Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10279 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 19/04/2021), n.10279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3221-2020 R.G. proposto da:

NOVELLO CASE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO MARIA

GIOVANNI UBERTAZZI;

– ricorrente –

contro

“VIA CA. IL LABORATORIO PER L’ESTETICA E IL BENESSERE DI

F.E. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA

FONTANA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

BUSTO ARSIZIO, depositata i126/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che

conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e perché sia

ritenuta la competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza depositata il 27 novembre 2019, emessa nell’ambito del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. introdotto con ricorso notificato il 10 luglio 2019 dalla NOVELLO CASE s.r.l. nei confronti della Via Cavour 98 IL LABORATORIO PER L’ESTETICA E IL BENESSERE DI F.E. & C. s.n.c. per ottenere il pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di appalto stipulato dalle parti in data (OMISSIS), oltre ai costi aggiuntivi derivanti dalle varianti in corso di opera, ha declinato la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Pisa, ritenendo la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Busto Arsizio in quanto avente carattere vessatorio e non specificamente approvata, in mancanza di prova di una trattativa personalizzata, individuato con riferimento a tutti i possibili fori alternativi il Tribunale di Pisa quale giudice territorialmente competente per avere la società convenuta sede in (OMISSIS) (art. 19 c.p.c.), effettuati i lavori nel medesimo Comune, ove pure era stato concluso il contratto (art. 20 c.p.c.), non trovando nella specie applicazione il foro delle obbligazioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 1182 c.c., per indeterminatezza e illiquidità della somma pretesa.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto regolamento per competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., notificato il 27 dicembre 2019, l’originaria ricorrente, con il quale ha dedotto, con complessive quattro censure, la erronea valutazione dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., con il secondo la erronea valutazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., con il terzo (per mero errore materiale indicato come 2 motivo corrispondente al terzo) deduce la mancata formulazione da parte della società convenuta del foro relativo alla sede della Novello ((OMISSIS)) a fronte di obbligazioni pecuniarie liquide, con il quarto la conseguente erronea attribuzione delle spese processuali.

L’intimata s.n.c. ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c..

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con le prime tre censure la ricorrente lamenta la violazione della disciplina normativa processuale ritenuta rilevante e da applicare alla fattispecie in esame sotto plurimi profili.

Le doglianze sono prive di fondamento.

La controversia attiene – come peraltro riconosciuto anche dalla stessa Novello Case – a preteso corrispettivo, oltre a costi aggiuntivi derivanti dalle varianti in corso di opera, avente titolo in un rapporto di appalto stipulato fra le parti presso la sede della società convenuta, in (OMISSIS), ed evi eseguito.

Va preliminarmente rilevato che correttamente il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto ammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado dalla s.n.c. Via Ca.. Il laboratorio per l’estetica ed il benessere con riferimento ai criteri del luogo in cui ha sede la società convenuta, del luogo in cui è stato stipulato ed è stato eseguito il contratto di appalto, assolvendo all’onere di cui all’art. 38 c.p.c..

Si rappresenta, inoltre, che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell’art. 29 c.p.c., comma 2, un’enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Cass. 18 aprile 2000 n. 5030; Cass. 4 marzo 2005 n. 4757).

Tanto chiarito, la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda cosi come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito (Cass. n. 8950 n. 2006). Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto da tale ultima disposizione, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 12455 del 2010; Cass. n. 7674 del 2005).

Nella specie la Novello Case ha richiesto non solo il corrispettivo derivante dal contratto di appalto, ma anche i costi per le opere realizzate a seguito di varianti, tanto di avere concluso anche per la determinazione dell’importo in corso di causa. Da ciò l’agevole determinazione (e verifica) – anche alla luce delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17989 del 2016 – che la somma spettante non può essere certo essere determinata in virtù di un semplice calcolo matematico.

Ne consegue che la statuizione del giudice unico del Tribunale di Busto Arsizio che ha individuato nel Tribunale di Pisa il giudice territorialmente competente a conoscere della controversia de qua è conforme a diritto per avere la s.n.c. sede in Montopoli di Val D’Arno, luogo dove è stato, inoltre, concluso ed eseguito il contratto di appalto.

Va, pertanto, respinto il ricorso per regolamento di competenza e per l’effetto conferma la competenza per territorio del Tribunale di Pisa.

Le spese del regolamento vanno rimesse alla determinazione del Tribunale di Pisa, dinanzi al quale la causa proseguirà, previa riassunzione nel termine di legge.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto conferma la competenza esclusiva del Tribunale di Pisa, anche per la liquidazione delle spese del regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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