Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10279 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MAGLIERIA DO-PIER DI BARBARA E CINZIA DI MOLFETTA snc, elettivamente

domiciliata in Roma, in via Gioacchino Belli n. 36, presso l’avv.

Facciotti Leopoldo, che la rappresenta e difende con l’avv. Sara

Soldati e con l’avv. Gianluigi Bonifati;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 26/31/08, depositata il 10 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Carte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

La società resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.

2. – Il ricorso principale contiene quattro motivi e l’incidentale condizionato uno. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del quarto motivo di ricorso principale, dichiarato inammissibile il primo, rigettati gli altri e dichiarato altresì inammissibile il ricorso incidentale condizionato, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia invoca la giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua della sentenza costituzionale n. 130 del 2008. Aderisce la società.

Il motivo è inammissibile, in quanto sulla questione di giurisdizione si è formato il giudicato, non risultando che sia stata posta con l’appello.

Con il secondo e terzo motivo l’Agenzia, sotto diversi profili di violazione di legge, lamenta il malgoverno del principio dell’onere della prova quanto alla circostanza che il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 1 gennaio.

I due motivi sono infondati, in quanto il giudicante non ha addossato all’Agenzia l’onere di provare la data di inizio del rapporto, ma ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sulla società.

Con il quarto motivo l’Agenzia, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole della decisione riguardo alla data di inizio del rapporto di lavoro.

Il quarto motivo è fondato, in quanto l’affermazione secondo cui “l’apporto di lavoro del sig. D.M. può essere temporalmente determinato in 30 giorni all’anno” risulta sostanzialmente immotivata ed appare come inammissibile ricorso ad una valutazione equitativa.

Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile, vertendo su questioni di fatto rimesse al giudice del rinvio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, riuniti i ricorsi, in quanto proposti nei confronti della medesima decisione, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il quarto motivo del ricorso principale deve essere accolto mentre gli altri motivi devono essere rigettati, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1000, ivi compresi Euro 100 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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