Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10278 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

DEL FABRO FRANCESCO srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 141/10/07, depositata il 28 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

la Carte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che ha solo parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo all’anno 1999.

La società non si è costituita.

2. – Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia deduce, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, l’inammissibilità del ricorso introduttivo, rilevabile d’ufficio, in quanto proposto oltre sessanta giorni dopo la notifica dell’atto.

Il mezzo è fondato.

Risulta dagli atti che l’accertamento è stato notificato il 23/12/04 mentre il ricorso introduttivo è stato proposto con atto consegnato all’Ufficio il 25/2/05, venerdì.

Restano assorbiti gli altri motivi”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate tra le parti le spese per i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1000, ivi compresi Euro 100 per spese vive, e dichiara compensate tra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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