Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10282 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10282 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 5279-2008 proposto da:
DEL GIUDICE PAOLO (c.f. DLGPLA44E05F839F), DEL
GIUDICE FULVIO (c.f. DLGFLV40B12F839W),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FERDINANDO

Data pubblicazione: 12/05/2014

DI SAVOIA 3, presso l’avvocato SGROMO BRUNO,
rappresentati e difesi dall’avvocato DE SARNO
2014

SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;

418

ricorrenti. –

contro

COSTA BENIAMINO, COSTA CIRO, COSTA PASQUALE, COSTA

d

1

VINCENZO;
h

– intimati –

sul ricorso 9338-2008 proposto da:
COSTA VINCENZO, COSTA PASQUALE, COSTA CIRO, COSTA
BENIAMINO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO

che li rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale
condizionato;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

DEL GIUDICE PAOLO, DEL GIUDICE FULVIO;
– intimati –

..
avverso la sentenza n. 62/2007 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 11/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

TRIESTE 185, presso l’avvocato PELLEGRINO RAFFAELE,

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per, previa riunione, inammissibilità del
ricorso incidentale; in via principale rilievo
d’ufficio della illegittimità della riassunzione e
declaratoria di estinzione dell’intero giudizio; in
subordine accoglimento del principale e declaratoria

2

ex art. 384 e 393 c.p.c. di estinzione dell’intero giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. La Bomboniera conveniva in giudizio Vincenzo,

Beniamino, Ciro e Pasquale Costa chiedendo la declaratoria
della nullità di una transazione intercorsa con le parti
convenute in ordine alla risoluzione di un contratto di
locazione immobiliare. Interveniva nel giudizio su ordine
del giudice la comodataria di una porzione dell’immobile, la
S.P.A. China Trading. Il Tribunale rigettava la domanda
attorea e la Corte d’Appello confermava la decisione. La
Corte di Cassazione cassava la pronuncia impugnata, in
quanto nel giudizio d’appello non era stato integrato il
contraddittorio nei confronti della China Trading, con
rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.
Il giudizio di rinvio veniva riassunto da Paolo e Fulvio Del
Giudice, in qualità di soci della s.n.c. la Bomboniera. Il
consigliere istruttore ordinava l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di tale parte ma la
notificazione non andava a buon fine.
Paolo e Fulvio del Giudice eccepivano allora l’estinzione
del giudizio.
La Corte d’Appello non accoglieva tale eccezione ritenendo
applicabile nella specie l’art. 331 cod. proc. civ. con
3

conseguente inammissibilità dell’impugnazione e passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado.
A sostegno della decisione assunta la Corte rilevava che la
necessità d’integrare il contraddittorio proveniva dalla

sentenza della Corte di Cassazione, in virtù della natura di
litisconsorte necessario della parte pretermessa. Ne doveva
conseguire non l’estinzione del procedimento ma le
conseguenze previste dall’ultimo comma dell’art. 331 cod.
proc. civ.
Infine la Corte d’Appello disponeva la compensazione
integrale delle spese di lite dei precedenti gradi tenuto
conto che era anche interesse degli appellati integrare
correttamente il contraddittorio, ponendo a carico dei Del
Giudice le spese del giudizio di rinvio.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione
Paolo e Fulvio Del Giudice con un unico motivo. Hanno
resistito le controparti anche con ricorso incidentale
condizionato affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione degli art. 331 e 393 cod. proc. civ. per
non avere la Corte d’Appello applicato correttamente l’art.
393 cod. proc. civ. e disposto la cancellazione della causa
dal ruolo e l’estinzione del giudizio.
4

Nella specie, secondo la parte ricorrente, non poteva
trovare applicazione l’art. 331 cod. proc. civ. ma l’art.
393 cod. proc. civ., dal momento che la Corte d’Appello è
stata chiamata a pronunciarsi non su un atto d’appello

promosso avverso una sentenza di primo grado ma nell’ambito
di un giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio.
L’orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità
al riguardo ha evidenziato che il giudizio di rinvio non
costituisce la prosecuzione della pregressa fase del
giudizio di merito ma una nuova ed autonoma fase del
processo che, pur essendo soggetta, per ragioni di rito,
alle norme riguardanti il corrispondente procedimento
disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente
rescissoria in quanto non si sostituisce riformandola ad una
pronuncia precedente ma statuisce per la prima volta sulle
domande proposte dalle parti. A tal fine l’art. 393
stabilisce che se si avvera successivamente alla
riassunzione una causa estintiva del giudizio di rinvio, la
conseguenza è l’estinzione dell’intero processo.
Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha

I

stabilito che la mancata integrazione del contraddittorio
nel termine stabilito dal giudice del rinvio determina
l’estinzione dell’intero processo senza che possa rivivere
la sentenza di primo grado.

