Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10279 del 29/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10279
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8191-2019 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURORA, 39,
presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GIORDANO, che la rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. 066363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 9820/20/2018 della COMMISSIONI? TRIBUTARIA
RIGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/09/2018; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. Banca Nazionale del Lavoro spa proponeva giudizio D.Lgs. n. 246 del 1992, ex art. 70, al fine di dare ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 389 del 6/7/1999 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nel procedimento promosso dall’istituto bancario avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso di somme indebitamente versate dalla contribuente a causa dell’errata liquidazione da parte dell’Ufficio del Registro di Napoli dell’imposta del registro applicata al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli il 21.3.1991 e registrato il 19.4.1991.
La CTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso
2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso sul presupposto che la sentenza passata in giudicato, dichiarando la cessazione della materia del contendere, non conteneva nè nel dispositivo nè nella motivazione alcuna decisione in merito ad una specifica prescrizione impartita all’Amministrazione.
5. Avverso la sentenza della CTP la BNL ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia si è costituita senza svolgere attività difensive.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con il primo e secondo motivo d’impugnazione viene denunciata violazione del D.Lgs. n. 246/546, artt. 46, 67 e 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si sostiene che anche la sentenza di cessazione della materia del contendere è idonea a fare stato sulle situazione di fatto accertata ed è quindi suscettibile di essere ottemperata per ripristinare l’integrità della posizione del ricorrente previo esame del contenuto della motivazione e delle domande proposte dalle parti; ciò anche in considerazione che, per costante giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza a differenza di quello esecutivo non presuppone un comando preciso e puntuale.
2 Ritiene il Collegio che la controversia non si pone in termini di immediata evidenza decisoria con riferimento alla questione, per la risoluzione della quale la ricorrente ha sollecitato la remissione della causa alle Sezione Unite, se la sentenza con cui il giudice tributario nel giudizio relativo ad una istanza di rimborso di tributo indebitamente versato dal contribuente, abbia dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 546 del 1992, per avvenuto riconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria sia o meno suscettibile di formare presupposto del giudizio di ottemperanza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70.
5.La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020