Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10280 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Marongiu Gianni

e dall’avv. D’AYALA VALVA Francesco, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma in viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma;

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 64/41/08, depositata l’11 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Francesco D’Ayala Valva per il ricorrente.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il contribuente, socio accomandatario della R.G. di Rivellini A & C s.a.s., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto contro un avviso di recupero di credito di imposta, sul rilievo che la società lo avesse indebitamente utilizzato.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

2. – Decidendo sul ricorso, va dichiarata la nullità del procedimento, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08).

Il principio è ovviamente applicabile anche in ipotesi di recupero di un credito di imposta vantato dalla società”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Napoli;

che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata, cassa e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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