Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10277 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/05/2011), n.10277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Rimini in via

Giovanni XXIII n. 44, presso l’avv. Totti Luciano che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 08/06/08, depositata il 7 marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Carte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il suo ricorso contro una cartella di pagamento per imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

2. – Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per la omessa comunicazione della udienza di trattazione.

Il mezzo è manifestamente infondato.

Dal verbale dell’udienza di discussione risulta infatti la presenza della parte. L’eventuale nullità derivante dall’omissione della comunicazione risulta pertanto sanata (Cass. 27094/06, 21224/06).

Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, lamenta che la cartella sarebbe pervenuta quando ormai l’Ufficio era decaduto dal potere impositivo per il decorso del termine triennale.

Il secondo motivo è inammissibile, sia perchè nel quesito di diritto si fa riferimento al diverso problema della prescrizione decennale, sia perchè la questione sembra nuova”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre il ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio anzitutto rileva che per errore nella relazione il ricorrente B.A. viene indicato come “la ricorrente”, in luogo di “il ricorrente”;

che la Corte condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, segnatamente con riguardo all’inidoneità del quesito di diritto formulato per il secondo motivo, e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1000, ivi compresi Euro 100,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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