Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10278 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10278 Anno 2015
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 18738-2011 proposto da:
MAZZEI

VITO

MZZVTI52S1211151,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo
studio LIBERAL SRL, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO ORLANDINI giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI , in persona del
Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

Data pubblicazione: 20/05/2015

DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente non chè contro

CERVED GROUP SPA 06407910964;
– intimata –

,

CERVED GROUP SPA 06407910964,

in persona del

procuratore speciale, dott. COSIMO ELIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO RICCHIUTO, che
la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

MAZZEI

VITO

MZZVT152S12I115I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11,
presso lo studio LIBERAL SRL, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO ORLANDINI giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro
..

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1404/2011 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 03/02/2011 R.G.N. 86110/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Nonché da:

udienza del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato PAOLO RICCHIUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso

incidentale, assorbito il 2 ° motivo, assorbito il
ricorso principale.

3

per raccoglimento del l ° motivo del ricorso

R.G.N. 18738/11
Udienza del 24 febbraio 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’esposizione dello svolgimento del processo sarà limitata alle sole
circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2009 il sig. Vito Mazzei convenne dinanzi al Tribunale di Milano la

Garante per la Protezione dei dati personali (d’ora innanzi, per brevità, “il
Garante”), esponendo che:
– nel 2009, in seguito alla richiesta di un mutuo, aveva fortuitamente
appreso che il proprio nome era contenuto nella banca dati gestita dalla
società convenuta, ed era associato all’esistenza di un pignoramento
immobiliare su beni di sua proprietà, ed altre iscrizioni pregiudizievoli;
– il suddetto pignoramento era stato da tempo cancellato, in seguito
all’estinzione del debito a garanzia del quale venne trascritto;
– la Cerved di conseguenza, gestendo illegittimamente i suoi dati personali,
gli aveva causato un danno risarcibile;
– il Garante, cui aveva chiesto in via amministrativa di ordinare alla Cerved
la cessazione del trattamento illegittimo dei dati, non aveva provveduto.
Concluse pertanto chiedendo: (a) l’accertamento dell’illegittimità del
“silenzio-rigetto” sul suo ricorso amministrativo da parte del Garante, “con
ogni implicazione di legge”; (b) la condanna della Cerved al risarcimento del
danno.

3. Ambedue i convenuti si opposero alla domanda.

4. Il Tribunale Milano con sentenza 3.2.2011 n. 1404 rigettò la domanda e
condannò l’attore al pagamento delle spese processuali nei confronti sia
della Cerved che del Garante.

5. La sentenza del Tribunale è stata impugnata per cassazione da Vito
Mazzei, sulla base di due motivi.

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ek-

società Cerved Group s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la Cerved”) ed il

R.G.N. 18738/11
Udienza del 24 febbraio 2015

Il Garante ha resistito con controricorso; la Cerved ha resistito con
controricorso e proposto altresì ricorso incidentale basato su due motivi, cui
ha resistito Vito Mazzei con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale.

impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 82, 83 c.p.c.;

1 e 43 r.d.

30.10.1933 n. 1611); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n.
4, c.p.c..
Espone, al riguardo, che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla sua
eccezione di nullità della costituzione del Garante per difetto di procura.
Soggiunge che, in ogni caso, la costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale
del Garante era nulla. Il Garante infatti si era costituito col patrocini0o
dell’Avvocatura dello Stato, ma nessuna norma attribuisce all’Avvocatura
dello Stato il potere di difendere in giudizio il Garante.

QA4A1.2. Il motivo è infondato.
L’art. 22 del d.p.r. 31.3.1998 n. 501 stabilisce che “la rappresentanza e la
difesa in giudizio del Garante [per la protezione dei dati personali] è assunta
dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30
settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato”.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n.
3, c.p.c.. Si assumono violati gli artt. 1226, 2050, 2056, 2059 c.c.; art. 15 d.
Igs. 30.6.2003 n. 196.
Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che “la
semplice illegittimità dell’annotazione [del dato personale nella banca dati]

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1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza

R.G.N. 18738/11
Udienza del 24 febbraio 2015

non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno”. Tale affermazione
sarebbe erronea in iure perché nel caso di illecito trattamento di dati
personali il danno sarebbe in re ipsa; ed in facto perché comunque gli
“elementi oggettivi” del danno andavano individuati nella permanenza

2.2. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale infatti ha rigettato la domanda di risarcimento ritenendo non
solo non provato, ma nemmeno allegato il tipo di pregiudizio che il
ricorrente lamentava di avere subìto (così la sentenza impugnata, p. 6, II
capoverso).
Tale statuizione non è censurata dall’odierno ricorrente, il quale non ha
invocato l’omessa pronuncia e non ha indicato dove ed in che termini
avesse correttamente allegato i fatti materiali, costitutivi di danno, che il
Tribunale avrebbe erroneamente trascurato.
E’ solo il caso di aggiungere che:
(a) la permanenza dei dati illegittimamente trattati nella banca dati della
Cerved non costituiscono – ai contrario di quanto invocato dal ricorrente – gli
“elementi oggettivi” del danno, ma rappresenta la condotta illecita;
(b) il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del cligs. 30
giugno 2003, n. 196 non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e
della “serietà del danno”, sicché costituisce “danno risarcibile” non la mera
violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 d. Igs. 196/03, ma solo quella
che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (Sez. 3, Sentenza
n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536): accertamento riservato al giudice
di merito ed incensurabile in sede di legittimità.

3. Il ricorso incidentale.

3.1. Con ambedue i motivi del ricorso incidentale la Cerved lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, in
quanto:
(a) non ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno
proposta da Vito Mazzei, inammissibilità derivante dalla scelta di

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ek.

nell’archivio Cerved dei dati falsi.

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Udienza del 24 febbraio 2015

quest’ultimo di adire il Garante, il che – secondo la Cerved – precluderebbe
la possibilità di domandare poi al giudice ordinario il risarcimento del danno;
(b) non ha considerato che nella specie non sussisteva non solo il danno,
ma nemmeno l’illecito, in quanto alla Cerved è stato ascritto a titolo di colpa
di non avere aggiornato i dati presenti nella sua banca dati, là dove

specie non era necessario, per avere la Cerved già annotato che sulla
posizione debitoria del sig. Vito Mazzei non vi era “nulla da segnalare”.

3.2. Ambedue i motivi del ricorso incidentale restano assorbiti dal rigetto di
quello principale.

4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai
sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) rigetta il ricorso;
– ) condanna Vito Mazzei alla rifusione in favore di Cerved Group s.p.a. delle
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro
2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese
forfettarie ex art. 2, comma 2, cifri. 10.3.2014 n. 55;
– ) condanna Vito Mazzei alla rifusione in favore del Garante per la
protezione dei dati personali delle spese del presente grado di giudizio, che
si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre
I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014
n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
R
della Corte di cassazione, addì 24 febbraio 2015.

l’aggiornamento dei dati è richiesto dalla legge solo “se necessario”, e nella

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