Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10280 del 29/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11785-2019 proposto da:
AGENZIA. DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO NATALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8518/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. R.C. impugnava l’avviso di contestazione a mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate comminava le sanzioni derivanti dall’indebito utilizzo in compensazione per gli anni 2011-2013 da parte della contribuente di crediti sorgenti da “Carbon Tax” oggetto di un avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Dogane
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta rigettava il ricorso sulla scorta dell’infondatezza delle doglianze del ricorrente in merito alla decadenza dei benefici.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello rilevando che l’annullamento delle sanzioni discendeva dalla decisione del coevo procedimento promosso dal contribuente avverso l’atto impositivo dell’Agenzia delle Dogane che aveva riconosciuto in favore della R. i benefici fiscali.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. R.C. si è costituita depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con l’unico motivo di impugnazione denuncia il ricorrente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver reso la CTR una sentenza priva di motivazione o, in ogni caso con motivazione apparente non essendo state spiegate le regioni per le quali alla luce della sentenza che ha sancito la spettanza dei benefici della R. le sanzioni irrogate sarebbero illegittime.
La controversia non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria e, pertanto, va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020