Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10281 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10281 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 17280-2008 proposto da:
VISCARDI

VALERIA

(c.f.

VSCVLR54H53D332J),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,
presso l’avvocato DEL BUFALO LAURA, che la

Data pubblicazione: 12/05/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROMANO VITTORIO, giusta procura in calce al
2014

ricorso;
– ricorrente –

163

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale

1

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso
l’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DONATI GIAMPIERO, giusta procura speciale per

CARLO BOGGIO di TORINO – Rep.n. 114735 del
3.7.2008;

avverso la sentenza n.

controricorrente

35/2008 della CORTE

D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 22/01/2014 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato NICOLA
RIVELLESE, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

ul

Notaio

il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso decreto ingiuntivofemesso dal Presidente del Tribunale di
Bergamo in data 18/01/19931a favore della Banca Provinciale Lombarda, — Filiale di
Locate Triulzi -, per saldo negativo di conto corrente, per l’importo di lire
114.629.966 nei confronti di Viscardi Valeria, l’ingiunta proponeva opposizione,
elevati, ricavati dalla vendita di titoli, per un valore nominale di lire 1.000.000.000,
dei quali essa era titolare, mentre la banca aveva abusivamente incamerato tali
titoli. Chiedeva pertanto la restituzione della residua somma.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi
l’opposizione.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 18/2/2004, rigettava
l’opposizione .
Con citazione ritualmente notificata, proponeva appello la Viscardi.
Costituitosi il contraddittorio, l’Istituto Bancario San Paolo spa (incorporante la
Banca Provinciale Lombarda) ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 22/01/2008,
rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione la Viscardi, che pure deposita memoria per
l’udienza.
Resiste con controricorso la Intesa San Paolo spa, successore.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2727 c.c. e 116 cpc,
nonchè vizio di motivazione, in ordine all’utilizzo fraudolento da parte della banca
di un documento mai rilasciatole e “costruito” dalla banca stessa con abuso di un
modulo firmato in bianco.
Con il secondo ,violazione degli artt. 1272, 1936, 1937 c.c., là dove la sentenza
afferma, che nella parte del documento in cui la Viscardi dichiara di assumere il

sostenendo che il debito avrebbe dovuto essere compensato con importi assai più

debito di un terzo ( Guanella Trasporti S.p.A.) dovesse ravvisarsi un’ espromissione
ovvero un accollo cumulativo, nonché un mandato in rem propriam.
Quanto al primo motivo, va precisato che, in sostanza, la ricorrente propone motivi
e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una
sentenza, caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
Il giudice a quo esclude che sussistano una serie di indizi gravi, precisi e concordanti,
asseritamente firmato in bianco dalla Viscardi.
L’odierna ricorrente, secondo il giudice a quo, indica una serie di fatti che attengono
a vicende differenti, nulla avendo a che vedere con la questione del preteso
riempimento abusivo. In particolare la sentenza impugnata precisa che dalla
comparazione di due scritture private del 2/3 e 13/4/1992, non emerge affatto un
grave indizio circa il riempimento abusivo della seconda scrittura,da parte della
banca; precisa il giudice a quo che si tratta, per entrambi i documenti, di un
modtkgià predisposto dalla banca stessa, nel quale lo spazio bianco era costituito
dal nome del soggetto obbligato: una prima volta fu inserito quella della Viscardi e
una seconda volta ( con la più recente scrittura ) quello di Guanella Trasporti S.p.A..
Né si può dire — così la sentenza impugnata — che la Viscardi non avesse alcun
interesse a garantire la Guanella: esistevano in realtà alcune relazioni tra i due
soggetti, che andavano al di là di un mero rapporto di lavoro subordinato.
Va quindi rigettato il primo motivo, in quanto infondato.
Quanto al secondo motivo, appare corretta la qualificazione della fattispecie
effettuata dal giudice a quo: si trattava di scrittura privata tra la Viscardi e la Banca,
nella quale in un unico contesto la prima non si limitava a garantire il debito che la
società aveva nei confronti della banca, ma si obbligava, secondo la lettera ( ”
quanto da noi dovutovi”) , nel senso di assumere il debito in via cumulativa e
solidale con il debitore Guanella Trasporti S.p.A.. Il secondo atto giuridico contenuto
nella scrittura è costituito — così la sentenza impugnata — da un mandato in rem
propriam , con cui la Viscardi autorizzava la Banca a rivalersi sui titoli che essa aveva
depositato presso la banca, a copertura e pagamento del debito della Guanella
Trasporti S.p.A..
La qualifica, immune da vizi giuridici e sorretta da motivazione adeguata, spetta al
giudice del merito ed è insuscettibile di controllo in questa sede. E’ bensì vero

circa la prova dell’abusivo riempimento da parte della Banca del foglio

quanto afferma la ricorrente circa un criterio distintivo tra espromissione e
fideiussione: nella prima si verifica / per l’intervento dell’espromittentej un
mutamento del lato passivo di un rapporto obbligatorio, già preesistente,che resta
unico; nella seconda è essenziale il sorgere di un nuovo rapporto obbligatorio tra
creditore e fideiussore in posizione accessoria, attinente anche ad obbligazioni
future ( tra le altre, Cass.n. 26863 del 2008; Cass. N. 24891 del 2009 ).Ma, nella
specie, il giudice a quo richiama appunto la sussistenza di una espromissione,
sembra ammettere in sostanza la stessa ricorrente, escludendosi quindi la necessità
di una previa fideiussione.
Va pertanto rigettato anche il secondo motivo.
Conclusivamente va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida in C. 8.000.00 per compensi, C. 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.

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rGenoval 22 gennaio 2014

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