Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10278 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 40/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di FIRENZE del 2 6.6.07, depositata il 25/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione, che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“Con sentenza del 25/9/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva il gravame interposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE di Siena nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Siena di accoglimento dell’opposizione proposta dalla contribuente sig. A.I. in ordine ad avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione a due appezzamenti di terreni contemplati nella dichiarazione di successione del sig. M. A..

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 34, art. 36, comma 2, (conv. con modif. in L. n. 248 del 2006), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che erroneamente si e’ nell’impugnata sentenza ritenuta necessaria l’approvazione regionale del P.R.G. comunale per potersi ritenere efficace a fini fiscali la diversa destinazione (nella specie, edificatoria anziche’ agricola) impressa dall’adozione della variante all’originario P.R.G. dei terreni oggetto di accertamento, dovendo essi considerarsi viceversa edificabili sin dal momento dell’adozione della variante all’originario P.R.G. con il relativo inserimento nella zona di espansione.

Il motivo e’ fondato.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, a componimento del contrasto interpretativo insorto in argomento, in tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 (conv. con modif. in L. n. 248 del 2006) che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. n. 131 del 1986, ai fini dell’inapplicabilita’ del sistema di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 l’edificabilita’ di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Si e’ al riguardo posto in rilievo che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica e’ infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilita’, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo.

L’impossibilita’ di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone gia’ urbanizzate e zone in cui l’edificabilita’ e’ condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualita’ delle sue potenzialita’ edificatorie, nonche’ della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione (v. Cass., Sez. Un., 30/11/2006, n. 25505.

Conformemente v. altresi’ Cass., 12/11/2007, n. 23470; Cass., 21/1/2008, n. 1180; Cass., 29/1/2008, n. 1951, e, con riferimento all’imposta di successione, Cass., 15/5/2008, n. 12231).

Orbene, laddove risulta affermato che i valori dichiarati al momento dell’apertura della successione nell’apposita denuncia sono consoni al valore di mercato dell’epoca, in quanto i terreni non erano ancora da considerare edificabili anche se il PGR adottato dal Comune di (OMISSIS) era in corso di approvazione … Quindi alla Commissione non resta altro che confermare la sentenza impugnata in quanto ritiene area fabbricabile non al momento dell’inserimento nello strumento generale adottato dal Comune, ma al momento dell’approvazione definitiva da parte della D.G.R.T., il suindicato principio risulta essere stato dal giudice dell’appello invero disatteso nell’impugnata sentenza.

Il ricorso, assorbito il restante motivo (con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 55 e 36, artt. 112 e 277 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) andra’ pertanto accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, perche’ proceda a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che deve essere pertanto accolto il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che, facendo applicazione del principio richiamato nella relazione, procedera’ a nuovo esame, e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese (del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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