Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10280 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10280 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 12691-2011 proposto da:
OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA (c.f. 80016850820),
in persona del Commissario Straordinario pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

Data pubblicazione: 12/05/2014

MARESCIALLO PILSUDSKI, 118, presso l’avvocato
PAOLETTI FABRIZIO, rappresentata e difesa
2014
109

dall’avvocato RUBINO GIROLAMO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrentecontro

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COMUNE DI PALERMO;
– intimato –

avverso la sentenza n.

422/2010 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAOLETTI
FABRIZIO, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del primo motivo, accoglimento
del secondo motivo, assorbiti i restanti.

pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta dall’allora Opera
Pia Istituto per l’Assistenza all’Infanzia nei confronti del Comune di Palermo,
condannò l’ente convenuto a risarcire il danno subito dall’attrice per la perdita di un
terreno di sua proprietà, esteso 21.060 mq., occupato ed irreversibilmente
trasformato in difetto di emissione del decreto di esproprio e, ritenuta la natura

edificabile del bene, ricadente interamente in area PEEP, liquidò per tale titolo, in
applicazione dell’art. 5 bis comma 7 bis della I. n. 359/92, la somma, attualizzata alla
data della decisione, di £ 1.638.984.961 (€ 846.465,09), oltre agli interessi sulla
somma capitale di £ 1.356.712.720 anno per anno rivalutata.
La decisione, appellata in via principale dal Comune ed in via incidentale dall’Opera
Pia Istituto per l’Assistenza all’Infanzia (cui, nel corso del giudizio, è succeduta per
legge l’Opera Pia Istituto S. Lucia), è stata riformata dalla Corte d’Appello di Palermo
che, con sentenza del 22.3.2010, in accoglimento del primo motivo dell’appello
principale, ha ritenuto che il terreno, benché interamente inserito in area PEEP,
fosse privo di vocazione edificatoria in quanto destinato, nell’ambito di tale area, in
parte a viabilità ed in parte a verde pubblico ed ha liquidato il danno nella minor
misura di € 96.404,94, calcolata sulla scorta del criterio del valore agricolo medio di
cui agli artt. 15 e 16 della I. n. 865/71, oltre alla rivalutazione monetaria dal 1994 alla
data della decisione ed agli interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 1994
al saldo effettivo.
La sentenza è stata impugnata dall’Opera Pia Istituto Santa Lucia con ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.
Il Comune di Palermo non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 c.c. e 324
c.p.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Premette che con una
precedente sentenza, divenuta definitiva ed avente perciò autorità di giudicato
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esterno fra le parti, emessa all’esito di un altro giudizio in cui si dibatteva del
risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di una diversa porzione del
medesimo terreno per cui è causa, il Tribunale di Palermo aveva già accertato che il
suolo era edificabile perché interamente compreso in area PEEP e lamenta che la
corte territoriale abbia respinto l’eccezione da essa sollevata ai sensi dell’art. 2909
c.c. in base all’errato rilievo della mancanza di prova che la sentenza in questione

fosse divenuta irrevocabile, nonostante la circostanza risultasse documentata da
apposita certificazione
Il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto ciò che la ricorrente imputa al
giudice del merito non é di aver violato il disposto dell’art. 2909 c.c. né di avere
malamente apprezzato la prova documentale offerta, ma di avere, a causa di una
vera e propria svista di carattere materiale, erroneamente supposto inesistente la
prova di un fatto che risultava invece positivamente accertato (il passaggio in
giudicato della sentenza): la censura si risolve, pertanto, nella prospettazione di un
vizio revocatorio, denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
2) Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2043 e segg.
c.c., 15 e 16 della I. n. 865/71, dei principi giurisprudenziali in materia di aree
destinate alla costruzioni di alloggi di edilizia popolare e residenziale, oltre che vizio
di motivazione, lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto che il terreno
illegittimamente occupato, benché interamente inserito in zona PEEP, fosse privo di
vocazione edificatoria in quanto specificamente destinato, all’interno di tale zona, in
parte a viabilità ed in parte a verde pubblico.
Il motivo è fondato.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il
piano di edilizia economica e popolare conferisce, per la sua stessa approvazione, il
requisito dell’edificabilità legale a tutte le aree in esso inserite (Cass. nn. 19501/05,
4925/03, 12705/01), non essendo rilevante che, secondo le specifiche previsioni del
piano, alcune di tali aree siano destinate alla costruzione di strade o riservate a
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parchi e/o giardini posti a servizio della zona (Cass. nn. 19501/05 cit., 12966/04,
10555/04): come ben chiarito proprio nella sentenza n. 173/01 delle S.U. di questa
Corte, richiamata ma erroneamente applicata dal giudice d’appello, tali specifiche
previsioni non assumono carattere conformativo del territorio, ma costituiscono veri e
propri vincoli preordinati all’esproprio, in quanto limitati e funzionali all’interno di una

determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell’opera pubblica, e non possono
pertanto comportare mutamento della classificazione legale dei terreni che ne sono
oggetto.
All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed
il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che
liquiderà il danno tenendo conto, oltre che della natura edificabile del suolo, anche
della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 bis comma 7 bis della
I. n. 359/92 e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Restano assorbiti gli ultimi due motivi del ricorso, con i quali l’Opera Pia S. Lucia
lamenta, rispettivamente, che la corte territoriale abbia liquidato il danno da perdita
del terreno ritenuto non edificabile sulla scorta del VAM, anziché in misura
corrispondente al valore di mercato del bene, e che abbia compensato per la metà le
spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo ed accoglie il secondo motivo del ricorso,
assorbiti il terzo ed il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 16 gennaio 2014
Il co

liere est.

Il Pr

zona urbanistica omogenea a diversa destinazione generale ed incidenti su beni

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