Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10279 del 12/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10279 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 7982-2011 proposto da:
LAEZZA

ASSUNTA

(c.f.

LZZCCT27L68A064F),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO
107,

presso

l’avvocato

NICOLA

BULTRINI,

Data pubblicazione: 12/05/2014

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCIANO
RAFFAELE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
107

contro

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (C.F. 01441681218),
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

1

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso
l’avvocato TIZIANA APUZZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ANGIOLILLO PIETRO, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente1227/2010

della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

16/01/2014

dal Consigliere Dott. MAGDA

CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato DE LUPIS
CLAUDIA, con delega, che si riporta;
udito,

per

il

controricorrente,

l’Avvocato

D’ANGIOLILLO PIETRO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
..

l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbiti i restanti.

4

k

avverso la sentenza n.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 7.4.2010, pronunciando nel giudizio
di opposizione alla stima proposto da Concetta Laezza nei confronti del Comune di
Casalnuovo, ha liquidato in € 5.932,81, oltre interessi, le indennità dovute all’attrice
per l’esproprio di una porzione di un terreno di sua proprietà.
La corte territoriale ha accertato che il suolo espropriato, destinato a strada di

progetto secondo lo strumento urbanistico vigente alla data di emissione del decreto
di esproprio, era privo di vocazione edificatoria ed ha pertanto determinato le
indennità sulla base del criterio tabellare (VAM). Ha inoltre escluso che l’esproprio
parziale avesse comportato un deprezzamento della parte residua dell’area.
La sentenza è stata impugnata da Concetta Laezza con ricorso per cassazione
affidato a tre motivi, cui il Comune di Casalnuovo ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L’ eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune di Casalnuovo
sul rilievo che i motivi di censura non sono corredati dai quesiti di diritto prescritti
dall’art. 366 bis c.p.c., è infondata deve essere respinta.
L’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal d. Ig.vo n. 6 n. 40/06, è stato infatti abrogato
dall’art. 47, 1° comma, lettera d) della I. n. 69/09, entrato in vigore il 4.7.2009, e
pertanto non é applicabile ai ricorsi per cassazione proposti, come il presente, contro
le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati dopo la data predetta.
2) Infondata è pure l’eccezione con la quale il Comune- premesso che nell’atto di
citazione la Laezza si era limitata a chiedere la liquidazione delle giuste indennità di
espropriazione e di occupazione – deduce l’inammissibilità del ricorso per la pretesa
novità della questione concernente la natura edificatoria del terreno, illustrata dalla
ricorrente nel primo motivo.
La domanda di accertamento della qualità, edificabile o meno, del suolo oggetto di
esproprio è infatti necessariamente compresa in quella di determinazione della
relativa indennità, atteso che proprio dal predetto accertamento dipende la
3

liquidazione delle somme spettanti al proprietario espropriato, cui il giudice deve
procedere autonomamente, individuando i corretti criteri indennitari applicabili al
caso di specie sulla base della legislazione vigente, senza essere vincolato alle
allegazioni (neppure se eventualmente concordi) delle parti (Cass. n. 8361/07,
13668/06, 18681/05).
3) Con il primo motivo di ricorso, Concetta Laezza, denunciando vizio di omessa

motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che la corte del merito
abbia liquidato le indennità in base al VAM sull’errato presupposto della natura
inedificabile del terreno, che era invece destinato a strada di servizio nell’ambito di
una zona F7(attrezzature sanitarie) edificabile.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che
l’indicazione nel PRG delle opere di viabilità, pur comportando l’inedificabilità delle
parti del territorio interessate, non concreta un vincolo preordinato all’esproprio, a
meno che non si tratti di destinazione assimilabile all’indicazione della rete stradale
all’interno e al servizio delle singole zone (art. 13 I. n. 1150/1942), come tali
riconducibili ad un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in previsione
non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare
dell’opera pubblica (cfr. Cass. nn. 15519/01, 24037/05, 7892/06, 13199/06).
La corte territoriale, affermando che il terreno di proprietà della Laezza é legalmente
inedificabile in quanto destinato a strada di progetto, ha dunque implicitamente
escluso che lo strumento urbanistico adottato dal Comune di Casalnuovo preveda la
realizzazione della strada all’interno ed a servizio di una singola zona a vocazione
edificatoria.
La Laezza, che sostiene, al contrario, che il terreno ricadrebbe interamente in zona
F7, nel cui ambito il vincolo di destinazione a strada risulterebbe meramente
preordinato all’esproprio, avrebbe pertanto dovuto indicare i dati documentali decisivi
(in particolare, il contenuto del certificato di destinazione urbanistica della particella
4

espropriata) di cui la corte d’appello avrebbe omesso la valutazione e dai quali si
ricaverebbe l’erroneità dell’accertamento della natura inedificabile del suolo. La
ricorrente ha invece dato per scontati i presupposti di fatto sui quali si basa il proprio
assunto, limitandosi a richiamare a sostegno della doglianza una serie di massime
giurisprudenziali (senza, peraltro, chiarire perché, ed in quali esatti termini, esse
dovrebbero trovare applicazione nel caso di specie) ed a dedurre, in via del tutto

generica, che il giudice del merito non avrebbe dato risposta alle contestazioni da lei
mosse alla ctu, non riportate, neppure in minima parte, nel motivo.
Può ben dirsi, in definitiva, che la censura in esame, difettando totalmente
dell’illustrazione delle circostanze atte ad evidenziare la denunciata carenza
motivazionale, non risponde al requisito della specificità richiesto dall’art. 366 n. 4
c. p.c.
4) Col secondo motivo di ricorso la Laezza, deducendo ulteriore vizio di motivazione
della sentenza impugnata, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta che la corte
territoriale abbia escluso che l’esproprio parziale abbia comportato un
deprezzamento della parte residua del fondo.
Il motivo deve essere respinto.
Risulta, in primo luogo, insussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia: il
giudice del merito ha infatti esaminato la domanda della ricorrente volta ad ottenere
la corresponsione di un’indennità commisurata al diminuito valore del terreno
parzialmente espropriato e l’ha respinta rilevando, per un verso, che l’area ablata ha
un’estensione pari appena al 13,5% del totale e, per l’altro, che la Laezza non ha
perso l’accesso alla porzione residua, che è anzi costeggiata dalla nuova strada.
La motivazione posta a fondamento della decisione è stata poi contestata dalla
ricorrente in via del tutto generica, senza la benché minima indicazione

degli

elementi istruttori, ignorati dalla corte territoriale, che avrebbero dovuto condurre
all’accoglimento della domanda (fatta eccezione per il richiamo a due fotografie
allegate alla ctu, di cui non è chiarita la decisività e che peraltro, proprio perché
5

prodotte dallo stesso tecnico incaricato dell’indagine, ben difficilmente potrebbero
valere a smentire le conclusioni da questi raggiunte e condivise dal giudice del
merito).
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità, per tale parte, della censura, sulla scorta
delle medesime considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo.
5) Va tuttavia rilevato che, a seguito della sentenza n. 181 del 2011 della Corte

Costituzionale ( che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, comma 4,
del d.l. 11.7.1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla I. 8.8.1992 n. 359 in
combinato disposto con gli artt. 15 , primo comma secondo periodo e 16, commi
quinto e sesto, della I. 22.10.1971 n. 865, nonché, in via consequenziale, dell’art. 40,
commi 2 e 3, del d.P.R. 8.6.2001 n 327, ovvero delle norme che prevedevano che
le indennità di occupazione legittima e di esproprio relative ai suoli agricoli ed ai suoli
non edificabili andassero liquidate in base al c.d. criterio tabellare, del valore agricolo
medio) l’accertamento della destinazione urbanistica del suolo ablato non costituisce
più parametro autonomo cui ancorare il regime legale di liquidazione dell’indennizzo.
All’espunzione dall’ordinamento delle norme dichiarate incostituzionali consegue,
l’applicabilità anche ai suoli agricoli e non edificabili del criterio generale
dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dall’art. 39 della I. n.
2359/1865, che per i suoli edificabili era stato già ripristinato con la sentenza n.
348/07 del Giudice delle leggi, e che è dunque l’unico criterio legale oggi vigente,
per di più non stabilito per specifiche fattispecie, ma destinato a funzionare in linea
generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione (salve eccezioni previste da leggi
speciali).
La sentenza impugnata, che ha liquidato le indennità secondo il criterio previsto dalle
norme dichiarate incostituzionali, deve pertanto essere cassata: la pronuncia di
illegittimità costituzionale estende infatti i suoi effetti a tutti i rapporti non ancora
esauriti, per awenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento
cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo (Cass. nn.
6

16450/06, 15200/05, 22413/04), e nel caso di specie Laezza, contestando attraverso
il primo motivo di ricorso proprio l’applicabilità del criterio tabellare, ha indubbiamente
impedito la formazione del giudicato in ordine alla quantificazione delle indennità
derivatane.
La causa va in conseguenza rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione,

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale la Laezza si duole della
parziale compensazione delle spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che regolerà anche le spese
del giudizio di legittimità.
Roma, 16 gennaio 2014
Il co igliere est.

Il Presi nte

per la rideterminazione dell’ammontare delle indennità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA