Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10278 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22918/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MARENGO FIGURINES s.n.c. di B. A. E M. C., in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 31/05/12, depositata in data 29 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11

aprile 2017 dal Cons. Luciotti Lucio.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il rigetto dell’istanza di rimborso dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2004, sostenendo che non era ostativa al rimborso del credito, riconosciuto sussistente anche nel quantum, la mancata compilazione da parte della società contribuente del modello VR, che non impediva alla medesima di ottenere il rimborso nel termine decennale di prescrizione del relativo diritto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che con il motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, la mancata compilazione del modello VR, necessario per attivare la procedura di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale dei redditi, costituisce, a mente delle citate disposizioni, un adempimento indispensabile, previsto a pena di inefficacia, per ottenere il rimborso del predetto credito anche nell’ipotesi, come quella in esame, di cessazione dell’attività, e non una mera irregolarità formale priva di conseguenze a carico del contribuente, rendendosi conseguentemente applicabile il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in luogo della mera applicazione dell’ordinario decennale termine prescrizionale;

– che il motivo è infondato, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale non v’è ragione di discostarsi ed al quale si è attenuta la commissione di appello, che “in tema di IVA, per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR” (presentazione che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 – bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito); con la conseguenza che, in caso di tempestiva compilazione del predetto quadro “RX4″, il contribuente soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non a quello di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (ex plurimis, Cass. n. 20039 del 2011; n. 7684, n. 7685, n. 14070 e n. 15229 del 2012; n. 8813 e n. 23755 del 2013; n. 2005, n. 3742, n. 10653, n. 14070, n. 20069 e n. 20678 del 2014; n. 4592 e n. 4587 del 2015)” (così in Cass. n. 20255 del 2015; più recentemente, Cass. n. 19115 del 2016);

– che, in buona sostanza, la giurisprudenza di questa Corte si è evoluta nel senso che l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (“ex multis”, Cass. n. 7223 del 2016; n. 4857 e n. 9941 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011 e n. 9794 del 2010), che la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (“ex plurimis”, Cass. nn. 4592, 4857 e 9941 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011), che, pertanto, il credito IVA esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e che ove si tratti – come nel caso di specie – di richiesta di rimborso relativa ad una eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 (e quindi soggetta, come detto, al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale), proprio perchè l’attività non prosegue, sicchè non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015; n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009, nonchè più recentemente Cass. n. 19115 e 26488 del 2016);

– che il ricorso va, in definitiva, rigettato senza che ciò comporti la necessità di regolare le spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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