Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10281 del 02/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10281 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 353-2011 proposto da:
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584 – Direzione e
Coordinamento di Equitalia spA ed appartenente al
Gruppo Equitalia – Agente della Riscossione per le
Province di Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Latina,
Livorno, Roma, Rieti, Siena, Viterbo in persona
dell’amministratore Delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76,
2013
1200

presso lo studio dell’avvocato VARI’ PASQUALE, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
rrente contro

Data pubblicazione: 02/05/2013

MARCHIONNE MARINA,
AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Civitavecchia;

intimate

avverso la sentenza n. 192/3/2009 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA del 9.10.09, depositata

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 14/02/2013 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

il 21/12/2009;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto: iscrizione ipoteca
Reg. Gen. 353/2011

INTIMATO: Marina Marchionne

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Equitalia Gerit spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio 192/03 /09 del 21 dicembre 2009 che dichiarava inammissibile l’appello
dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva affermato la illegittimità
dell’ipoteca iscritta su immobile di proprietà del contribuente.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. In quanto contesta l’interpretazione dell’art. 53, 2°
comma del D. Legs. 546/1992 enunciata dal giudice di merito che erroneamente ha ritento che
l’obbligo di provvedere al deposito dell’atto di impugnazione presso il giudice di primo grado
sia posto a carico di tutti gli appellanti, qualunque sia la procedura di notifica seguita. Il
giudice di merito dovrà dunque valutare la ammissibilità dell’appello tenendo presente che
l’obbligo di cui sopra non è posto a carico di chi provveda alla notifica mediante ufficiale
giudiziario.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
Pqm

La Corte accoglie il riscorso. Cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia avanti ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 14 febbraio 2013
e relatore

RICORRENTE: Equitalia Gerit spa

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