Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10278 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 19/04/2021), n.10278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2894-2020 R.G. proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARINA 1,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO PATELLI,

MARCO FRANZINI;

– ricorrente –

contro

SOPRALLUOGHI SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

LECCO, depositata il 11/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS, che

chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, rigetti il

ricorso. Conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Lecco, con ordinanza depositata l’11 dicembre 2019, emessa nell’ambito del giudizio di opposizione proposto da G.S. avverso il D.I. n. 226 del 2019 emesso dal medesimo Tribunale per Euro 62.659,20 su istanza di SOPRALLUOGHI s.r.l. ha dichiarato la giurisdizione del giudice nazionale, non versandosi in ipotesi di cui alla Convenzione di Lugano 30 novembre 2007, art. 16, invocata dalla ricorrente, e la propria competenza per territorio a decidere sulla domanda formulata dall’opposta in mancanza di elementi per ritenere la G. dimorare in (OMISSIS), respingendo le eccezioni in tal senso sollevate dall’intimata.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto regolamento per competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., notificato il 10 gennaio 2020, la originaria intimata, con il quale ha dedotto, con unica complessiva censura, la violazione o la falsa applicazione del Codice di consumo, art. 33, lett. u), degli artt. 18,20,21,28 e 29 c.p.c., anche in relazione all’art. 1182 c.c., nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione all’assenza dei requisiti di legge per dichiarare l’incompetenza, oltre all’omesso esame dei fatti e degli atti in relazione all’elezione di domicilio da parte dell’ingiunta ai fini del contratto de quo in Montorfano, luogo in cui ella aveva la sua seconda casa e nella quale dimorava all’occorrenza.

L’intimata Sopralluoghi s.r.l. non ha svolto attività defensionale.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unica contestazione la ricorrente lamenta la violazione della disciplina normativa processuale speciale posta a tutela della parte debole.

Il ricorso è privo di fondamento.

La controversia attiene – come peraltro riconosciuto anche dalla stessa G. – a pretese aventi titolo in un rapporto di fornitura di mobili ed arredi nella casa di proprietà della ricorrente, sita in (OMISSIS) e, pertanto, non essendo contestata l’affermazione della intimata e venendo in rilievo l’attività imprenditoriale o professionale svolta dalla società Sopralluoghi, trova applicazione, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, comma 1, lett. a), professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. cit., art. 33, comma 2, lett. u), per rivestire la cliente la qualità di “consumatore” (cfr. Cass. n. 1464 del 2014; Cass. n. 780 del 2016).

Tanto chiarito, il Tribunale si è correttamente attenuto al principio secondo cui, in tema di competenza per territorio, ove la parte avvalendosi del foro speciale di cui al D.Lgs. n. 2006 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), lo individua nella propria residenza, essa è costituita non già nella elezione di domicilio dalla stessa effettuata ex art. 47 c.c. successivamente ed unilateralmente prima della introduzione del giudizio ovvero con lo stesso atto introduttivo dello stesso, ma va risolto a favore della residenza abituale al momento della conclusione del contratto ovvero della scadenza dell’obbligazione, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. 12 marzo 2014, n. 5703).

Del resto la G. per sostenere la sua eccezione fa riferimento al “dato oggettivo del domicilio” ovvero al fatto che essendo proprietaria della sua “seconda casa” in (OMISSIS), spesso vi dimora.

Nè nella specie trova applicazione il domicilio di cui all’art. 1182 c.p.c., comma 3, che per costante giurisprudenza di questa Corte trova applicazione soltanto per l’obbligazione pecuniaria, tale fin dalla sua costituzione (Cass. Sez. Un. n. 17989 del 2016; Cass. n. 7722 del 2019).

Ne consegue che la statuizione del giudice unico del Tribunale di Lecco è conforme a diritto per essere la G. residente in (OMISSIS).

Va, pertanto, respinto il ricorso per regolamento di competenza e per l’effetto conferma la competenza per territorio del Tribunale di Lecco.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in mancanza di svolgimento di attività defensionale da parte della intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto conferma la competenza esclusiva del Tribunale di Lecco.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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