Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10280 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11785-2019 proposto da:

AGENZIA. DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VINCENZO NATALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8518/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. R.C. impugnava l’avviso di contestazione a mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate comminava le sanzioni derivanti dall’indebito utilizzo in compensazione per gli anni 2011-2013 da parte della contribuente di crediti sorgenti da “Carbon Tax” oggetto di un avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Dogane

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta rigettava il ricorso sulla scorta dell’infondatezza delle doglianze del ricorrente in merito alla decadenza dei benefici.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello rilevando che l’annullamento delle sanzioni discendeva dalla decisione del coevo procedimento promosso dal contribuente avverso l’atto impositivo dell’Agenzia delle Dogane che aveva riconosciuto in favore della R. i benefici fiscali.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. R.C. si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di impugnazione denuncia il ricorrente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver reso la CTR una sentenza priva di motivazione o, in ogni caso con motivazione apparente non essendo state spiegate le regioni per le quali alla luce della sentenza che ha sancito la spettanza dei benefici della R. le sanzioni irrogate sarebbero illegittime.

La controversia non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria e, pertanto, va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA