Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10279 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10279
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.B.M., D.R.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avv. ORLANDO ANTONIO, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Napoli (OMISSIS)) in
persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 37/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di NAPOLI del 20.2.08, depositata il 05/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 5/3/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Napoli (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento dell’opposizione proposta dai contribuenti sigg.ri S.B.M. e D.R.M. in relazione ad avviso di liquidazione di sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione di successione al sig. D.R. M..
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la S. ed il D.R. propongono ora ricorso per Cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Con il 1 MOTIVO i ricorrenti denunziano violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 MOTIVO denunziano insufficiente o omessa motivazione su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i motivi non recano la formulazione, rispettivamente, del quesito di diritto, e della chiara indicazione – nei termini delineati da questa Corte secondo cui essa deve indefettibilmente contenere, in una parte del motivo ad essa specificamente destinata autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002), la sintetica e riassuntiva indicazione:
a) del fatto controverso;
b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione;
c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.) – delle ragioni del denunziato vizio di motivazione.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ invero insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Ne’ puo’ rimettersi l’individuazione della suindicata chiara indicazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo” atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010