Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10281 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CURATELA FALLIMENTARE DELLA CO.SUD. s.r.l., rappresentata e difesa
dall’avv. Pasolo Sabia Giovanni e con lui elett.te dom.ta presso
l’avv. Giovanni Carta in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO PALAZZO PIOMBINO DI VIA (OMISSIS) IN
(OMISSIS), in persona dell’amministratore prof. G.C.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Lomonaco Nicola, Antonio Elefante
e Massimiliano Giordano ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv.
Gaia Campus in Roma, Via Muzio Clementi n. 68;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 295/06,
depositata il 24 marzo 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18
marzo 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in causa avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo di appalto per L. 39.267.201, oltre interessi, ha accolto il gravame del condominio attuale controricorrente ed ha conseguentemente ridotto al tasso legale la misura degli interessi sul capitale predetto.
Al ricorso della curatela, recante un solo motivo di censura, il condominio ha resistito sia con controricorso che con successiva memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Sono stati depositati atto di rinunzia al ricorso della curatela ricorrente e correlativa accettazione del condominio controricorrente.
Non può, tuttavia, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione perchè la rinunzia sottoscritta dal curatore è inefficace, non essendo corredata dall’autorizzazione del tribunale fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 35, (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 31, qui applicabile ratione temporis, essendo stato il fallimento dichiarato in epoca precedente l’entrata in vigore della novella).
2. – Il ricorso è tuttavia inammissibile. Infatti l’unico suo motivo, con cui, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., si censura la statuizione di ammissibilità del gravame per essere deducibili nuove eccezioni in appello, si conclude con la formulazione di quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, del tutto inidonei (oltre che ridondanti nel numero), perchè consistenti in una generica istanza di decisione sulla sussistenza della violazione di legge denunziata (cfr. Cass. 19892/2007).
3. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la curatela ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010