Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10278 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10278 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 7960-2011 proposto da:
FATTORIE TOSCANE S.P.A.

(C.F. 00942940503), già

TENUTA LA CAVA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 12/05/2014

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso
l’avvocato REGGIO D’ACI MICHELA, che la rappresenta
2014
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e difende unitamente all’avvocato CIMINO ANTONIO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

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COMUNE DI PONSACCO;
– intimato –

Nonché da:
COMUNE DI PONSACCO (c.f. 00141490508), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato

CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCHI
ALESSANDRO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FATTORIE TOSCANE SOCIETA’ AGRICOLA S.A.S. DI NEGRO
NADIA & C., già FATTORIE TOSCANE S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso
l’avvocato REGGIO D’ACI MICHELA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CIMINO ANTONIO,
giusta procura a margine del controricorso al
ricorso incidentale;

in ROMA, VIA PANAMA 58, presso l’avvocato MOLINO

– controrícorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1666/2010 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;

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udito, per la ricorrente, l’Avvocato REGGIO D’ACI
MICHELA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto dell’incidentale;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

,

incidentale, l’Avvocato CECCHI ALESSANDRO che ha

rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale, assorbiti i restanti motivi e il ricorso
incidentale.

chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 18.11.2010, ha respinto
l’opposizione alla stima proposta da Fattorie Toscane s.p.a. nei confronti del
Comune di Ponsacco, affermando che l’ente locale aveva correttamente determinato
in € 27.636, oltre interessi legali, l’indennità dovuta alla società per l’esproprio di una
porzione di un vasto terreno di sua proprietà, sulla quale era stato realizzato un

tratto della variante alla via Maremmana.
La Corte, premesso che la dichiarazione di p.u. era successiva al 30.6.03 e che
pertanto trovava applicazione il d.P.R. n. 327/01 ha rilevato: i) che la porzione di
terreno espropriata ricadeva interamente in zona agricola, con la conseguenza che
l’indennità di esproprio non andava commisurata al valore di mercato del suolo ma al
suo valore agricolo medio (VAM); ii) che andava riconosciuto un indennizzo per la
perdita di valore di quelle parti del terreno che, a seguito della costruzione della
strada, erano state separate dal resto dell’appezzamento e dal laghetto che ne
costituiva la fonte di irrigazione; iii) che tale indennizzo andava liquidato in misura
corrispondente alla riduzione (pari al 50%) del valore agricolo medio delle suddette
porzioni; iv) che, contrariamente a quanto ritenuto dal ctu, doveva invece escludersi
che la realizzazione dell’opera pubblica avesse comportato un deprezzamento delle
ulteriori porzioni che si estendevano oltre la strada, che avevano mantenuto intatte la
loro accessibilità ed utilizzabilità agricola; v) che andava, inoltre, escluso il
riconoscimento di un’indennità per l’impossibilità di destinare la zona circostante il
laghetto ad attività faunistico- venatorie, atteso che il contratto di affitto dell’azienda
per l’esercizio di tali attività era stato stipulato da Fattorie Toscane solo dopo l’inizio
della procedura di esproprio e che, in ogni caso, non era stata data prova del danno;
vi) che, infine, non era riscontrabile alcun collegamento economico- funzionale fra il
terreno parzialmente espropriato e gli edifici che insistevano su un’altra sua
porzione, che si trovavano in stato di completo abbandono e che erano stati
deruralizzati per destinarli, in futuro, ad uso abitativo.
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La sentenza è stata impugnata da Fattorie Toscane s.p.a. con ricorso per
cassazione affidato a cinque motivi.
il Comune di Ponsacco ha replicato con controricorso con il quale ha proposto anche
ricorso incidentale condizionato, cui la ricorrente ha a sua volta resistito con
controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso, Fattorie Toscane, denunciando violazione dell’ ari.
40 d.P.R. n. 327/01, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta
che la corte territoriale abbia liquidato le indennità in base al criterio tabellare,
anziché, secondo quanto previsto dall’art. di cui denuncia la violazione, in misura
corrispondente al valore agricolo dell’azienda, a suo dire corrispondente al valore di
mercato del bene.
Solleva, in subordine, questione di legittimità costituzionale della norma.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione dell’ari. 33 del d.P.R. cit. ed ulteriore
vizio di motivazione, si duole che il giudice del merito abbia liquidato secondo il VAM
anche le indennità dovutele per il deprezzamento delle porzioni residue dell’area di
sua proprietà.
3) Con i motivi successivi, denunciando ancora violazione degli artt. 33 e 40 d.P.R.
n. 327/01 e vizi di motivazione, la ricorrente contesta il ragionamento probatorio che
ha condotto la corte territoriale ad escludere che l’esproprio parziale abbia
determinato una diminuzione di valore degli ulteriori terreni agricoli non espropriati,
dei fabbricati rurali ivi esistenti e dell’azienda faunistico-venatoria condotta sulla
proprietà.
Conviene partire, per ragioni sistematiche, dall’esame degli ultimi tre motivi di
ricorso, che vanno dichiarati tutti inammissibili.
4) Palesemente generico, e dunque privo del requisito richiesto dall’ari. 366 I comma
n. 4 c.p.c., è il terzo mezzo di censura, con il quale Fattorie Toscane non evidenzia

