Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10280 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 19/04/2021), n.10280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 7712-2020 proposto da:

C.R., difensore di B.C., F.C., P.M.,

BA.DO., M.A., V.S.,

MA.AL.PI.AU., BO.WI., S.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AL QUARTO MIGLIO 50, presso il proprio

studio, rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 6036/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con l’ordinanza della Sezione Sesta – 2, 28 febbraio 2019 n. 6036, l’Avv. C.R. ha avanzato, con ricorso notificato a mezzo pec il 21 febbraio 2020, istanza di correzione nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, nella misura di Euro 1.700,00, oltre a spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge, che per mero errore materiale, ha omesso di distrarre in favore dell’Avv. C.R. quale difensore antistataria dei controricorrenti, BO.WI., B.C., BA.DO., F.C., MA.AL.PI.AU., M.A., P.M., S.G., V.S., così dichiaratasi.

L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’accoglimento dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta è stata notificata all’avvocato del ricorrente.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.

Premesso che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato da BO.WI., B.C., BA.DO., F.C., MA.AL.PI.AU., M.A., P.M., S.G., V.S., a seguito di ricorso introduttivo dinanzi a questa Corte proposto dal Ministero della giustizia e definito dalla ordinanza di questa Corte n. 6036 del 2019, l’avv. C.R., loro difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come “procuratore antistatario”.

Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009).

Pertanto, l’ordinanza n. 6036 del 2019 va corretta, nella parte motiva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti BO.WI., B.C., BA.DO., F.C., MA.AL.PI.AU., M.A., P.M., S.G., V.S., devono essere distratte in favore dell’avv. C.R..

Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 6036 del 2019 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l’espressione “che si liquidano come da dispositivo”, nella motivazione, e dopo “accessori come per legge” e prima del punto, nel dispositivo, si aggiunga quanto segue: “, con distrazione in favore dell’avv. C.R., dichiaratasi antistataria.” Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della integrazione così disposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

 

 

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