5

Nel primo motivo di ricorso incidentale condizionato viene
dedotta la violazione dell’art. 112, dell’art. 277 e 359
cod. proc. civ. per non essersi la Corte d’Appello
pronunciata sull’eccezione d’inammissibilità delle domande

ed allegazioni nuove prospettate dai ricorrenti, nel
giudizio di rinvio.
Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione in
ordine alla statuizione sulle spese di lite contenuta nella
sentenza impugnata, per non avere, la Corte d’Appello,
considerato l’intero comportamento processuale della
controparte, improntato a mera finalità dilatoria, e non
aver dato il giusto rilievo al ruolo esclusivo di resistenti
assunto dai contro ricorrenti in tutte le fasi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve

essere

preliminarmente

disattesa

l’eccezione

d’inammissibilità del ricorso principale, per difetto di ;
legittimazione dei ricorrenti non potendosi ritenere estinta
la società di fatto La Bomboniera. L’eccezione è formulata
in modo del tutto generico, sia sotto il profilo oggettivo
(non sé precisamente dedotto e tantomeno allegato quale
vicenda estintiva abbia effettivamente colpito la società)
né cronologico. Non può, peraltro sottacersi che si tratta
di società di fatto con conseguente legittimazione dei soci,

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da ritenersi in via generale, in difetto di specifiche

deduzioni e allegazioni.
In ordine all’unico motivo di ricorso principale deve
rilevarsi che la sentenza della Corte di cassazione che ha

disposto il rinvio, verificata la integrale costituzione del
contraddittorio in primo grado nei confronti di tutti i
litisconsorti necessari e la sua carenza nel secondo, ha
disposto in conformità ad indirizzo costante della
giurisprudenza di legittimità, alla cassazione con rinvio
alla Corte d’Appello constatato il difetto d’integrità del
contraddittorio e la mancata applicazione dell’art. 331 cod.
proc. civ. L’omesso adempimento, in sede di giudizio di
rinvio, non può che determinare le conseguenze di cui
all’art. 331 cod. proc. civ., trattandosi non di una causa
estintiva originatasi nel giudizio di rinvio ma, al
contrario, di un adempimento finalizzato a rimuovere una
causa di nullità della sentenza impugnata e dell’intero
procedimento d’appello, accertata con la sentenza della
Corte di Cassazione, applicando il fermo principio secondo
il quale la chiamata del terzo disposta iussu iudicis
determina una situazione di litisconsorzio necessario cd.
“processuale”, con la conseguenza che quando il terzo, dopo
aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di
tale chiamata, non abbia partecipato al giudizio di appello,
si configura una violazione dell’art. 331 cod. proc. civ.,
,

7

rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, nel quale
va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa
integrazione del contraddittorio.
Non pùò, di conseguenza, trovare applicazione la disciplina

estintiva contenuta nell’art. 393 cod. proc. civ. che
riguarda esclusivamente le due ipotesi in esso contenute,
ovvero, la mancata riassunzione del giudizio nel termine
perentorio stabilito nell’art. 392 cod. proc. civ., o il
verificarsi di una causa, nuova, di estinzione del giudizio
di rinvio. Nel caso di specie, l’ordine d’integrazione del
contraddittorio, non deriva da un autonomo accertamento
eseguito dal giudice del rinvio, ma dall’omesso adempimento
all’ordine disposto ex art. 331 cod. proc. civ. al fine di
sanarla nullità della sentenza impugnata e del procedimento
d’appello accertato in sede di giudizio di legittimità. Ciò
che non è stato eseguito nel precedente giudizio d’appello,
ovvero la constatazione della mancanza di un litisconsorte
necessario seguita dall’ordine ex art. 331 cod. proc. civ.,
deve formare oggetto del giudizio di rinvio. Il giudice
d’appello aveva omesso di applicare correttamente l’art. 331
cod. proc. civ. Il giudice del rinvio è tenuto a farlo, sia
nel primo comma, ordinando l’integrazione del
contraddittorio,

sia nel

secondo comma,

dichiarando

l’inammissibilità dell’impugnazione, non potendo attraverso
l’estinzione

dell’intero

giudizio

favorire

la

parte
8

negligente. I precedenti della giurisprudenza di legittimità
(Cass. 10322 del 2004; 4370 del 2012) riguardano la diversa
ipotesi in cui il giudizio di rinvio non venga riassunto nei
confronti di tutte le parti del giudizio relativo alla
sentenza cassata, ma non che sia stato omesso l’adempimento

all’ordine impartito dal giudice del rinvio ex art. 331 cod.
proc. civ.
I motivi di ricorso incidentale condizionato, in quanto così
espressamente qualificati, sono da ritenersi assorbiti dal
rigetto del ricorso principale. Peraltro, il secondo,
relativo alla censura ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in
ordine alla disciplina delle spese processuali nei due gradi
di merito è privo della sintesi fattuale richiesta a pena
d’inammissibilità ex art. 366 bis cod. proc. civ. ratione
temporis applicabile.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i motivi
di ricorso incidentale condizionato. Condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente
procedimento che liquida in 3500 per compensi, E 200 per
esborsi oltre accessori di legge.

9

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13
febbraio 2014

a

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