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vizi logici o giuridici della motivazione in base alla quale la corte del merito – rilevato
che gli appezzamenti di terreno che si trovavano oltre la strada, avevano mantenuto
sostanziale regolarità, notevole estensione, accessibilità, utilizzabilità agricola e
facilità di irrigazione per la contiguità del laghetto — ha ritenuto apodittica, e perciò
non condivisibile, l’opinione del ctu, secondo cui detti terreni avevano subito un
deprezzamento del 15% per (affermate, ma in realtà inesistenti) maggiori difficoltà di

lavorazione, .
Sul punto la ricorrente si è infatti limitata a dedurre che la motivazione del giudice “è
superficiale ed atecnica” considerata la situazione di fatto descritta dal ctu, e dunque
ad invocare una diversa valutazione delle circostanze di cui la corte del merito ha
tenuto conto, sia pur traendone un convincimento diverso da quello del tecnico
incaricato dell’indagine.
5) Ad analoghe conclusioni conduce l’esame del quinto motivo.
La corte territoriale ha ampiamente esposto le ragioni che, contrariamente a quanto
ritenuto dal ctu, l’hanno indotta ad escludere che vi fosse un collegamento
economico e funzionale fra le costruzioni (un’antica villa padronale con i suoi
annessi) esistenti su una particella di terreno non espropriata ed i terreni espropriati:
il giudice del merito ha osservato a riguardo che gli edifici non solo si trovavano in
stato di completo abbandono, in quanto in buona parte privi di copertura ed aventi
strutture verticali pericolanti, ma erano stati deruralizzati, con la conseguenza che
non potevano ritenersi strumentali allo svolgimento dell’attività agricola esercitata sui
fondi ablati. Ha aggiunto che il collegamento non poteva essere affermato in forza di
un futuro, ipotizzato progetto di recupero, tanto più che l’eventuale attuazione di tale
progetto avrebbe comportato la destinazione degli edifici a civile abitazione; ha infine
rilevato che, grazie alla variante stradale realizzata sulle particelle espropriate, la
villa aveva acquisito una posizione più favorevole della precedente, in quanto non
era più lambita dal percorso della via pubblica, si trovava perfettamente isolata e

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contornata dal suo parco residenziale e godeva di un accesso esclusivo dalla via
dismessa che ne esaltava il valore abitativo.
Ebbene, anche in questo caso, a fronte di una così chiara ed esauriente
motivazione, Fattorie Toscane si è limitata ad invocare la contraria opinione
espressa dal ctu (secondo cui i fabbricati costituirebbero un unicum con i terreni
circostanti oggi espropriati, con i quali conserverebbero un intimo collegamento di

carattere economico non legato soltanto alla loro funzionalità agricola) ed a
richiamare genericamente fotografie ed allegati peritali.
La ricorrente sostiene poi che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, una
volta operata la ristrutturazione, gli edifici sarebbero destinati a civile abitazione,
anziché ad uso agrituristico o turistico-ricreativo, ma non contesta l’affermazione del
giudice di irrilevanza- ai fini del riconoscimento del deprezzamento del complesso
immobiliare — di un possibile, futuro progetto di recupero, allo stato totalmente
inattuato.
Constatazione, quest’ultima, che priva di

