Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10281 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosma – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12542-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A., TU.AL., T.E.,

T.G., nella qualità di eredi di M.M.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMILIANO MUNI;

– controricorrenti –

contro

P.S. in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro tempore della SASA PU.MA. DI

P.S., B.A., O.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8420/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.M.R., socia al 50% della soc. PU.MA. Carburanti sas di M.M.R. & C., impugnava l’avviso con il quale l’Ufficio accertava induttivamente un reddito di partecipazione di Euro 2.000.000 con conseguente determinazione per l’anno 2003 di imposte Irpef ed addizionali oltre sanzioni ed ulteriori accessori di legge.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la sentenza veniva annullata dalla CTR Campania per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, il giudizio veniva nuovamente incardinato nei confronti di tutti i litisconsorti davanti al giudice di primo grado che accoglieva il ricorso in quanto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, presupposto dell’atto impositivo notificato al socio, impugnato separatamente era stato annullato sia in primo grado che in appello, e, in ogni caso, era emersa la completa estraneità della M. all’amministrazione e alla gestione della soc. PU.MA. Carburanti sas.

3.Sull’impugnaizone dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello in quanto non era stato oggetto di specifico motivo di appello la ratio decidendi della sentenza che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione del principio dell’unitarietà dell’accertamento tra soci di società di persone per non essere in concreto la M. socia beneficiaria dell’attività societaria.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Si sono costituiti gli eredi di M.M.R. depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Le notifiche del ricorso alla società e ai soci P.S., O.G. e B.A., soggetti che in qualità di litisconsorti necessari hanno partecipato ai giudizi di merito, non sono andate a buon fine.

Si impone pertanto la concessione di un termine per il rinnovo della notifica del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo concedendo alla ricorrente termine di gg 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per il rinnovo della notifica del ricorso alla società e ai soci P.S., O.G. e B.A..

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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