Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10281 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10281 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 17574-2011 proposto da:
DI PIERO GIUSEPPE DPRGPP64H14D738M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE MOCCIO, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
ri_corrente contro

2015
510

BORDONI

LIDIA

BRDLDI46C54D477Q,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTASIO 67, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO CONSIGLIO,

che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in

Data pubblicazione: 20/05/2015

calce al ricorso notificato;
controri corrente –

avverso la sentenza n. 5034/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2010, R.G.N.
885/2009;

udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato SALVATORE MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 dicembre 2010, ha dichiarato
improcedibile l’appello proposto da Di Piero Giuseppe avverso la sentenza di primo
grado, in materia di locazione, per violazione dell’art.435 2 comma c.p.c, essendo
stato notificato all’appellato il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di
discussione oltre dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso all’appellante , in
applicazione dei principi espressi dalla sentenza Cass. Sezioni Unite sent.

Propone ricorso Di Piero Giuseppe con tre articolati motivi e presenta memoria.
Resiste con controricorso Bordoni Lidia.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso motivo si denunzia violazione dell’art.435 2° comma
c.p.c. nonché degli articoli 24 111 della costituzione in relazione all’art. 360 n.1 e 3
c.p.c..
Assume il ricorrente che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione emesso in
data 23-3-2009 era stato notificato alla controparte in data 5-6-2009;che era stato
rispettato il termine libero a comparire durante il quale l’appellato avrebbe potuto
apprestare le proprie difese per l’udienza di discussione del 13-11-2010 che si era
regolarmente tenuta; che la Corte di appello aveva erroneamente applicato i principi
di cui alla sentenza della sezioni Unite N 20604/2008 che riguardavano la diversa
ipotesi di omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di discussione.
2. Il ricorso è fondato.
Il ricorso in appello Di Piero è stato depositato il 25-2-2009; il decreto presidenziale
di fissazione dell’udienza è stato depositato il 23-3-2009; il 5-6- 2009 è stato
notificato il ricorso con il decreto di fissazione della data dell’udienza di discussione
fissata per il 13-11-2010; la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta circa un
anno e mezzo prima dell’udienza di discussione, a fronte di una previsione di soli
venticinque giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3.
3.Costituisce giurisprudenza acquisita che il termine di dieci giorni assegnato
all’appellante dal rito del lavoro, art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione dei
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non è perentorio e la sua
inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempreché resti garantito
all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore a quello legale prima dell’udienza di
discussione affinché questi possa apprestare le sue difese (v., ex multis, da ultimo,
Cass. 14874/2011; 26489/2010).
3

N .20604/2008

Il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la citata sentenza n.
20604 del 2008 – secondo cui: “nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente
proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del
ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta non
essendo consentito, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 111 Cost., comma 2), al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante,
previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio . per

fattispecie in cui la notificazione era inesistente o addirittura neppure tentata, mentre
nella fattispecie in oggetto la notificazione è comunque materialmente avvenuta e il
rapporto processuale si è costituito nel rispetto per l’appellato del termine di cui
ali’art.435 3 comma c.p.c, senza spostamento dell’udienza di discussione fissata .
4.Anche il Giudice delle leggi, con ordinanza

n.

60 del 2010, ha ritenuto

manifestamente infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 24 e
111 Cost., in fattispecie, simile a quella in esame, in cui malgrado l’inosservanza del
termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era
intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente
astratta possibilità dello svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione
del diritto di difesa dell’appellato.
Come già affermato da questa Corte l’inosservanza dei predetto termine non produce
alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse
di ordine pubblico processuale, ne’ su di un interesse dell’appellato, sempre che sia
rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve
intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.
Conseguenze pregiudizievoli, in violazione del principio di ragionevole durata del
processo, potrebbero riverberarsi solo dallo spostamento dell’udienza di discussione a
cagione del ritardo della notificazione del ricorso, causando un irragionevole
allungamento dei tempi del processo. Cass., Sent n.

8685 dei 31/05/2012; Cass.

Sent. N. 26489 del 30/12/2010 .
Gli altri motivi sono assorbiti . La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra
sezione della corte d’appello di Roma che provvederà anche alle spese del giudizio di
cassazione

P.Q.M.
4

provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.” – riguarda una

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
Corte d’appello di Roma che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Roma 25 febbraio 2015

il Consigliere estensore

il Presidente

t

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