rilievo anche l’ulteriore argomento

(comunque fondato unicamente sul contrario parere del ctu) con il quale è contestato
l’accertamento della corte del merito relativo all’accresciuto valore abitativo del
ristrutturando edificio.
6) L’inammissibilità del quarto motivo deriva da ragioni parzialmente diverse.
Il convincimento della corte territoriale dell’insussistenza di un pregiudizio derivato
dall’esproprio parziale all’azienda faunistico-venatoria condotta da Fattorie Toscane
si fonda su una molteplicità di rationes decidendt il giudice del merito ha infatti, per
un verso, affermato che tale attività aveva avuto inizio solo in data successiva
all’esproprio e, per l’altro, ha rilevato, sulla scorta di numerose circostanze di fatto,
che l’odierna ricorrente non aveva fornito alcuna prova del danno preteso.
Ora, se può concordarsi con Fattorie Toscane laddove sostiene che la corte
territoriale ha confuso il contratto con il quale, in data 8.11.2005, essa ha concesso
in affitto l’azienda faunistico-venatoria ad altra società, con la concessione
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amministrativa (certamente anteriore) che la autorizzava allo svolgimento di tale
attività, ciò non toglie che, a fronte della totale mancanza nel motivo dell’indicazione
dei documenti dai quali dovrebbe desumersi l’effettiva, anteriore conduzione da parte
della ricorrente di un’azienda avente ad oggetto l’attività medesima, nonché l’entità
dei benefici economici che ne derivavano, restino impregiudicate tutte le ulteriori
rationes decidendi sulle quali si fonda il capo della pronuncia impugnato, che

pertanto non può essere cassato.
Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato con il quale il Comune di
Ponsacco lamenta che la corte territoriale non abbia rilevato la tardività della
domanda di Fattorie Toscane volta alla liquidazione dell’indennizzo in esame.
7) Devono invece essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso, che sono
fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati.
Infatti, a seguito della sentenza n. 181 del 2011 della Corte Costituzionale – che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, comma 4, del di. 11.7.1992 n.
333, convertito, con modificazioni, dalla I. 8.8.1992 n. 359 in combinato disposto con
gli artt. 15 , primo comma secondo periodo e 16, commi quinto e sesto, della I.
22.10.1971 n. 865, nonché, in via consequenziale, dell’art. 40, commi 2 e 3, del
d.P.R. 8.6.2001 n 327, ovvero delle norme che prevedevano che le indennità di
occupazione legittima e di esproprio relative ai suoli agricoli ed ai suoli non edificabili
andassero liquidate in base al c.d. criterio tabellare, del valore agricolo medio (VAM)
– l’accertamento della destinazione urbanistica del suolo ablato non costituisce più
parametro autonomo cui ancorare il regime legale di liquidazione dell’indennizzo.
All’espunzione dall’ordinamento delle norme dichiarate incostituzionali consegue
l’applicabilità anche ai suoli agricoli e non edificabili, quali quelli di cui si discute, del
criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dall’art. 39
della I. n. 2359/1865 e che è dunque l’unico criterio legale oggi vigente, per di più
non stabilito per specifiche fattispecie, ma destinato a funzionare in linea generale in
ogni ipotesi o tipo di espropriazione (salve eccezioni previste da leggi speciali).
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La sentenza impugnata, che ha liquidato le indennità secondo il criterio previsto dalle
norme dichiarate incostituzionali, deve pertanto essere cassata: la pronuncia di
illegittimità costituzionale estende infatti i suoi effetti a tutti i rapporti non ancora
esauriti, per awenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento

16450/06, 15200/05, 22413/04)
La causa va in conseguenza rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione,
per la rideterminazione dell’ammontare dell’indennità, comprensiva dell’effettiva
diminuzione del valore di mercato delle porzioni non espropriate che, secondo
l’accertamento del giudice del merito in questa sede non impugnato, sono state
incise dall’esproprio.
La corte regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibili gli
altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la
causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che regolerà anche le
spese del giudizio di legittimità.
Roma, 16 gennaio 2014
Il co igliere est.

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cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo (Cass. nn.

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