immobile adibito ad uso diverso, nei caso in cui il
conduttore abbia in contratto riconosciuto il bene locato idoneo all’uso pattuito e abbia
esonerato il locatore da ogni inadempienza, é irrilevante la sussistenza di vizi
conosciuti o conoscibili da parte dello stesso conduttore. Conseguentemente, in tal
caso, deve escludersi la risoluzione del contratto, essendo, in base alla relativa valida

vizi e all’autonomia delle parti la valutazione dei vizi che non rendono impossibile il
godimento del bene, non potendosi escludere che il conduttore ritenga di realizzare i
suoi interessi assumendosi il rischio economico dell’eventuale riduzione dell’uso
pattuito ovvero accollandosi l’onere delle spese necessarie per adeguare l’immobile
locato all’uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in
condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso. Cass. Sentenza n. 8303 del
31/03/2008
13.Di conseguenza la Corte di merito ha correttamente valutato il comportamento
della società conduttrice, ritenendo che essa stessa ha illegittimamente sospeso

il

pagamento dei canoni già dai secondo mese del contratto di locazione e
autonomamente ha restituito l’immobile con una procedura di restituzione coattiva a
mezzo ufficiale giudiziario prima un accertamento giudiziario sulla effettività
dell’inadempimento della società locatrice.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenzanei confronti della società resistente, mentre si
compensano nei confronti interventori volontari nei cui confronti non è stata stata
proposta alcuna domanda.
P.Q.M
LA Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese
processuali in favore della società Clezio s.r.1, liquidate in euro 5.100,00 per
competenze,euro 200,00 per esborsi ,oltre accessori e spese generali come per legge.
Compensa le spese fra la società ricorrente e Massimo Scarparo e Vittorio Gentili.

Roma 25-2-15

clausola contrattuale, rimessa alla diligenza del conduttore la constatazione dei detti

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