Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10280 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS)

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO

72, presso lo studio dell’avvocato SCIMONE MARIO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

T.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell’avvocato DE

GIOVANNI FILIPPO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;

udito l’Avvocato GRANATO AUGUSTO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DE GIOVANNI FILIPPO, difensore del controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo del

ricorso, assorbimento del 2^ motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 giugno 2001 il Tribunale di Roma – adito dal condominio dell’edificio sito in quella citta’ in via (OMISSIS) nei confronti di T. N. – condanno’ la convenuta alla rimozione di una copertura che aveva realizzato, mediante strutture metalliche fisse, su un proprio terrazzo a livello del fabbricato, in violazione del regolamento condominiale contrattuale che vietava di occupare anche con costruzioni provvisorie i cortili, i lastrici solari e i terrazzi dello stabile.

Impugnata dalla soccombente, la decisione e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 27 gennaio 2004 ha rigettato la domanda di riduzione in pristino proposta dal condominio, rilevando che con i documenti prodotti in secondo grado T.N. aveva dimostrato che il manufatto risaliva almeno al 1969 e considerando che quindi si era “verificata la prescrizione acquisitiva della servitu’ di appoggio sulla balaustra di proprieta’ condominiale”.

Contro tale sentenza il condominio ha proposto ricorso per Cassazione, in base a due motivi.

T.N. si e’ costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso il condominio lamenta, rispettivamente, che la Corte d’appello e’ incorsa:

– in “violazione ed errata applicazione di norma di legge (art. 345 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, per aver accolto l’eccezione di usucapione formulata soltanto in secondo grado da T.N., la quale davanti al Tribunale aveva dedotto, invece, l’avvenuta prescrizione estintiva del diritto fatto valere nei suoi confronti dall’attore;

– in “violazione ed errata applicazione di norma di legge (art. 1061 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto si e’ ritenuta suscettibile di usucapione una servitu’ non apparente, come quella in questione, in assenza peraltro degli elementi soggettivo e oggettivo di un possesso utile a tale modo di acquisto;

Le due censure possono essere prese in esame congiuntamente, poiche’ per una stessa ragione vanno disattese: investono la motivazione in diritto della sentenza impugnata, che e’ effettivamente erronea, ma richiede soltanto di essere corretta, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 4, poiche’ comunque la decisione e’ giuridicamente esatta.

Impropriamente la Corte d’appello ha ravvisato nella specie una ipotesi di “prescrizione acquisitiva” di un diritto di servitu’, da parte di T.N.. Invece l’avere costei costruito nel 1969 il manufatto in questione, in contrasto con il divieto sancito nel regolamento condominiale contrattuale, aveva comportato la violazione della servitu’ altius non tollendi gravante sull’unita’ immobiliare di sua proprieta’ a vantaggio della generalita’ degli altri condomini; il decorso, da allora, di oltre venti anni ha dato luogo quindi ad un effetto non gia’ “acquisitivo” di una nuova servitu’, bensi’ “estintivo” di quella preesistente: “nelle servitu’ negative nelle quali l’esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, il non uso si identifica nella mancata osservanza dell’onere di riattivazione del diritto successivamente ad un evento che lo abbia violato e tale evento si produce per il solo verificarsi di un fatto che ne ha impedito l’esercizio; pertanto, qualora sia stata convenzionalmente costituita una servitus altius non tollendi con precisa determinazione del suo limite di altezza, il mancato uso dello ius prohibendi da parte del proprietario del fondo dominante, nonostante la costruzione sul fondo servente di un edificio di altezza superiore al limite convenzionalmente fissato, per un periodo di oltre venti anni, comporta l’estinzione della servitu’ per prescrizione nei limiti segnati dalla dimensione della costruzione eseguita e mantenuta” (Cass. 5 dicembre 1997 n. 12350, 16 gennaio 1998 n. 326).

Sono dunque inconferenti le deduzioni del ricorrente, con le quali si contesta che T.N. potesse aver acquisito per usucapione una qualche servitu’ positiva e avesse fatto valere tempestivamente tale suo preteso diritto. Dai fatti accertati in sede di merito – e non contestati dal condominio – e’ derivata invece l’estinzione per prescrizione della servitu’ negativa cui era soggetta la porzione immobiliare appartenente alla stessa T.N.. E’ questa la ragione dell’inaccoglibilita’ della domanda di riduzione in pristino proposta dal condominio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili nell’incongruenza presente nella motivazione in diritto della sentenza impugnata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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