Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10282 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

LE ASSICURAZIONI GENERALI spa, elettivamente domiciliata in Roma, in

viale Bruno Buozzi n. 82, presso l’avv. Iannotta Gregorio, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1860/09,

depositata il 4 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Letto il ricorso proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Finanze per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 4 maggio 2009, notificata il 2 ottobre 2009, che aveva rigettato il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa in relazione ad un credito vantato dall’Agenzia delle Entrate di Latina nei confronti delle Assicurazioni Generali s.p.a. quale fideiussore della società Coni Sud;

letto il controricorso ed il ricorso incidentale della s.p.a.

Assicurazioni Generali;

rilevato che il ricorso principale risulta improcedibile in quanto, essendo stato notificato il 1 dicembre 2009, è stato depositato presso la Cancelleria della Corte il giorno 24 successivo, oltre il termine di 20 giorni stabilito, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 cod. proc. civ.;

che il ricorso incidentale, che, essendo stato notificato l’il gennaio 2010, va qualificato tardivo, va dichiarato inefficace, dovendo trovare applicazione l’orientamento di questa Corte espresso con la sentenza a Sezioni Unite n. 9741 del 2008;

che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dall’art. 375 cod. proc. civ. affinchè questa Corte pronunci sui ricorsi in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, riuniti i ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima decisione, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace;

che si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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