Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10281 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 19/04/2021), n.10281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 7854/2020

R.G., sollevato dal Tribunale di Palmi con ordinanza del 17/02/2020

nel procedimento vertente tra:

S.M., da una parte, e TRENITALIA SPA, dall’altra, ed

iscritto al n. 708/2015 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio

proposta dal Tribunale di Palmi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Palmi ha sollevato d’ufficio, con ordinanza del 17 febbraio 2020, regolamento di competenza nel giudizio riassunto dopo la pronuncia del Giudice di pace che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere la querela di falso proposta in via incidentale da S.M. nel giudizio di opposizione avverso verbale di accertamento n. 44877 a lei notificato in data 12 luglio 2010 da personale di Trenitalia s.p.a. per esserle stato contestato di viaggiare in treno sprovvista di biglietto.

Nessuna delle parti – sebbene ritualmente notificato a mezzo pec in data 18 febbraio 2020 il conflitto – ha svolto attività difensiva ex art. 47 c.p.c..

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (Cass. n. 23106 del 2015; Cass. n. 16143 del 2015; Cass. n. 16888 del 2013; Cass. n. 11185 del 2008).

Per questa Corte la preclusione del potere di elevazione del conflitto discende dal coordinamento della norma di cui all’art. 45 c.p.c. con quella di cui all’art. 38, che prevede la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza per materia, di quella per valore e di quelle per territorio nei casi previsti dall’art. 28 non oltre l’udienza di cui all’art. 183 (Cass. 17 aprile 2015 n. 7834; Cass. 20 luglio 2011 n. 15951; Cass. 17 marzo 2006 n. 5962; Cass. 6 ottobre 2005 n. 19488; Cass. 21 maggio 2004 n. 9768; Cass. 5 dicembre 2003 n. 18680; Cass. 5 febbraio 2002 n. 1553).

Con riferimento alla disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., è stato di recente affermato che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione non implica necessariamente una contestuale decisione sulla competenza, essendo sufficiente che il giudice indichi alle parti la sussistenza della relativa questione in modo chiaro e preciso, sicchè, dopo la tempestiva indicazione alle parti della questione di competenza, ben può la decisione essere assunta dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. (Cass. 7 febbraio 2017 n. 3220). Il coordinamento posto dalla giurisprudenza fra art. 45 c.p.c. ed art. 38 c.p.c. pone il problema, a fronte dell’arresto appena citato, se anche in materia di conflitto di competenza sia sufficiente il rilievo alla prima udienza di comparizione delle parti e la richiesta di regolamento possa essere formulata quindi all’udienza successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c..

Recente decisione di questa Corte (Cass. n. 3220 del 2017), afferma che l’art. 38 c.p.c. contempla una duplicità di poteri processuali e di atti che ne rappresentano la manifestazione, il potere di rilevare, entro il termine stabilito dalla legge, ed il potere di decisione. La distinzione fra rilievo e dichiarazione (o decisione) è stata delineata in modo netto da Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014 n. 26242 e n. 26243 ove si distingue, a proposito della diversa materia delle nullità negoziali, fra “rilevazione” e “dichiarazione”. La logica di tale distinzione è che la rilevazione ha quale effetto l’instaurazione del contraddittorio in ordine alla questione rilevata, alla stessa stregua del contraddittorio che si stabilisce in relazione alle eccezioni sollevate dalla parte, e rappresenta un segmento procedimentale distinto da quello successivo della dichiarazione la quale in astratto, all’esito del contraddittorio fra le parti, può anche essere di segno differente rispetto a quanto rilevato.

A prescindere dalla praticabilità con riferimento alla questione di competenza della scissione fra rilievo e dichiarazione, è comunque evidente che una tale duplicità di poteri (e di atti) non è contemplata dall’art. 45 c.p.c., il quale si limita a prevedere che il giudice ad quem, “se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza”. L’unico atto previsto dalla legge è quello della richiesta del regolamento quale esercizio del potere di sollevare il conflitto di competenza. Concependo il processo civile come coordinamento fra i poteri dell’attore, del convenuto e del giudice, nel senso che l’esercizio del potere di un soggetto è strettamente coordinato all’esercizio del potere dell’altro soggetto o degli altri soggetti, il potere di richiedere il regolamento di competenza è strettamente coordinato a quello di riassunzione del processo dopo la dichiarazione di incompetenza da parte del giudice a quo e ne rappresenta l’effetto processuale, ove il giudice ritenga di essere a sua volta incompetente. Fra la riassunzione della parte e la richiesta del giudice non si interpone un diverso potere di rilevazione, sicchè alla riassunzione non può che seguire l’elevazione del conflitto.

La sede deputata per la richiesta del regolamento di competenza è dunque l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.. Non è possibile così divaricare il rilievo della questione, da esercitare non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., dalla fase processuale della dichiarazione di incompetenza. Svoltasi l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. è precluso il potere di elevazione del conflitto.

Del resto la ragione immanente alla divaricazione fra rilevazione e dichiarazione, l’instaurazione del contraddittorio, non ha motivo di emergere in sede di conflitto di competenza perchè innanzi al giudice ad quem il contraddittorio, in tutte le sue manifestazioni (dalla questione della competenza allo scopo di sollecitare la denuncia ex officio del conflitto di competenza all’esistenza stessa del presupposto del potere di richiedere il regolamento di competenza), ben può dispiegarsi nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., dopo che il giudice a quo ha declinato la propria competenza e la causa è stata riassunta, sicchè non ha ormai più senso la scissione rilevazione/dichiarazione.

Il contraddittorio può inoltre insorgere anche per iniziativa del giudice ritenuto competente ma non per effetto dell’esercizio di un potere di rilevazione, come si è visto non previsto dalla norma. Ed invero, siccome presupposto della richiesta di regolamento è che il giudice ad quem ritenga di essere a sua volta incompetente, può essere necessaria al fine di raggiungere tale conclusione l’assunzione di sommarie informazioni (in parallelo a quanto peraltro previsto dall’art. 38 c.p.c., u.c.). L’attività istruttoria da svolgere, strettamente necessaria per l’eventuale elevazione del conflitto di competenza, non consegue ad un rilievo della questione di competenza, ma è funzionale alla richiesta di cui all’art. 45 c.p.c..

L’assunzione di sommarie informazioni resta così all’interno del ciclo dell’esercizio del potere di richiesta del regolamento ed è strumentale ad esso, precedendo l’eventuale richiesta. Se all’esito dell’assunzione delle sommarie informazioni il giudice ritenga di essere a sua volta incompetente, deve senza indugio richiedere il regolamento di competenza. Diversamente resta precluso l’esercizio del potere di elevazione del conflitto. La richiesta di regolamento segue senza soluzione di continuità l’assunzione di informazioni quali articolazioni di un’unica vicenda processuale che resta circoscritta all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. o a quella immediatamente successiva fissata per l’assunzione delle sommarie informazioni, ove l’istruttoria strumentale all’elevazione del conflitto non si sia potuta svolgere o ultimare nella prima udienza.

Il punto centrale è che – come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. di recente, Cass. n. 21944 del 2018) – “il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, senza che possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., salvo che debba assumere sommarie informazioni per valutare se elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità l’assunzione delle dette informazioni”.

Nel caso di specie – come si evince dal fascicolo d’ufficio – il giudice ha sollevato il conflitto dopo più di quattro anni di trattazione della causa, con prima udienza svoltasi il 30.09.2015, a cui ha fatto seguito la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, la formulazione, l’ammissione e l’espletamento delle prove orali, senza che nel corso di svolgimento delle attività, di trattazione ed istruttorie, il giudice abbia mai posto in contestazione la questione di competenza. Solo dopo l’udienza del 20.01.2020, rimessa la causa sul ruolo dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, è stato proposto il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c.

Si palesa allora la preclusione all’esercizio del potere di elevazione del conflitto di competenza, in quanto il giudice, senza neanche rilevare la questione, ha disposto una serie di rinvii di udienza, non giustificati certo dall’assunzione di informazioni per l’elevazione del conflitto, ma per vera e propria trattazione ed istruzione della causa,

Il conflitto va pertanto dichiarato inammissibile per essersi verificata la preclusione del potere previsto dall’art. 45 c.p.c..

Le parti vanno pertanto rimesse davanti Tribunale di Palmi.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali, atteso che la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promovibile a mente dell’art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatti, sicchè non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata (Cass. n. 1167 del 2007; Cass. n. 7596 del 2011); nè peraltro le stesse hanno svolto attività defensionale in questa fase.

PQM

La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento d’ufficio della competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

 

 

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