Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1028 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1028 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 12990-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO
PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

PERINI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO MASSIMO,

Data pubblicazione: 20/01/2014

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1126/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che insiste per
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso; in subordine conclude per Q.L.C. (questione di legittimità
costituzionale).
FATTO E DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio
La Corte d’appello di Firenze, rigettando il gravame dell’INPS, ha
affermato il diritto di Perini Luca alla rivalutazione contributiva per
esposizione all’amianto, osservando che dopo una prima domanda
amministrativa risalente al 2002 — rispetto alla quale era maturata la
decadenza, per essere l’azione giudiziale stata intrapresa nel luglio
2009-, l’interessato aveva presentato una seconda domanda
amministrativa nel maggio 2009, rispetto alla quale non era maturato il
termine decadenziale di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970. Osservava
che il diritto a pensione è imprescrittibile, mentre sono soggetti a
prescrizione solo i ratei pensionistici, di talché l’inerzia di chi abbia
maturato il diritto al trattamento pensionistico non rileva se non ai
limitati fini della eventuale perdita dei ratei prescritti e, analogamente,
Ric. 2012 n. 12990 sez. ML – ud. 14-11-2013
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FIRENZE del 25.10.2011, depositata il 22/11/2011;

in tema di decadenza ex d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, art. 47, e legge 1
giugno 1991 n. 166, art. 6, l’inerzia del titolare del diritto non può
determinare la perdita del diritto al trattamento pensionistico, ma solo
la perdita dei ratei maturati.
L’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con unico

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis,
secondo comma, c.p.c..
Con unico motivo l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione
del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3,
censura la sentenza che erroneamente aveva ritenuto ammissibile una
seconda domanda amministrativa benché l’interessato fosse già incorso
nella decadenza di cui all’art. 47 cit., accertata in un precedente
giudizio.
Il ricorso è manifestamente fondato.
L’assicurato, che ha presentato una seconda domanda
amministrativa, dopo una prima (risalente al 2002) rispetto alla quale
era decaduto dall’azione (proposta solo nel 2009), sostiene: a) che la
decadenza non può trovare applicazione in sede di richiesta di
rivalutazione contributiva, che non equivale a domanda di pensione,
ma incide solo sulla successiva fase di quantificazione e liquidazione
del trattamento pensionistico; b) che, comunque, doveva considerarsi
ammissibile una seconda domanda amministrativa, in quanto
l’eventuale decadenza già maturata poteva colpire solo i ratei pregressi,
dovendo tale conclusione trarsi dal principio secondo cui il diritto a
pensione è irrinunciabile e imprescrittibile.
Occorre premettere che questa Corte, decidendo numerose analoghe
controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n.
Ric. 2012 n. 12990 sez. ML – ud. 14-11-2013
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motivo. Perini Luca resiste con controricorso.

1629 del 2012; sent. 11094 e 11400 del 2012), si è espressa affermando
il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R.
n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992,
art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per
le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla

promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna
pensione.
Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio
riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la
determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella
previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale,
all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della
contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto
dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Non vale richiamare in senso contrario, per le domande giudiziarie
presentate dai già pensionati, la sentenza n. 12720/2009 di questa
Corte in base all’assunto che, in tali casi, si tratta non di conseguimento
del trattamento di pensione, ma di incremento di quello già liquidato.
Come infatti osservato in recenti pronunce di questa Corte (v. tra tutte,
Cass. sent. n. 11400 del 2012), con le domande tese ad ottenere il
beneficio in questione non si fa valere il diritto al ricalcolo della
prestazione pensionistica o una rivalutazione dell’ammontare dei
singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede
di determinazione amministrativa, bensì “il diritto a un beneficio che,
seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi,
Ric. 2012 n. 12990 sez. ML – ud. 14-11-2013
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maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse

strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia,
operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti
propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe
sorto) — in base ai criteri ordinari — il diritto al trattamento
pensionistico (basti pensare che l’esposizione all’amianto e la sua

dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente
previdenziale attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne
dimostrazione” (Cass. sent. n. 11400/2012 cit, in motivazione).
Trattasi quindi di un diritto che non si identifica né con il diritto a
pensione (irrinunciabile e imprescrittibile) e nemmeno con il diritto alla
riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico. Esso ha una sua
propria individualità, quale autonomo beneficio previdenziale che, pur
incidendo sul trattamento pensionistico mediante la rivalutazione di
un periodo contributivo, è ancorato a ben precisi presupposti, distinti
da quelli propri del trattamento previdenziale sul quale detto
beneficio è destinato ad incidere.
E’ dunque infondato l’assunto secondo cui nella fattispecie non
sarebbe applicabile la decadenza sostanziale, essendo la domanda
diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica, dovendo al contrario
ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte, sin dalla sentenza
n. 12685 del 2008, secondo cui si tratta di rivalutare non già
l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a
calcolare la pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare
le disposizioni legislative sulla decadenza. Per analoghe ragioni è altresì
manifestamente infondato l’altro assunto, relativo all’operatività della
decadenza soltanto con riferimento ai ratei di pensione pregressi.
Priva di fondamento è poi la tesi, accolta dalla sentenza impugnata,

diretta a valorizzare la presentazione di una successiva domanda,
Ric. 2012 n. 12990 sez. ML – ud. 14-11-2013
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durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto

posteriore alla già maturatasi decadenza; la funzione della decadenza
sostanziale è infatti quella di tutelare la certezza delle determinazioni
concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex
plurirnis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e,
quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un

ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il
venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi. Come osservato
più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite
(sent. n.12718 del 2009), la decadenza sostanziale di cui si discute “è di
ordine pubblico” (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto dettata “a
protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni
concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” ed è
pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(con il solo limite del giudicato).
Va quindi ribadito quanto osservato da Cass. ord. n. 8926 del 2011,
secondo cui, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il
conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla
maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad
ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la
rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai
fini del riconoscimento della prestazione posto che l’istituto mira a
tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di
spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera
riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti
decadenziali già verificatisi.
Quanto al richiamo fatto dalla Corte territoriale alla sentenza di questa
Corte n. 15521/2008, secondo la quale la decadenza da una domanda
Ric. 2012 n. 12990 sez. ML – ud. 14-11-2013
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meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si

di riscatto del corso di laurea non ne preclude la riproposizione, è
sufficiente osservare che tale affermazione è riferita a una fattispecie
ricadente nel regime della decadenza anteriore alle innovazioni
apportate dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, quando ancora, cioè, alla
decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, si attribuiva

perdita del diritto tardivamente azionato (v. in tal senso Cass. n. 11400
del 2012).
In conclusione, non ravvisandosi i presupposti per un mutamento
giurisprudenziale di questa Corte, va dichiarato manifestamente
fondato il ricorso proposto dall’INPS.
Parte resistente ha chiesto, in via subordinata rispetto al rigetto del
ricorso, che sia sollevata questione di illegittimità costituzionale in
relazione ai seguenti quesiti:
1) “se viola gli artt. 3 e 38 Cost. l’art. 47, secondo comma, d.P.R. citato
come modificato dall’art. 4 delle legge n. 348 del 1992 nella parte in
cui, nella ritenuta abrogazione implicita dell’art. 6 della legge n. 166 del
1991, comporta, una volta intervenuta la decadenza triennale per
l’azione giudiziaria, l’inammissibilità della domanda e l’estinzione del
diritto a tutti i ratei arretrati e non solo a quelli per i quali la decadenza
è maturata; e ciò tanto più nei casi in cui (come quello in esame) è
preclusa la presentazione di altra domanda amministrativa”;
2) “se viola gli artt. 3 e 38 Cost. l’art. 47, secondo comma, d.P.R. citato
come modificato dall’art. 4 delle legge n. 348 del 1992 nella parte in cui
alla predetta decadenza triennale verrebbe riconosciuto l’effetto
estintivo della perdita del diritto all’intera prestazione previdenziale,
ledendo in tal modo la garanzia costituzionale ai trattamenti
pensionistici, il cui diritto è imprescrittibile e non sottoponibile a
decadenza, con ulteriori effetti negativi sul diritto di difesa”.
Ric. 2012 n. 12990 sez. ML – ud. 14-11-2013
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carattere soltanto procedimentale e, quindi, tale da non comportare la

La questione è manifestamente infondata, come già affermato da
questa Corte in precedenti pronunce rese in analoghe controversie.
Così Cass. n.11094 del 2012 ha affermato che “manifestamente
infondata, infine, è la questione di legittimità costituzionale del D.P.R.
n. 639 del 1970, art. 47 e D.L. n. 103 del 1991, art. 6 – se interpretati

all’art. 38 Cost.. Di contro alla tesi del ricorrente – secondo cui una
siffatta interpretazione contrasta con il tenore letterale dell’art. 6, che
espressamente circoscrive l’ambito di operatività della decadenza ai soli
“ratei pregressi” delle prestazioni previdenziali (per il che ne
rimarrebbero escluse le domande proposte da un soggetto non
pensionato, stante l’evidente insussistenza, nel suo caso, di ratei
pregressi di pensione) e si risolve nel sacrificare un diritto
costituzionalmente garantito – va osservato che le ripetute disposizioni
di legge operano anche con riguardo a prestazioni previdenziali non
divisibili in ratei; che, comunque, nel caso del beneficio previsto dalla
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, si tratta di rivalutare non già
l’ammontare di singoli ratei di pensione, bensì i contributi previdenziali
necessari a calcolare la pensione originaria; infine, che la soggezione
del relativo diritto alla decadenza dall’azione giudiziaria comporta
unicamente la non applicazione del più favorevole sistema di calcolo
delle contribuzione versata nel periodo di esposizione all’amianto e
non certo la perdita del diritto alla pensione che, solo, dovrà essere
calcolata in base all’anzianità contributiva maturata secondo gli ordinari
criteri”.
In Cass. n. 6382 del 2012 è stato ulteriormente osservato che “La
sollevata questione di legittimità costituzionale della norma di cui
all’art. 47 per violazione dell’art. 38 Cost. (solo nella memoria
autorizzata) appare comunque manifestamente infondata in quanto il
Ric. 2012 n. 12990 sez. ML – ud. 14-11-2013
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nei sensi di cui alla sentenza impugnata – prospettata in riferimento

termine decadenziale appare congruo in ordine ad una piena ed
effettiva tutela e garanzia dell’interesse costituzionalmente garantito del
diritto a pensione, che – nel caso in esame – peraltro non viene affatto
travolto in quanto tale dalla norma in discussione. Si tratta di benefici
aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa, andavano poi rivendicati

avvenuto per fatto addebitabile al ricorrente, il quale certamente così
agendo non ha perso l’effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale)
riconosciutogli all’art. 38 Cost.”.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto delle difficoltà interpretative in tema di decadenza
dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali
ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è giustificata la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2013
Il Presidente

entro un termine del tutto ragionevole, al Giudice, il che non è

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